Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21530 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. II, 18/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2575/2006 proposto da:

MINOTEX SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI Guido, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PEDONE NICOLA;

– ricorrente –

contro

SELENE RAMA SRL (OMISSIS) oppure (OMISSIS), in persona

dell’Amm.re Unico M.S., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

Giammaria, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LENCIONI PIETRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1541/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato ROMANELLI Guido, difensore del ricorrente che si

riporta e chiede l’estinzione avendo depositato l’originale della

rinuncia in cancelleria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità per

carenza di interesse o estinzione per rinuncia del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Premesso:

– che con citazione del 4 -7 Ottobre 1997 Selene Raima s.r.l. (d’ora innanzi semplicemente Selene) conveniva in giudizio la Minotex s.r.l.

(d’ora innanzi semplicemente Minotex) chiedendone la condanna a pagare la somma di L. 20.810.795 asseritamente dovute per lavori di tinteggiatura e sanforizzazione eseguiti su incarico di Minotex;

– che Minotex si costituiva ed eccepiva l’inadempimento di Selene perchè i lavori commissionati non erano stati correttamente eseguiti e avevano provocato danni (in i particolare buchi) al tessuto;

che la causa, istruita solo documentalmente, era decisa dal Tribunale di Prato con sentenza del 3/8/2001 con la quale era rigettata la domanda di adempimento di Selene in accoglimento dell’eccezione di inadempimento formulata dal Minotex;

– che Selene proponeva appello contestando che la mera eccezione di inadempimento fosse idonea a precludere la domanda di adempimento se non accompagnata dalla domanda di risoluzione del contratto o dalla richiesta di eliminazione dei difetti o la proporzionale riduzione del prezzo;

che Minotex si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado;

che con sentenza depositata in data 2/12/2004 la Corte di Appello di Firenze in totale riforma della sentenza appellata, accoglieva la domanda di condanna proposta da Selene;

– che Minotex proponeva ricorso per Cassazione fondato su due motivi, al quale resisteva con controricorso Selene;

– che in data 26/9/2011 il difensore di Minotex, avv. Nicola Pedone depositava atto di rinuncia al ricorso (notificato a Selene) sottoscritto oltre che dallo stesso avvocato anche da T.L., legale rappresentante di Minotex.

Ritenuto:

– che la rinuncia è stata depositata tempestivamente ed è stata sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato, come prescritto dall’art. 390 c.p.c.;

– che non vi sono altre parti costituite oltre alla ricorrente e alla controricorrente;

– che pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza pubblicata prima dell’entrata in vigore del predetto decreto), deve essere pronunciata ordinanza di estinzione del processo con la condanna della parte rinunciante al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto per rinuncia il processo R.G.N. 2575/2006 di cui al ricorso proposto da Minotex s.r.l. contro Selene Rama s.r.l. e condanna la rinunciante Minotex s.r.l. a pagare a Selene Rama s.r.l.

le spese di questo giudizio di Cassazione che liquida in Euro 1.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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