Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21530 del 10/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21530 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

rinuncia

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GEFIN ROMA s.r.1., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Mario Fiaccavento, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo
in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 99;

ricorrente –

contro
FALLIMENTO G. BOZZANCA & FIGLI s.n.c., nonché dei soci
illimitatamente responsabili BOZZANCA Cassia Lucia,
BOZZANCA Gaetano e BOZZANCA Adolfo, in persona del curatore pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Data pubblicazione: 10/10/2014

t

Grazia Pappalardo, con domicilio eletto nello studio
dell’Avv. Corrado Piccione in Roma, via Ajaccio, n. 14 ;
– controri corrente avverso la sentenza della Corte di cassazione, II Sezio-

Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 20 maggio 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che la GEFIN ROMA s.r.1., con atto notificato il 27 giugno 2013, ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte 21 maggio
2012, n. 8013;
che la curatela del Fallimento della s.n.c. Bozzanca e dei soci illimitatamente responsabili indicati in
epigrafe ‘ha resistito con controricorso;
che il consigliere designato ha depositato, in data
29 gennaio 2014, la relazione ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., proponendo l’inamissibilità del ricorso;
che la relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera
di consiglio.
Considerato

che in data 19 maggio 2014 la GEFIN

ROMA ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con accettazione della parte controricorrente;

2

ne civile, 21 maggio 2012, n. 8013.

che, pertanto, il processo deve essere dichiarato
estinto per intervenuta rinuncia;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo
la parte controricorxente aderito alla rinuncia.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

P.Q.M.

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