Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21529 del 20/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21529 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso R.G. 29662/07 proposto da:

29751/07

Bombonato Manuela, Bombonato Romana e Bombonato Gianni, quali soci
legali rappresentanti della Ingrosso Diffusione Calzature S.a.s., tutti eletti-

29752/07
29753/07

vamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. Pier Paolo Poggioni, con Studio in Siena,

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via Banchi di Sopra 31, giusta delega, a margine del ricorso;
– ricorrenti —
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Data pubblicazione: 20/09/2013

Rep.

Contro
Ud. 06/06/13

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata —
e sul ricorso R.G. 29739/07 proposto da:
Bombonato Gianni, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Paolo
Poggioni, con Studio in Siena, via Banchi di Sopra 31, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata —
e sul ricorso R.G. 29740/07 proposto da:
Bombonato Manuela, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Paolo

Oggetto:
Iva. Ilor. Irpef. Accertamento induttivo. Reddito di partecipazione. Percentuale di ricarico. Condizioni.

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Poggioni, con Studio in Siena, via Banchi di Sopra 31, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
e sul ricorso R.G. 29748/07 proposto da:
Bombonato Manuela, Bombonato Romana e Bombonato Gianni, quali soci
legali rappresentanti della Ingrosso Diffusione Calzature S.a.s., tutti elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. Pier Paolo Poggioni, con Studio in Siena,
via Banchi di Sopra 31, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti —
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata —
e sul ricorso R.G. 29749/07 proposto da:
Bombonato Manuela, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Paolo
Poggioni, con Studio in Siena, via Banchi di Sopra 31, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata —
e sul ricorso R.G. 29750/07 proposto da:
Bombonato Romana, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Paolo
Poggioni, con Studio in Siena, via Banchi di Sopra 31, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata —
e sul ricorso R.G. 29751/07 proposto da:
Bombonato Manuela, Bombonato Romana e Bombonato Gianni, quali soci
legali rappresentanti della Ingrosso Diffusione Calzature S.a.s., tutti elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. Pier Paolo Poggioni, con Studio in Siena,
via Banchi di Sopra 31, giusta delega a margine del ricorso;
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– intimata —

- ricorrenti —
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata —
e sul ricorso R.G. 29752/07 proposto da:
Bombonato Gianni, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Paolo
Poggioni, con Studio in Siena, via Banchi di Sopra 31, giusta delega a mar-

– ricorrente —
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata —
e sul ricorso R.G. 29753/07 proposto da:
Bombonato Romana, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Paolo
Poggioni, con Studio in Siena, via Banchi di Sopra 31, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente —
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana
(Firenze), Sez. 18, n. 26/18/06 del 18 maggio 2006, depositata il 21 settembre 2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 giugno 2013 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Pier Paolo Poggioni, per le parti ricorrenti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio
Affilio Sepe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ne in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di due avvisi di accertamento che
rettificavano la dichiarazione IVA per gli anni 1997 e 1998, disconoscendo
il credito in esse evidenziato e irrogando le relative sanzioni, sulla base di
un accertamento induttivo operato a carico della società Ingrosso Calzature
di Bombonato Manuela & C. s.a.s., poi fallita, con applicazione di una percentuale di ricarico pari al 25%. Gli avvisi erano notificati al curatore fallimentare e a tutti i soci della società fallita i quali proponevano rituale impugnazione innanzi al giudice tributario competente.
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gine del ricorso;

La Commissione adita, riuniti i ricorsi, li rigettava. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale, previa riunione delle separate impugnazioni proposte, rigettava l’appello. Avverso tale sentenza i soci della società fallita hanno proposto separati ricorsi per cassazione,

Preliminarmente occorre disporre la riunione al ricorso R.G. n. 29662/07 dei
ricorsi R.G. n. 29739/07, R.G. n. 29740/07, R.G. 29748/07, R.G. n.
29749/07, R.G. n. 29750/07, R.G. n. 29751/07, R.G. n. 29752/07, R.G. n.
29753/07.
Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente
per ragioni di connessione logica, i ricorrenti lamentano, deducendo vizio di
motivazione e violazione di legge, che il giudice a quo non avrebbe tenuto
conto della loro eccezione di carenza di motivazione dell’atto impositivo,
anche sotto il profilo della mancata allegazione degli atti sui quali era fondato, né delle deduzioni relative alle vendite sottocosto effettuate dalla società
in difficoltà economiche, né, infine, della eccepita inesistenza delle condizioni giustificative di un accertamento induttivo.
Si tratta di censure prive di fondamento, le quali, peraltro, risultano articolare senza l’adeguata osservanza delle regole stabilite dall’art. 366 c.p.c.
Invero la sentenza impugnata, motiva adeguatamente la propria decisione,
evidenziando che l’accertamento oggetto della controversia trovava fondamento (non su documentazione ignota ai contribuenti, bensì) sulla relazione
del curatore fallimentare, comunicata al P.M. e al Giudice Delegato, dalla
quale emergeva che il reddito annuo era «inferiore al valore venale delle
merci acquistate»: una fattispecie evidente di antieconomicità del comportamento dell’imprenditore che giustifica, in difetto delle necessarie spiegazioni, l’accertamento induttivo (v. Cass. n. 6918 del 2013). Ed è proprio
l’assenza di “spiegazioni” a convincere il giudice a quo della legittimità
dell’accertamento, rilevando che dalla relazione del Curatore non risultano
prove di vendite a stock o sottocosto e che nessun documento i contribuenti
hanno depositato a riprova di supposte vendite a seguito di esecuzioni, vendite sottocosto, scarti, ecc., pur avendone essi il relativo onere, stante la rilevata antieconomicità dell’attività d’impresa: correttamente rileva il giudice
a quo che i contribuenti, a supporto delle loro eccezioni, il cui contenuto è
sostanzialmente riprodotto nei ricorsi in esame, avrebbero dovuto «depositare in casa gli atti esecutivi, i pignoramenti, i verbali d’asta, le fatture di
sconto o di vendita a stock per potere facilmente dimostrare la illegittimità
dell’accertamento». A nulla di tutto questo i contribuenti hanno provveduto,

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ciascuno con tre motivi. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
MOTIVAZIONE

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afferma il giudice a quo, né che essi lo abbiamo, invece, fatto, emerge, se-

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condo i rigorosi criteri fissati dall’art. 366 c.p.c., dal ricorso in esame.
Pertanto, i ricorsi riuniti debbono essere rigettati. Non occorre provvedere
sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Riunisce al presente ricorso i ricorsi R.G. nn. 29739/07, 29740/07,
29748/07, 29749/07, 29750/07, 29751/07, 29752/07, 29753/07 e li rigetta.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2013.

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