Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21529 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. III, 27/07/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 27/07/2021), n.21529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12509-2019 proposto da:

GOLD’S LADY 2000 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI ARIETA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

POZZETTO 122, presso lo studio dell’Avvocato IOLANDA TARZIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO

36, presso lo studio dell’Avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

nonché contro

CMC PROGETTO SRL, ASSICURATORI DEI LLOYD’S DI LONDRA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1219/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Gold’s Lady S.r.l. ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 1219/19, del 20 febbraio 2019, della Corte di Appello di Roma, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 23947/14, del 25 novembre 2014, del Tribunale di Roma – ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dall’odierna ricorrente contro il Consorzio Operatori Centro Commerciale “(OMISSIS)” (d’ora in poi, “Consorzio”) e la società CMC Progetto S.r.l. (già società Mondialpol Roma S.p.a.), in relazione al furto con scasso della propria gioielleria, sito all’interno del predetto centro commerciale, avvenuto nella notte tra il (OMISSIS).

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio il predetto Consorzio e la società CMC Progetto, affinché fossero condannati al risarcimento dei danni conseguiti al grave inadempimento di quest’ultima – preposta ad attività di vigilanza del centro commerciale – rispetto ai propri obblighi contrattuali, attesa la scarsa diligenza e l’assoluta imperizia dei vigilanti nell’effettuare i controlli cui erano, invece, tenuti.

Costituitisi in giudizio entrambi i convenuti, contestata da entrambi la domanda, il Consorzio agiva in garanzia nei confronti di CMC Progetto, la quale, a propria volta, era autorizzata a chiamare in manleva le proprie compagnie di assicurazione, società Axa Assicurazioni S.p.a. e Lloyd’s of London-Rappresentanza Generale per l’Italia. Queste ultime, nel costituirsi in giudizio, chiedevano, per parte propria, in via di principalità, il rigetto della domanda attorea, e in subordine – nel caso in cui fosse accertato il dolo degli agenti di Mondialpol – il rigetto della domanda di garanzia.

Istruita la causa anche attraverso l’espletamento di prova testimoniale (ma non pure mediante lo svolgimento di CTU contabile), l’adito Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, in dichiarata applicazione del principio della “ragione più liquida”, per mancata prova del pregiudizio sofferto, con decisione confermata dal giudice d’appello, che respingeva il gravame all’uopo esperito dall’attrice soccombente.

3. Avverso la decisione della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la Gold’s Lady, sulla base – come detto di nove motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia errata dichiarazione di inammissibilità dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado, asseritamente dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., ma in realtà depositati con l’atto di citazione.

Si censura la decisione della Corte d’Appello per avere ritenuto inutilizzabili, ai fini della decisione, i documenti prodotti con la nota di deposito del 19 marzo 2010, ovvero – secondo la sentenza impugnata – dopo la scadenza di tutti i termini ex art. 183, comma 5, concessi all’udienza del 28 aprile 2009.

Siffatta affermazione di inutilizzabilità, tuttavia, sarebbe frutto di un grave errore di procedura. Difatti, per un verso, i documenti in questione (i bilanci degli anni 2003-2004, le fatture attive anno 2003, le fatture passive anno 2003, i corrispettivi anno 2003, le fatture attive anno 2004, le fatture passive anno 2004, i corrispettivi anno 2004 e l’inventario ante e post furto) erano stati allegati all’atto di citazione originario, e quindi tempestivamente depositati unitamente al fascicolo di parte al momento della costituzione in giudizio. Per altro verso, poi, su tali documenti risulta essersi basata la decisione del Tribunale, il quale aveva ritenuto gli stessi, evidentemente, ammissibili.

3.2. Il secondo motivo – proposto sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia violazione dell’art. 161 c.p.c. e dei principi sul giudicato interno, per avere la Corte di Appello dichiarato l’inutilizzabilità dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado in assenza di qualsiasi motivo di appello.

