Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21530 del 20/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 20/08/2019), n.21530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14404/2018 proposto da:

P.A. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato CINZIA TRIVELLONI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO MARIANI, UMBERTO TARARA;

– ricorrente –

contro

PE.AL., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA

PIRAMIDE CESTIA, 1/B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA

GIOVANELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANTE DURANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 26/10/2017 R.G.N. 197/2016.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso al Tribunale di Spoleto, l’ing. Pe.Al., dirigente della P.A. s.r.l., chiedeva dichiararsi l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli da quest’ultima in data 4.10.11, con condanna della società al pagamento dell’indennità supplementare (Euro 331.467,58) e dell’indennità di mancato preavviso (Euro 91.493), con calcolo di tali emolumenti sul t.f.r. e versamento dei contributi previdenziali; chiedeva inoltre la condanna della società al pagamento del danno non patrimoniale subito da liquidarsi equitativamente; della somma di Euro 76.366 per titoli vari (differenze retributive, FASI-GSR, e spese), nonchè di Euro 10.342 per danno da demansionamento.

Il Tribunale rigettava le domande.

Con sentenza depositata il 26.10.17, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto: 1) condannava la P.A. s.r.l. in concordato preventivo a corrispondere al Pe. la somma di Euro 91.439, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione; 2) condannava la società al pagamento della somma di Euro 39.336, a titolo di differenze retributive (da cui andava detratto l’acconto di Euro 5.000), oltre accessori; 3) condannava la società al risarcimento del danno derivante dall’omesso versamento della contribuzione obbligatoria al FASI- GSR, pari ad Euro 38.000, oltre accessori; 4) compensava tra le parti la metà delle spese di primo grado e condannava la società al residuo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la P.A. s.r.l. in c.p., affidato ad unico motivo, cui resiste il Pe. con controricorso poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- La ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2104 e 2119 c.c.. Lamenta in sostanza che la sentenza impugnata fondò la decisione sulla base dell’erroneo presupposto della insussistenza di una giusta causa di recesso, laddove per un legittimo licenziamento di un dirigente è sufficiente la cd. giustificatezza, e cioè la presenza di una qualunque ragione obiettiva, non pretestuosa, idonea a ledere il vincolo fiduciario tra le parti.

Il ricorso è infondato.

Ed in effetti, pur essendo il principio esposto corretto, deve considerarsi che nella specie la Corte fiorentina ha osservato che le mancanze contestate erano in parte sussistenti, donde la giustificatezza del licenziamento in base al c.c.n.l. e la conseguente insussistenza del diritto all’indennità supplementare, mentre ha ritenuto, con valutazione di fatto non censurabile (e sostanzialmente non censurata) in sede di legittimità, che esse, per le circostanze di fatto che le caratterizzavano, non erano idonee a concretare la giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c., con conseguente diritto del Pe. all’indennità sostitutiva del preavviso.

Le altre statuizioni della sentenza impugnata (differenze retributive e risarcimento del danno derivante dall’omesso versamento della contribuzione obbligatoria al FASI- GSR) non risultano censurate.

2.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019

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