Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21530 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5653/2016 proposto da:

A.P.E. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato EUGENIO GALASSI;

– ricorrente –

contro

EUROTEC SRL, in persona del Procuratore e Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO SPINELLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FERDINANDO DEL SANTE;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza 7048/15 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– a seguito di ordinanza con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., viene impugnata la stessa ordinanza;

– il ricorso è proposto da A.P.E. s.r.l. con tre motivi;

– Eurotec s.r.l. si difende con controricorso;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’art. 348 ter c.p.c.., comma 3, è chiaro nel prevedere che il termine per impugnare (il provvedimento di primo grado, secondo quanto appresso) decorre dalla comunicazione, da parte della cancelleria, dell’ordinanza della Corte d’Appello ovvero dalla sua notificazione, ma soltanto se anteriore. Riserva, inoltre, l’applicazione dell’art. 327 c.p.c., nei limiti di compatibilità, quindi all’eventualità che non vi siano state nè comunicazione nè notificazione (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 25208/15);

– nella specie, l’ordinanza della Corte d’Appello è indicata in ricorso come pubblicata in data 19 agosto 2015, mentre il ricorso è stato notificato il 19 febbraio 2016, senza che sia stato rispettato il termine di sessanta giorni di cui agli artt. 348 ter e 325 c.p.c., decorrente dalla data di comunicazione dell’ordinanza;

– infatti, risulta dall’attestazione telematica relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria della Corte d’appello dell’Aquila (acquisita dalla cancelleria di questa Corte) che la comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità è stata fatta a mezzo PEC nella stessa data della pubblicazione il 19 agosto 2015;

– in tale situazione processuale sarebbe stato onere della parte ricorrente contestare dette risultanze;

– ferme restando, invece, queste ultime, la decorrenza del termine di sessanta giorni di cui al citato art. 348 ter c.p.c., è fissata al 19 agosto 2015 e quindi è tardiva la notificazione del ricorso, effettuata nella data del 19 febbraio 2016;

– a quanto detto occorre aggiungere che l’art. 348 ter c.p.c., prevede che, quando è pronunciata l’inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., l’impugnazione si propone contro il provvedimento di primo grado. Questa Corte ha già affermato che l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., emessa nei casi in cui ne è consentita l’adozione, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacchè il terzo comma del medesimo art. 348 ter, consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado (così Cass. ord. n. 19944/14; cfr. anche Cass. ord. n. 7273/14 e ord. n. 8940/14 e numerose altre);

– il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 1914/2016, con la quale si è affermato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, ma resta non impugnabile per profili attinenti alla pronuncia di merito;

– nella specie, il provvedimento è stato emesso per infondatezza nel merito del gravame ed il ricorso concerne il merito della decisione;

– il ricorso è perciò inammissibile;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano corna da dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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