Avendo, come detto, il Tribunale preso in esame espressamente i documenti in questione, in assenza di uno specifico motivo di gravame formulato da una qualsiasi delle parti processuali, si sarebbe determinata, sul punto, una preclusione conseguente alla mancata conversione del vizio in motivo di gravame, ex art. 161 c.p.c..

3.3. Il terzo motivo – proposto anch’esso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale considerato “nuovi” i documenti già prodotti in primo grado e ridepositati in appello con attestazione di conformità, così violando un principio di diritto vivente formulato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Rileva, al riguardo, la ricorrente che, in relazione alla documentazione già prodotta in prime cure (ovvero, il libro IVA acquisti per gli anni 2003 e 2004), in sede di appello venivano depositate le attestazioni notarili di conformità, nonché di regolare tenuta ai sensi di legge. Tali documenti, dunque, non potevano essere considerati nuovi, alla luce del principio secondo cui la violazione del divieto di “nova”, ex art. 345 c.p.c., deve escludersi se nel giudizio di primo grado gli stessi documenti risultino già prodotti in copia.

3.4. Il quarto motivo – nuovamente proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia violazione del principio della “ragione più liquida”, sotto il profilo dell’obbligo di accertare l’effettivo verificarsi del fatto dannoso, quando lo stesso sia stato messo in dubbio dal primo giudice e vi sia, sul punto, specifico motivo di appello.

In questo caso, la censura investe la sentenza impugnata perché essa – con motivazione che si assume apodittica e apparente, assolutamente inidonea ad illustrare la “ratio decidendi” – si sarebbe limitata a definire corretta la scelta del Tribunale di applicare il principio della “ragione più liquida”. Per contro, la formulazione di specifici motivi di gravame riguardanti l’effettiva commissione del furto (vale a dire un aspetto che la stessa Corte di Appello ha ritenuto riguardare il cd. “an debeatur” della pretesa risarcitoria), onerava il secondo giudice del compito di pronunciarsi sul punto, non potendo esso esimersi per il sol fatto di condividere la valutazione del primo giudice circa l’assenza di prova in ordine al “quantum”.

Precisa la ricorrente di non voler mettere in discussione, in assoluto, il principio della “ragione più liquida”, quanto piuttosto chiedere se tale tecnica decisoria possa comportare anche la mancata ricostruzione dei fatti storici posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, allorché gli stessi siano stati oggetto di contestazione, o comunque quando tale ricostruzione sia stata sollecitata da specifici motivi di appello.

3.5. Il quinto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello, “pregiudizialmente, in via di principio, negato di qualsiasi valenza probatoria gli inventari prodotti dalla danneggiata”.

La contestazione investe, in questo caso, quella parte della sentenza impugnata in cui si afferma che il Tribunale ha correttamente ritenuto non utili, ai fini della prova del danno, gli inventari ante e post furto, in quanto gli stessi “costituiscono meri elenchi formati unilateralmente dalla Gold’s “ex parte actoris””, non rientrando nella contabilità della società attrice, perché non estratti dal libro degli inventari obbligatori tenuto dalla società di capitali in base all’art. 2214 c.c., con obbligatoria numerazione progressiva di ciascuna pagina.

Precisa, al riguardo, la ricorrente che essa prospetta la violazione dell’art. 115 c.p.c. non come vizio relativo all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, bensì per avere esso escluso dal perimetro della cognizione, in termini generali ed assoluti, le prove documentali prodotte dalla danneggiata, negando ai documenti in questione, “a priori” e in via di principio, qualunque valenza probatoria. Tale affermazione sarebbe in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte con riferimento alla cosiddetta “contabilità in nero”, alla quale è stata riconosciuta una valenza quantomeno indiziaria.

3.6. Il sesto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e 5), – denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), per avere la Corte territoriale reso una motivazione contraddittoria ed apparente in merito alle produzioni documentali della danneggiata.

