Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2153 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2153 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 16512-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

pet5ong legale rappresentante, in proprio e quale procuratore
speciale della Società di Cartolariz2azione dei Crediti INPS (SCC1) spa,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA, 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER
ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;
– ricorrente contro
CIUFFARDI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA
MARTIRI DI BELHORE 2, presso lo studio dell’avvocato
RICCARDO CHILOSI, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 29/01/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 392/2015 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, emessa il 9/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

SPENA.

Ric. 2016 n. 16512 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

PROC. nr . 16512/2016 RG

RILEVATO
che la Corte di appello di Genova, con sentenza del 28.12.2015
nr.392, in accoglimento del gravame proposto da ANDREA CIUFFARDI
avverso la sentenza del Tribunale di Massa, dichiarava che il predetto nella
sua qualità di socio della società DO.CI.PA . snc, non era tenuto ad essere
iscritto alla Gestione Commercianti ed alla corresponsione dei relativi

che avverso tale sentenza l’INPS, in proprio e nella qualità di
procuratore speciale della S.C.C.I. ( Società di cartolarizzazione dei Crediti
INPS) spa ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, al quale ha opposto
difese il CIUFFARDI con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

CONSIDERATO
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che

con l’unico motivo viene denunziata violazione e/o falsa

applicazione dell’art. 1, commi 202, 203 e 208 della legge 662/1996 e
dell’art. 3 comma 2 della legge 45/86, assumendosi: che, contrariamente a
quanto sostenuto nella impugnata sentenza il socio di una s.n.c. è per ciò
stesso, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della
società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perché l’esercizio
dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente è “in re ipsa”, ossia
direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società;
che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in
quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, ha natura
commerciale; che il giudizio di prevalenza richiesto dalla legge n. 662/1996
è di natura endogena ovvero deve essere compiuto in relazione alle vicende
interne della società senza che assumano rilievo ulteriori attività espletate
dal socio estranee alla partecipazione sociale;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
che, infatti, questa Corte (Cassazione civile, sez. VI, 21/08/2017, n.
20236; sez. VI 29 dicembre 2016 n. 27376, sez. VI, 11/02/2013, n.

1

contributi relativamente al periodo 2006-2012;

PROC. nr . 16512/2016 RG

3145; Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2016, n. 17643) ha già chiarito,
con orientamento consolidato che in questa sede va ulteriormente ribadito,
che l’attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla
prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di
costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in
locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini

Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è
invece, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n.
662, art. 1 comma 203 ( che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art.
29, comma 1), lo svolgimento di un’attività commerciale.
Tale principio è estensibile anche all’ ipotesi, qui rilevante, in cui la
attività sociale si esaurisca nell’affitto di azienda, poiché anche in tale
eventualità vi è un mero godimento ( del bene-azienda) e non anche
l’esercizio dinamico dell’attività di impresa ( in termini: Cass., sez VI,
31/05/2017 nr. 13820; 9/05/2017 nr. 11252; 06/04/2017 nr. 8872;
03/03/2017 nr. 5479 ; 11/02/2013 nr. 3145) .
E’ stato accertato in fatto— con giudizio in questa sede non contestato—
che la snc DO.CI.PA di cui il CIUFFARDI era socio non svolgeva attività
diverse da quella limitata alla riscossione del canone di affitto dell’ azienda
di cui era proprietaria. Dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di
un’attività commerciale resta invece irrilevante il contenuto dell’oggetto
sociale;

che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso
va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;

che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo;
che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, DPR
115 del 2002;

PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese, che liquida in C 200 per spese ed C 1.500 per compensi
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

2

dell’iscrizione nella gestione commercianti.

PROC. nr . 16512/2016 RG

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza del 6.12.2017

RESIDENTE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA