Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2153 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14925/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO E EMANUELE DE ROSE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 844/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio e non infirmata dalla memoria depositata dalla parte ricorrente.

2. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione svolta dall’ INPS avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto le opposizioni avverso gli avvisi di addebito per il pagamento dei contributi, in riferimento al periodo gennaio 2010 – dicembre 2012, relativi alla disposta iscrizione alla gestione commercianti di C.G. quale socia della s.n.c. Aurora di C.C. e Ca.Gr..

3. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione nella predetta Gestione, atteso che la mera attività di riscossione dei canoni di locazione era inerente al godimento dei beni immobili e non configurava esercizio di attività commerciale.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps, anche quale mandatario della S.C.C.I., con un solo motivo.

5. l,a parte intimata non ha resistito.

6. Con unico motivo del ricorso l’Inps denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e segg., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313, 2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’odierna intimata nella gestione commercianti: ad avviso dell’Istituto, infatti, il fatto che l’intimata fosse socia di una società in nome collettivo, che non avesse dedotto di svolgere altra attività lavorativa e che non fosse stato allegato chi, in suo luogo, avesse in ipotesi la gestione della società, in uno con la presunzione normativa che le società costituite in forma diversa dalla società semplice esercitano attività commerciale, costituirebbero indizi gravi, precisi e concordanti che deporrebbero in favore dell’obbligo di iscrizione oggetto del giudizio.

7. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato tenuto conto della giurisprudenza di legittimità: da ultimo Cass. n. 17370 del 2016, in fattispecie del tutto sovrapponibile al ricorso all’esame.

8. La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il duale, nel riformulare la L. n. 160 del 1973, art. 29, comma, ha previsto che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 3 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

9. Tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l’ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: ciò perchè – come a suo tempo rimarcato da Cass., S.U, n. 3240 del 2010 – l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all’interno dell’impresa.

10. Nel caso di specie, la Corte ha acclarato che l’odierna intimata, nella elimina di socia di una società in nome collettivo, ha svolto mera attività di gestione di contratti di locazione di immobili concessi in godimento a terzi.

11. Nei confronti di codesto accertamento in fatto l’INPS non ha sollevato censure, deve escludersi che sulla sua base possano essere maturati i presupposti per l’iscrizione dell’intimata nella gestione commercianti: anzitutto perchè l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010); in secondo luogo, perchè l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti.

12. In conclusione, il ricorso va rigettato.

13. Nulla spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.

14. La circostanza che il ricorso sia stato proposto) in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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