In questo caso, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non utile al raggiungimento della prova sul danno il bilancio dell’esercizio 2004, ovvero quello relativo all’anno in cui fu commesso il furto, e ciò in quanto detto documento evidenzia, al 31 dicembre 2003, rimanenze con valore di Euro 307.800,00, mentre al 31 dicembre 2004 il valore della rimanenza risultava aumentato a Euro 543.350,00 e, dunque, con un incremento, nonostante l’allegata sottrazione per furto di merci di ingente valore.

La motivazione sarebbe, innanzitutto, apparente, in quanto “la sola voce delle rimanenze incamera l’intero corso commerciale ed economico dell’impresa, ben potendo variare anche di molto quale conseguenza di una vera contrazione od aumento delle vendite”, sicché “l’analisi della sola voce relativa alle merci invendute non costituisce un elemento che possa ex se testimoniare l’assenza di un danno o di un furto”. Orbene, la motivazione sarebbe apparente in quanto “il ragionamento induttivo della Corte non rende conto della connessione tra il dato specifico (l’aumento delle rimanenze), ed il dato generale che si vuole ritenere (la mancata prova della decurtazione subita a seguito del furto)”.

Inoltre, la motivazione sarebbe anche contraddittoria, visto che la Corte territoriale, se da un lato, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, afferma essere superfluo ed assorbito l’accertamento sul cd. “an debeatur”, al tempo stesso desume dal dato contabile l’assenza dell’evento dannoso, cioè il furto, con ciò minando le basi del proprio ragionamento, tutto incentrato sull’assenza di prova del “quantum”.

3.7. Il settimo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia falsa applicazione degli artt. 2425 e 2427 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di Appello desunto dalla presunta irregolarità nella compilazione della nota integrativa e del bilancio l’assenza di qualsiasi valenza probatoria di tali documenti.

Si censura, infatti, la decisione impugnata nella parte in cui rileva che “stranamente la nota integrativa afferma l’assenza di fatti di rilievo nel corso dell’esercizio nonostante l’ingente danno che sarebbe cagionato dal furto delle merci furto per valore quasi equivalente, secondo la denuncia, a quello delle rimanenze al 31 dicembre precedente”, e ciò “in contrasto con la previsione dell’art. 2427 c.c.”. Del pari, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, “contrariamente a quanto previsto dall’art. 2425 c.c.” la “perdita derivante dal furto non risulta esposta dalla Gold’s tra i componenti negativi (straordinari) di reddito nel bilancio dell’esercizio 2004”.

Orbene, secondo la ricorrente, le norme teste’ citate si limitano a dettare il contenuto del bilancio e della nota integrativa, ma non ricollegano affatto alla loro inosservanza conseguenze negative in termini di valenza probatoria dei documenti in questione, di talché la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare gli stessi alla stregua di ogni altro documento prodotto dalle parti.

3.8. L’ottavo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. e dei principi di diritto vivente, in quanto la Corte di Appello ha omesso di assumere una consulenza tecnica di ufficio di natura contabile, resasi necessaria a fronte della produzione attorea.

Si contesta, in questo caso, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “la mancata produzione del libro giornale, del libro degli inventari e delle fatture di acquisto e vendita delle merci, tenuto conto della complessiva inattendibilità dei bilanci della Gold’s, preclude l’espletamento della richiesta consulenza tecnico-contabile, che, se disposta, avrebbe finalità inammissibilmente esplorativa di ricerca della prova”.

Rileva, al riguardo, la ricorrente di aver contestato con i precedenti motivi la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la produzione attorea, sottolineando, altresì, come essa abbia comunque prodotto bilanci, note integrative, registri IVA vendite, acquisti e corrispettivi, nonché inventari della merce, seppure non numerati, ovvero tutto ciò che aveva a disposizione per dimostrare il danno patito, di talché li dato contabile, analizzato da un ausiliario del giudice a ciò espressamente dedicato, avrebbe consentito di valutare proprio la fondatezza della pretesa risarcitoria ed eventualmente rivedere il “quantum” del risarcimento.

3.9. Il nono motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., per avere la Corte di Appello mancato di ricorrere alla liquidazione equitativa del danno patito dalla attrice.

