Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21529 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 07/10/2020), n.21529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15667/2016 proposto da:

NUOVA UVIPLAST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO QUEIROLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO SARTORI;

– ricorrente –

contro

QUAERE SRL, IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 387/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Il giudizio tre origine dalla domanda proposta, innanzi al Tribunale di Trento, dalla B.L. Immobiliare s.r.l nei confronti della Quaere s.r.l., con la quale chiese accertarsi l’inadempimento contrattuale, in relazione al contratto preliminare del 10.7.2006, all’accordo del 7.3.2008 ed al contratto definitivo del 13.3.2008;

la società attrice, poi incorporata per fusione nella Nuova Uviplast s.r.l., aveva lamentato che gli appartamenti consegnati non erano conformi alle risultanze progettuali;

– all’esito dei giudizi di merito, che si svolsero nel contraddittorio con la Quaere s.r.l., la Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il 18.10.2015 rigettò la domanda;

– la corte di merito ritenne che la fonte delle obbligazioni contrattuali fosse il contratto definitivo del 13.3.2008, sostitutivo del contratto preliminare e della scrittura integrativa poichè in esso si dava atto che gli immobili erano stati trasferito allo stato grezzo, privi di impianto elettrico, idraulico e termoidraulico, senza infissi, intonaco e pavimentazione;

Il giudice di primo grado accertò che le opere erano conformi al contratto definitivo;

per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Nuova Uviplast s.r.l. sulla base di due motivi;

non ha svolto attività difensiva la Quaere s.r.l., in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1362,1374 e 1351 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente sostiene che l’accordo del 7.3.2008 avesse un oggetto specifico ed ulteriore rispetto all’atto notarile traslativo della proprietà, di cui il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto; aggiunge che, avendo allegato la fonte del diritto, spetterebbe alla promittente venditrice la prova dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tali atti, onere, nella specie, non assolto. La ricorrente contesta, inoltre l’errata interpretazione dei contratti intercorsi tra le parti poichè il giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle intenzioni dei contraenti e del loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto;

il motivo è inammissibile sotto diversi profili;

in primo luogo, esso difetta di specificità in quanto il ricorrente denuncia l’interpretazione del contratto preliminare e dell’accordo del 7.3.2008, senza allegare o trascrivere, nemmeno riassuntivamente il testo degli atti e del contratto di vendita in modo da consentire la verifica del loro contenuto rispetto al contratto definitivo, con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

in secondo luogo, la decisione è conforme al principio di diritto, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare determina soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo; conseguentemente, il preliminare resta superato dal contratto definitivo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva (ex multis Cassazione civile sez. II, 14/03/2018, n. 6223);

con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio in relazione alla valutazione delle risultanze delle prove testimoniali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il motivo è inammissibile, in quanto, in presenza di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, non è consentito il ricorso per cassazione per vizio di motivazione, in relazione ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012,

la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

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