Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21529 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. II, 18/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.V. (c.f. (OMISSIS));

G.A. (c.f. (OMISSIS));

entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Fratini Oreste ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Claudia

Eleutieri in Roma, via Montello 30, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.G. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

anche in via disgiunta, dall’avv. TAFI Vladimiro e dall’avv. Vincenzo

Ioffredi; elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in

Roma, via Gramsci n. 34, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza 299/05 della Corte d’Appello di Firenze,

pubblicata il 2/02/05;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore della parte contro ricorrente avv. Vincenzo

Ioffrrdi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V. ed G.A. citarono, con atto notificato nel gennaio 1998, innanzi al Tribunale di Arezzo, D.G., esponendo che quest’ultimo avrebbe tagliato le piante di un bosco di proprietà di essi attori, pervenuto in forza di successione dei loro genitori, assumendo il convenuto che l’appezzamento in questione sarebbe stato di sua esclusiva proprietà. Su tali premesse gli attori conclusero: affinchè venisse accertato il proprio diritto dominicale; perchè fosse inibita al D. ogni ulteriore molestia e turbativa e perchè lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni. Il convenuto si costituì ed oppose, quale titolo poziore, l’acquisto del predio nel 1976 in comunione con altri eredi, per successione ereditaria a D.B. e dal 1993, in proprietà singolare a seguito di divisione. Dedusse di aver sempre posseduto ed utilizzato uti dominus, sin dal 1976, il fondo boschivo.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 307/2002, respinse la domanda degli attori; la Corte di Appello di Firenze confermò tale decisione, così rigettando il gravame dei G..

La Corte distrettuale pervenne a tale pronunzia mettendo in rilievo innanzi tutto che l’azione doveva qualificarsi come rivendicazione, in quanto diretta all’accertamento della proprietà contro atti di turbativa del possesso fondati, a loro volta, da pretese peritorie;

ciò avrebbe comportato uno specifico onere probatorio da parte degli appellanti, diretto a dimostrare una catena di acquisti – a titolo derivativo – sino a risalire ad un acquisto a titolo originario, anche per usucapione, da opporre a controparte, dal momento che non sarebbe risultato in causa che i deducenti G. fossero stati nel possesso del bene controverso; al proposito la Corte territoriale osservò che la natura boschiva dell’appezzamento controverso, avrebbe comportato che il possesso sul medesimo dovesse essere necessariamente discontinuo, collegato allo sfruttamento del predio corrispondente al periodico taglio del legname; da ciò ritenne che il D. avesse dimostrato di aver posseduto l’immobile conformemente alla sua funzione mentre i G. non avrebbero provato di aver svolto analoghe attività indicative di un possesso;

del pari, secondo la Corte fiorentina, gli appellanti non avrebbero provato di aver acquistato la proprietà dei terreni in base a valido titolo derivativo, come neppure la discendenza del diritto dominicale dai propri autori fino ad uno originario – o l’usucapione del diritto- ; per contro dai documenti prodotti sarebbe emerso che il D. avrebbe acquistato il predio da soggetti che a loro volta, attraverso una catena ininterrotta di atti di trasferimento a titolo derivativo inter vivos o mortis causa, avrebbero fatto risalire il primo atto di acquisto al 1953.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i G. sulla base di quattro motivi; il D. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene fatta valere la “violazione o falsa applicazione degli artt. 948, 949, 950 c.c.; degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” nonchè “omessa e comunque contraddittoria motivazione sul punto” assumendo i ricorrenti che la Corte fiorentina avrebbe erroneamente qualificato l’azione proposta come diretta all’accertamento della proprietà e non come azione negatoria: osservano in proposito i G. che sin dall’atto introduttivo del giudizio avevano identificato il titolo derivativo del proprio acquisto, in due compravendite del 1931 e del 1939, dichiarando altresì di aver sempre posseduto l’appezzamento a bosco; sottolineano altresì che il D. non aveva messo in dubbio detti titoli, limitandosi ad opporre un titolo formatosi in epoca successiva (1976); rilevano inoltre che la consulenza di ufficio eseguita in prime cure avrebbe, da un lato, riscontrato i titoli di essi ricorrenti e, dall’altro, fatto emergere che l’intestazione dei predi in capo al D. ed ai suoi danti causa sarebbe stata frutto di un errore di annotazione al Catasto.

2 – Con il secondo motivo – oltre alla violazione delle norme sopra indicate, viene fatta valere anche la falsa applicazione degli artt. 1140, 1142, 1143 cod. civ. – nonchè vizio di motivazione- per aver la Corte fiorentina affermato che il D. sarebbe stato in possesso dei terreni per aver tagliato il bosco, così che, anche in questa prospettiva, ne sarebbe rimasta confermata la natura accertativa della proprietà della domanda di essi ricorrenti, diretta a far cessare le turbative del possesso.