4. Il Consorzio ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto.

L’inammissibilità è motivata in relazione alla sussistenza di un preteso difetto di interesse della ricorrente ad impugnare, in quanto – in assenza di prova in ordine all’esistenza del danno lamentato – l’eventuale accoglimento del ricorso porterebbe, al più, all’adozione di “una sentenza di mero accertamento, non sussistendo agli atti alcuna prova per giungere alla consequenziale pronuncia di condanna dei convenuti al risarcimento del preteso e non provato danno”.

Reputa, inoltre, la controricorrente che il quinto motivo di ricorso abbia carattere pregiudiziale, rilevando, al riguardo, come non corrisponda a verità che la Corte territoriale abbia aprioristicamente escluso ogni valenza probatoria ai documenti prodotti dall’allora attrice, soggiungendo, comunque, come il principio della valenza indiziaria della “contabilità in nero” sia stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità per affermare tale valenza solo “contro” l’imprenditore, e non in suo favore.

Reputa, in ogni caso, tutte le censure non fondate, in particolar modo sottolineando l’impossibilità di richiamare il principio che consente – in deroga al divieto ex art. 345 c.p.c. – di produrre in appello gli originali dei documenti già depositati in copia, tale non essendo l’ipotesi che qui occupa, nonché osservando, in linea generale, come sia “semplicistico ed errato” ritenere che la Corte territoriale abbia voluto subordinare l’accertamento del cd. “an debeatur” all’insussistenza di prova sul “quantum”, avendo, per vero, solo preso atto dell’assenza di prova del danno che Gold’s lamenta in ragione del dedotto inadempimento.

5. Anche la società Axa Assicurazioni ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto, in particolare contestando la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente.

Sottolinea, infatti, come la “cinematografica” destrezza che avrebbe contraddistinto il furto perpetrato ai danni della ricorrente abbia trovato la propria origine (come rilevato dalle indagini di polizia) nel fatto che la cassaforte fu lasciata aperta con chiave inserita nella serratura, che altri gioielli erano stati lasciati incustoditi nelle vetrine di esposizione, nonché, infine, nel fatto che la saracinesca del locale era sprovvista di qualsiasi chiusura di sicurezza, addirittura mancando l’attacco per il lucchettone centrale blindato.

Circostanze, queste, che già “illuminerebbero” sulle criticità della proposta domanda risarcitoria, la cui reiezione si pone, secondo la controricorrente, quale risultato dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito e non sindacabile nella presente sede di legittimità.

6. E’ intervenuto in giudizio il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere l’accoglimento del ricorso.

7. La ricorrente ha presentato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.

8.1. Dei primi due motivi di ricorso – che censurano la sentenza impugnata, da un duplice angolo visuale, nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabili, ai fini della decisione, tutti i documenti allegati alla nota di deposito del 19 marzo 2010 (e ciò sul presupposto che la loro produzione sarebbe avvenuta dopo la scadenza di tutti i termini ex art. 183, comma 5, concessi all’udienza del 28 aprile 2009) – è il secondo ad assumere carattere pregiudiziale.

Invero, se il primo motivo censura (in fatto) tale affermazione, in quanto i documenti in questioni sarebbero già stati allegati all’atto di citazione, il secondo motivo contesta – questa volta in diritto – la decisione del giudice di appello di dichiarare l’inutilizzabilità, assumendo che la Corte capitolina non potesse pronunciarsi in tal senso, in assenza di uno specifico motivo di gravame formulato da una qualsiasi delle parti processuali contrapposte all’attrice.

