Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2153 del 31/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2153 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 8923-2008 proposto da:
TATTOLI

CATERINA

TTTCRN65M61F284L,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VESTRICIO SPURINNA 105,
presso lo studio dell’avvocato GALLINI ALESSANDRA,
rappresentata e difesa dall’avvocato SOLIMINI NICOLA
FABRIZIO;
– ricorrente contro

CONDOMINIO VIA DON COSMO AZZ(21NI n. 8 in MOLFETTA
c.f. 93209290720, in persona del suo Amministratore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

Data pubblicazione: 31/01/2014

l•

ARBIB PASCUCCI 64, presso lo studio dell’avvocato
ULERI TIZIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato
D’AMATO PANTALEO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 128/2007 del TRIBUNALE TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI MOLFETTA, depositata il
29/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9-7-2001 l’awocato Caterina Tattoli chiedeva al Giudice di Pace di Molfetta
l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio di via Don Cosimo Azzollini 8 in
Molfetta per il pagamento della somma di lire 3.215.000 oltre IVA e CAP ed interessi dal 14-9-2000

La ricorrente deduceva di aver ricevuto dall’amministratore del Condominio l’incarico di agire in
via monitoria nei confronti di due condomini morosi e di aver soddisfatto gli interessi dell’ente
mandante, dopo la formale redazione di una costituzione in mora, mediante l’assistenza alla
stipulazione di una transazione, autorizzata dall’assemblea dei condomini, a mezzo della quale
erano stati definiti anche altri contrasti giudiziari già pendenti tra le parti; aggiungeva che in sede
assembleare, contestualmente all’autorizzazione a transigere, era stato anche definito il
compenso, pari a lire 3.215.000, oltre agli accessori di legge, sulla base di una nota specifica
prodotta, ma che il successivo sollecito a prowedere al relativo pagamento non aveva avuto
effetto.

Avverso il decreto ingiuntivo emesso l’11-7-2001 come richiesto proponeva opposizione il
suddetto Condominio negando lo svolgimento delle prestazioni stragiudiziali di assistenza dedotte
dalla professionista suddetta e la valenza della delibera assembleare nel corso della quale vi era
stato il riconoscimento di credito vantato dalla Tattoli, attesa la successiva revoca della stessa.

La Tattoli costituendosi in giudizio contestava il fondamento dell’opposizione di cui chiedeva il
rigetto.

Il Giudice di Pace adito con sentenza 3-6-2004 accoglieva l’opposizione.

Proposta impugnazione da parte della Tattoli cui resisteva il predetto Condominio il Tribunale di
Trani — sezione distaccata di Molfetta con sentenza del 29-10-2007 ha rigettato il gravame.
i

per prestazioni professionali in favore dell’ingiunta.

Per la cassazione di tale sentenza la Tattoli ha proposto un ricorso affidato a quattro motivi cui il
Condominio di via Don Cosimo Azzollini 8 in Molfetta ha resistito con controricorso; le parti hanno
successivamente depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

motivazione, censura la sentenza impugnata in quanto, pur avendo riconosciuto che all’esponente
era stato effettivamente conferito un incarico professionale — pacificamente avente ad oggetto il
recupero dei crediti vantati dal Condominio nei confronti dei condomini morosi La Notte e
Modugno — e che il Condominio aveva offerto alla Tattoli il pagamento di lire 500.000 quale
compenso maturato dal professionista, come era emerso dal verbale dell’assemblea del 27-102000 (verbale trascritto nel ricorso), ha omesso di liquidare in proprio favore tale minor credito.

La censura è infondata.

Il Tribunale ha rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto che la Tattoli non aveva fornito
la prova relativamente al conferimento ad essa dell’incarico, da parte del Condominio opponente,
in ordine alla attività professionale asseritamente svolta dall’opposta finalizzata alla
predisposizione di una transazione tra il Condominio e la condomina La Notte; pertanto da tale
statuizione, non oggetto di censure in questa sede, resta acclarato che l’oggetto delle prestazioni
professionali in relazione alle quali la Tattoli aveva richiesto il sopra menzionato prowedimento
monitorio riguardavano esclusivamente la suddetta transazione, cosicché resta estraneo al “thema
decidendum” il diritto al compenso dell’attuale ricorrente per il recupero dei crediti nei confronti

dei condomini morosi.

