Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21528 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 25/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 25/10/2016), n.21528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25609-2010 proposto da:

P.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato CATALDO MARIA DE

BENEDICTIS, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE GRUPPUSO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI e MAURO RICCI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 626/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/05/2010 R.G.N. 63/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS per delega avvocato

GIUSEPPE GRUPPUSO;

udito l’avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l. La Corte d’appello di Palermo ha accolto l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza resa da Tribunale di Marsala che, in accoglimento della domanda proposta da P.R., le aveva riconosciuto l’assegno mensile di assistenza con decorrenza (OMISSIS). La Corte territoriale ha ritenuto che le patologie da cui era affetta la ricorrente, come accertate dalla c.t.u. rinnovata in grado d’appello, determinavano un’incapacità lavorativa pari al 60% della totale, inferiore al 74% necessario per il riconoscimento della prestazione.

2. Contro la sentenza, la P. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso ha ad oggetto l’omessa, l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la parte sottolinea che la consulenza tecnica d’ufficio di primo grado aveva ritenuto sussistente un complesso invalidante del 75%, applicando le percentuali indicate nelle tabelle ministeriali del 1992 e che, a fronte di tali conclusioni, il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice d’appello così come l’adesione alle sue conclusioni erano del tutto privi di motivazione. La seconda consulenza, infatti, non era suffragata da indagini scientifiche nè da un’osservazione diretta ed esaustiva, ma da mere presunzioni in base alle quali il consulente aveva ritenuta insussistente la patologia cardiologica, immotivatamente inquadrata nella prima classe Nyha, laddove il consulente tecnico nominato in primo grado l’aveva inserita nella seconda classe. A fronte di tale distonia era necessario che la Corte riconvocasse il c.t.u., quanto meno a chiarimenti, tanto più che ella li aveva sollecitati con note autorizzate sostenute da certificazione medica.

2. Il motivo è fondato.

3. Non si ravvisano profili di inammissibilità del motivo, dai momento che la parte ha trascritto la parte saliente della consulenza tecnica d’ufficio disposta in grado d’appello, in cui si afferma che “dall’esame della documentazione sanitaria in atti nulla si evince sulla patologia coronarica. Possiamo desumere, sulla scorta di quanto riportato nel parere di appellabilità della commissione medica di verifica provinciale di Trapani che la signora P. sia affetta da coronaropatia monovasale trattata e corretta con l’intervento PTCA e stenting. (…) stante l’assenza di accertamenti diagnostici di primo e secondo livello presumiamo che l’appellata si trova in atto in prima classe funzionale Nyha”. Ha altresì riportato il giudizio espresso dal c.t.u. nel giudizio di primo grado che invece aveva riconosciuto alla patologia cardiologica una percentuale di invalidità del 50%, ascrivibile alla seconda classe Nyha, e determinato nel 75% l’invalidità complessiva. A fronte di specifiche osservazioni, volte a contrastare le conclusioni del secondo c.t.u., fondate, peraltro (come si legge nella stessa consulenza) su una “presunzione” per l'”assenza di accertamenti diagnostici di primo e secondo livello”, il giudice di merito era tenuto ad esporre le ragioni del suo convincimento, non potendo limitarsi a ritenere la consulenza tecnica da lui stesso disposta, immune da “vizi logici” e suffragata da “accurata indagine”. Si tratta infatti di affermazioni generiche e apodittiche, che avrebbero dovuto invece essere corroborate da elementi di natura tecnica-scientifica, volte a superare i risultati cui era pervenuta la prima consulenza e gli specifici rilievi mossi alla seconda consulenza dalla parte appellata, supportati da certificazione medica.

4. Ed invero, allorchè, in sede di giudizio di appello, venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d’ufficio, l’eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d’ufficio presuppone necessariamente una comparazione critica delle due relazioni di consulenza tecnica; detta comparazione, peraltro, non postula, tassativamente, un’esplicita esposizione delle deduzioni dell’uno o dell’altro consulente, con analitica confutazione delle argomentazioni poste a base delle conclusioni del primo dei due ausiliari. E’ tuttavia necessario che il giudice del merito non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente (Cass., 25 febbraio 2011, n. 4657; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3577; Cass., 4 agosto 1994, n. 7227), così dimostrando di avere tenuto conto delle critiche mosse dalla parte.

5. Il giudice che lascia senza risposta quelle censure e non prende in esame i rilievi delle parti, limitandosi a generiche affermazioni di adesione ai parere del consulente, viene meno all’obbligo della motivazione su un punto decisivo della controversia, (v. Cass., 15 febbraio 1986, n. 919; Cass., 8 aprile 1964, n. 794).

6. Il ricorso deve dunque essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza ed il rinvio ad altro giudice affinchè riesamini la controversia alla luce dei principi su espressi. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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