Orbene, il secondo motivo di ricorso – che è chiaramente assorbente, perché contesta in radice che il giudice d’appello avesse il potere di rilevare la tardività della produzione documentale – è fondato, non potendo accogliersi l’eccezione del controricorrente Consorzio circa il (supposto) difetto di interesse ad impugnare di Gold’s Lady. Non può, infatti affermarsi che l’eventuale accoglimento del ricorso porterebbe, al più, all’adozione di “una sentenza di mero accertamento, non sussistendo agli atti alcuna prova per giungere alla consequenziale pronuncia di condanna dei convenuti al risarcimento del preteso e non provato danno”, atteso che la censura formulata dalla ricorrente mira proprio a dimostrare che la Corte territoriale, non rifiutandosi di esaminare i documenti che ha invece espunto dal materiale probatorio, avrebbe raggiunto prova dell’esistenza del danno da essa Gold’s Lady lamentato.

8.1.1. Premesso, infatti, che il rilievo della “inutilizzabilità” dei documenti in questione, per violazione dei termini ex art. 183 c.p.c., è effettivamente avvenuto “ex officio”, occorre dare seguito, sul punto, al principio già affermato, in passato, da questa Corte.

Essa, per vero, ha ritenuto che la violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c., pur potendo essere dedotta dalla parte (o rilevata d’ufficio dal giudice di prime cure) per tutta la durata del grado in cui si verifica, non soggiace, per tale arco temporale, alla regola dell’art. 157, comma 3, del medesimo codice (che preclude il rilievo della nullità ad opera sia della parte che vi ha dato causa, che di quella che vi ha rinunciato anche tacitamente), norma, quest’ultima, che “confina il suo ambito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 agosto 2018, n. 21381, Rv. 650325-01: in senso conforme, tra le più recenti, si vedano, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre 2020, n. 24483; Cass. Sez. Un., sent. 31 gennaio 2019, n. 2841).

Difatti, essendo l’esclusione della preclusione suddetta “ancorata all’esistenza del potere officioso del giudice”, risulta “logicamente sostenibile che essa si giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte”, giacché, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno “quell’esigenza logica, per così dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica che i poteri di rilevazione si conservino per entrambi ancorché la nullità sia stata determinata originariamente dalla parte”; verificatasi, pertanto, tale evenienza “la regola dell’art. 157 c.p.c., comma 3, può e deve riespandersi” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 21381 del 2018, cit.).

8.2. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento di tutti gli altri, ad eccezione del terzo.

8.2.1. Difatti, dovendo il giudice del rinvio prendere in considerazione tutti i documenti in atti, ivi compresi quelli la cui produzione in primo grado la Corte territoriale ha ritenuto illegittimamente tardiva (essendo però priva, come detto, del potere di procedere al rilievo officioso dell’inosservanza del termine decadenziale ex art. 183 c.p.c.), appare necessario delimitare il perimetro entro il quale esso dovrà decidere “iuxta probata partium”.

In particolare, occorre stabilire se gli atti dei quali il ricorrente assume di aver prodotto gli “originali” in appello (avendone depositato, sempre secondo la sua prospettazione, le “copie” in primo grado) potranno essere valutati nel giudizio ex art. 394 c.p.c., oppure, al contrario, se la loro produzione sia preclusa, essendo effettivamente avvenuta in violazione del divieto di “nova” di cui all’art. 345 c.p.c..

Tale e’, appunto, la questione oggetto del terzo motivo di ricorso, il quale si palesa, tuttavia, non fondato.

8.2.2. E’ vero – come osserva il ricorrente – che “non costituisce “nuova” produzione ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito

tempestivamente avvenuto” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 20 gennaio 2016, n. 1366, Rv. 638327-01), nondimeno tale principio non opera con riguardo alla fattispecie che qui occupa.

Difatti, non possano considerarsi alla stregua di “originali”, dei documenti già presenti in copia agli atti del giudizio, le attestazioni notarili di conformità, nonché di regolare tenuta ai sensi di legge, del libro IVA acquisti per gli anni 2003 e 2004, perché ciò equivarrebbe a negare l’autonomia che l’atto del professionista presenta rispetto a documento oggetto di attestazione.

9. In conclusione, in accogliento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per la decisione sul merito della controversia e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbiti i restanti, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per la decisione nel merito e sulle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi – in forma camerale, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, – il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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