2

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2233 c.c. ed insufficiente

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 1708 primo comma c.c. ed
insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che, a fronte dell’incarico conferito dal
Condominio alla Tattoli di procedere giudizialmente al recupero dei contributi condominiali nei
confronti dei condomini La Notte e Modugno e della successiva volontà del Condominio di evitare

l’espletamento dell’incarico di assistere il Condominio nella fase di stipulazione della transazione
costituiva una delle possibili modalità di soddisfacimento delle ragioni del cliente, e che quindi le
prestazioni di assistenza della parte che, rinunciando all’azione giudiziaria, intenda addivenire alla
transazione della lite, costituiscono una naturale esplicazione dei poteri già conferiti con il
mandato e non richiedono il conferimento di un ulteriore incarico; inoltre la Corte territoriale non
ha considerato che l’appellante nell’atto di appello aveva dedotto che Lorenzo Mitolo,
collaboratore dell’amministratore del Condominio, l’aveva chiaramente invitata

“ad operare

attivamente nella definizione della stessa” (transazione), circostanza che dimostrava una precisa
volontà del mandante circa la partecipazione dell’avvocato Tattoli alla stesura della transazione
per inserire in essa anche la composizione del contrasto per il quale le era stato conferito
l’incarico.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha ritenuto, all’esito della valutazione degli elementi probatori acquisiti, che la
Tattoli non aveva fornito la prova di aver ricevuto dal Condominio un mandato a transigere nei
confronti dei condomini morosi, che pertanto la suddetta professionista non aveva avuto alcun
ruolo nella stesura dell’atto di transazione e nei tentativi di risolvere e definire le controversie tra il
Condominio e la condomina La Notte; inoltre la Tattoli non era stata mai presente né nelle
assemblee di condominio né presso gli studi dei colleghi per la redazione dell’atto di transazione;
tale statuizione quindi nega alla radice il diritto al compenso preteso dalla Tattoli con riferimento
3

la proposizione del giudizio e di definire transattivamente (anche) tale pretesa creditoria,

specifico anche al preteso espletamento del suddetto mandato, con la conseguenza che una
estensione dell’originario mandato conferito all’attuale ricorrente per il recupero dei crediti nei
confronti dei condomini morosi anche alla successiva fase transattiva resta escluso in punto di
fatto; in ogni caso deve considerarsi che tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai

riconnettono all’attività espressamente consentita e ne costituiscono l’ulteriore svolgimento
naturale, e non anche quelli che non si pongano come necessari e consequenziali per
l’adempimento del mandato, costituendone invece un ulteriore sviluppo, attraverso una
dilatazione dell’oggetto (Cass. 15-6-1999 n. 5932); ed è evidente che un simile nesso è comunque
insussistente nella fattispecie, laddove l’attività di transazione nei confronti dei condomini morosi
si pone come meramente eventuale ed ulteriore rispetto a quella originaria volta alla realizzazione
dei crediti vantati verso gli stessi.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 115-116 c.p.c, falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c., violazione del D.M. 5-10-1994 n. 585 ed insufficiente e
contraddittoria motivazione, rileva in via del tutto subordinata che, sulla base delle deposizioni dei
testi Lorenzo Mitolo ed Antonio De Feo (trascritte nel ricorso), era legittimo desumere una precisa
volontà dei condomini, espressa dall’amministratore, nel senso che l’esponente si astenesse dal
procedere in via monitoria nei confronti dei condomini La Notte e Modugno, ma curasse il
soddisfacimento di tale ragioni creditorie del Condominio mandante nell’ambito della transazione
da redigere, avente ad oggetto in via principale la composizione del contenzioso giudiziario già
pendente tra le parti; i testi suddetti avevano consentito di accertare che tale incarico ulteriore o
diverso non soltanto era stato espressamente attribuito all’esponente, ma era stato anche
espletato mediante redazione di bozze di transazione che erano state pure sottoposte

4

sensi dell’art. 1708 c.c., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si

all’assemblea; in particolare alla definizione della suddetta transazione la Tattoli aveva partecipato
a mezzo del suo sostituto avvocato De Feo, presente alle diverse riunioni assembleari.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, premesso come dato pacifico il conferimento all’avvocato Tattoli da parte