2/a – In particolare deducono i ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe affermato la sussistenza di due circostanze di fatto in contrasto con i dati di causa: da un lato avrebbe dato per scontato che il taglio del bosco operato dal controricorrente si sarebbe esercitato anche sulla particella n. 35, di esclusiva proprietà di G.V., che invece non era mai stato interessato da questa attività di sfruttamento; dall’altro che, al contrario di quanto sostenuto nella gravata decisione, essi ricorrenti avrebbero specificato i tempi del loro precedente sfruttamento dell’area boschiva (risalente agli anni 1961-1963 e quindi ad epoca successiva all’acquisto fatto con atti del 1931 e del 1939), così che sarebbe stato applicabile il principio secondo il quale il possessore attuale si presume che abbia posseduto sin dall’inizio del titolo abilitativo.

3 – Con il terzo motivo lamentano i ricorrenti altresì la violazione degli artt. 1158 e 1159 cod. civ (oltre che di tutte le norme richiamate nei precedenti motivi) nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non aver dichiarato , la Corte di appello, acquisita la proprietà dei terreni in contesa, quanto meno in virtù di avvenuta usucapione.

4 – Con il quarto motivo i ricorrenti, sempre invocando la violazione e falsa applicazione delle norme indicate nella precedente censura, si dolgono della mancata valutazione, da parte del giudice del merito, delle emergenze istruttorie, sia in relazione al possesso dei beni sia ai termini per dirsi maturata l’usucapione.

5 – I suesposti motivi vanno esaminati congiuntamente in virtù della stretta connessione logica delle argomentazioni a sostegno.

5/a – Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

5/b – Sono inammissibili per violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso – art. 366 c.p.c., n. 4, anteriormente all’introduzione del n. 6 dello stesso articolo, di più specifica applicazione, introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, in accordo con l’interpretazione consolidata che riconduceva al n. 4 dell’indicata norma il vizio attinente alla mancata allegazione di fatti necessari per la decisione : v Cass 2045/2006; Cass. 11052/2002; Cass. 2618/1999- là dove non riportano le difese svolte in primo grado come neppure i motivi di appello, il contenuto degli atti negoziali richiamati e l’oggetto delle prove testimoniali che assumono pretermesse, così rendendo impossibile alla Corte uno scrutinio in merito: 1 – alla cattiva interpretazione della domanda che i ricorrenti imputano alla Corte distrettuale (motivo 1); alla difettosa percezione delle emergenze istruttorie (motivi 2 e 4).

5c – Del pari sono inammissibili nel punto in cui viene invocata una violazione o cattiva interpretazione delle norme qualificazione dell’azione di revindicazione e della legatoria (servitutis);

dell’attualità del possesso; della disciplina dell’usucapione, atteso che, lungi da sottoporre a critica l’astratta perirne trazione della regua juris compiuta dal giudice di merito, si imputa a quest’ultimo una non corretta interpretazione dei fatti di causa, tale da falsamente aver ricondotto la fattispecie concreta alle norme di riferimento, vizio questo che invece incide sulla formazione della motivazione (cfr. su tale differenza: ex multis : Cass 7394/2010;

Cass. 4178/2007; Cass. 10.127/2006; Cass. 16.312/2005; Cass. 15.499/2004).

5/d – Ulteriore causa di inammissibilità si rinviene, sotto quest’ultimo profilo, in quanto non viene dedotto: in qual modo il giudice di primo grado avrebbe derogato alle regole logiche disciplinanti il ragionamento trasfuso in sentenza; quale punto primario della materia del contendere sarebbe stato omesso nell’esame giudiziale; in quale aporia logica sarebbe incorso il giudice dell’appello nell’esplicitare le proprie scelte interpretative.

5/e – Nuove infine – e per questo inammissibili – sono le prospettazioni contenute nel ricorso in merito ad un errore di interpretazione degli atti in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello nel non valutare che la particella n. 35 non sarebbe stata mai interessata dal taglio del bosco operato dal D. – v sopra sub 2/a – e nel non mettere in evidenza l’errore catastale nell’intestazione dei terreni al D. – v. punto 1.

6 – I motivi sono è peraltro infondati là dove ( motivo sub 1) omettono di valutare che, per costante interpretazione di legittimità, la differenza tra azione di rivendicazione ed azione negatoria ( estesa non solo alle turbative di fatto o di diritto di chi vanti un diritto reale parziario sulla cosa ma anche alla contrapposizione di titoli di proprietà: v Cass. 12123/1992) sta nel fatto che nella prima il rivendicante non è nel possesso del bene, mentre nella seconda e l’usurpatore a non esercitare il corpus possessionis: la mera affermazione della propria situazione di possessore – mediante tagli periodici del bosco – al momento della domanda è stata disattesa da entrambi i giudici del merito e, come sopra visto, la motivazione sul punto non è stata efficacemente contrastata dai ricorrenti; quanto poi alla dedotta unione del proprio possesso, esercitato asseritamente nel 1961-1962, con quello dei propri autori (motivo sub 2), la fattispecie non rientra in quella disciplinata negli artt. 1142 e 1143 cod. civ. – mancando, come visto, la prova dell’attualità del possesso; quanto infine alla denunziata omessa pronunzia su domanda subordinata di usucapione (motivo sub 3), è mancata la prova dell’esercizio del possesso per tempo utile ad usucapire.

7 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei G. al pagamento delle spese del procedimento di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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