confronti della condomina La Notte con delibera del 10-12-1999, ha affermato che alla delibera
del 14-9-2000 — che aveva approvato la transazione intercorsa tra il Condominio ed i condomini La
Notte e Modugno ed i compensi spettanti agli avvocati, tra cui lire 3.215.000 in favore della Tattoli
— avevano fatto seguito una delibera del 21-9-2000 che escludeva ogni compenso in favore di
quest’ultima per la transazione predetta in quanto tale attività esulava dall’incarico conferitole, ed
una ulteriore delibera del 27-10-2000 negli stessi termini; il giudice di appello ha aggiunto che la
deposizione del teste Lorenzo Mitolo non offriva alcun elemento in ordine alla prova né di un
ulteriore incarico da parte dell’assemblea condominiale alla Tattoli, né tantomeno della effettiva
realizzazione dell’attività che l’appellante assumeva aver svolto in funzione della transazione in
questione, e che la deposizione del teste Antonio De Feo (all’epoca praticante avvocato presso lo
studio Tattoli) era stata imprecisa e scarsamente attendibile in considerazione della genericità
delle sue dichiarazioni e dell’interesse potenziale che lo stesso avrebbe potuto avere nella vicenda
in oggetto, in quanto il De Feo aveva asserito di aver agito quale “sostituto” dell’avvocato Tattoli;
peraltro tale qualifica del De Feo non aveva mai avuto alcun riscontro probatorio, ed inoltre
quest’ultimo era comparso soltanto nella assemblea del 21-9-2000, mentre la Tattoli non era mai
comparsa in nessuna assemblea condominiale; per altro verso dalle deposizioni degli avvocati
Scardigno ed Altamura, legali rispettivamente della La Notte e del Condominio nel contenzioso
insorto con riferimento al risarcimento danni da infiltrazioni, era emerso che l’atto di transazione
in questione era stato frutto esclusivo della loro attività professionale; la sentenza impugnata ha
5

del Condominio suddetto dell’incarico professionale per il recupero di quote condominiali nei

quindi concluso per l’insussistenza di alcuna prova del conferimento da parte del Condominio
all’attuale ricorrente di un incarico relativo alla suddetta transazione né comunque di una attività
professionale in tal senso da parte della Tattoli; inoltre l’approvazione (evidentemente per errore
materiale) da parte dell’assemblea condominiale nella seduta del 14-9-2000 della clausola riferita

dalla professionista in quanto successivamente superata dalle successive delibere del 21-9-2000 e
del 27-10-2000, oltre che dall’atto finale di transazione, che non faceva alcuna menzione
dell’opera della Tattoli.

Avendo quindi il giudice di appello indicato puntualmente le fonti del proprio convincimento, si è
in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale
insindacabile in questa sede; invero la ricorrente con la censura in esame tende
inammissibilmente a prospettare una diversa e ad essa più favorevole considerazione degli
elementi probatori acquisiti, trascurando di considerare che la valutazione delle risultanze delle
prove ed il giudizio sulla attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di
quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati
al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che
ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi non
accolti, anche se allegati dalle parti.

Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1399 c.c.
ed omessa o insufficiente motivazione, in via gradata sostiene che l’espressa approvazione della
bozza di transazione sottoposta all’assemblea condominiale il 14-9-2000 aveva costituito una
valida ratifica dell’operato del professionista; in senso contrario nessun rilievo poteva attribuirsi
alla revoca della suddetta delibera nel corso delle successive assemblee, atteso che la ratifica
produce l’effetto di conferire validità al contratto concluso dal ‘falsus procurator” con effetto
6

alle competenze dell’avvocato Tattoli non equivaleva ad un riconoscimento della pretesa azionata

retroattivo, cosicché la successiva volontà del supposto falso rappresentato di denegare la
convalida dell’operato del rappresentante era certamente inefficace in quanto intervenuta
quando il contratto si era già perfezionato.

La censura è infondata.

parte del Condominio dell’attività svolta dalla Tattoli, sia del fatto che il relativo mandato a
transigere fosse stato ratificato in sede assembleare, occorre anzitutto rilevare che non si pone in
radice nella fattispecie un problema di ratifica di un’attività professionale che il Tribunale ha
escluso che fosse stata espletata dall’attuale ricorrente; in ogni caso può aggiungersi che
nell’ipotesi della rappresentanza senza potere la ratifica dell’attività svolta dal ‘falsus procurator”
non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il “dominus”, ma esige che tale
soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, che deve essere portata a conoscenza
dell’altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a
farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti (Cass. 8-5-1981 n. 3020; Cass. 11-10-1991 n.
10709); orbene nella fattispecie la ricorrente non ha neppure dedotto, e tantomeno provato, che
detta asserita manifestazione di volontà da parte del Condominio fosse stata portata a conoscenza
dei condomini La Notte e Medugno, con i quali era intervenuta la transazione.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per esborsi e di euro
1.500,00 per compensi.
7

Premesso che il giudice di appello ha ritenuto l’insussistenza della prova sia dell’accettazione da

Il Presidente

Così deciso in Roma il 5-12-2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA