Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21528 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. II, 18/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

– C.M. (c.f. (OMISSIS));

rappresentato e difeso dall’avv. Catani Giancarlo ed elettivamente

domiciliato presso il medesimo (Studio legale Pessi & Associati)

in

Roma, via Po n. 25/b, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

– V.U. (c.f. (OMISSIS));

– P.P. (C.F. (OMISSIS));

rappresentati e difesi dall’avv. Pentericci Marcello ed elettivamente

domiciliati presso il medesimo (Studio dell’avv. Francesco Malatesta)

in Roma, viale di Villa Massimo n. 33, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza 650/05 della Corte d’appello di Ancona,

pubblicata il 22/11/05;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.U., B.P. e P.P., già soci della oramai estinta snc C.L.K & C, citarono innanzi al Tribunale di Ancona, con atto notificato nel maggio 1986, C.M., titolare dell’omonima impresa edile, per sentirlo condannare al pagamento di L. 13.868.916 quale, residuo corrispettivo per lavori di carpenteria in legno e ferro eseguiti per suo conto; il convenuto si costituì, eccependo la difettosa esecuzione delle opere ed il ritardo con il quale erano state consegnate, svolgendo altresi domanda riconvenzionale per la riduzione del corrispettivo in misura corrispondente alle spese sostenute per l’eliminazione dei vizi, oltrechè al minor valore delle opere, per effetto degli stessi, e perchè gli attori fossero condannati al risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza 24/2002, in parziale accoglimento della domanda di adempimento e della riconvenzionale, condannò il C. a pagare la somma di L. 5.868,916 oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte di Appello di Ancona, pronunziando sentenza n. 650/2005, respinse l’impugnazione del C. – che così aveva inteso sottoporre a critica la decisione del Tribunale di non riconoscere il risarcimento dei danni da ritardo – ed accolse quello del V. e del P.P. – che avevano censurato la ritenuta sussistenza di esborsi di controparte per opere emendative – condannando il predetto C. al pagamento dell’importo originariamente richiesto, oltre, accessori, regolando di conseguenza le spese dei due gradi di giudizio. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il C., affidandolo ad un unico motivo, variamente articolato; il V. ed il P.P. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Viene fatta valere la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” -con riferimento sia agli artt. 1667, 1668 e 1218 cod. civ. – assumendosi che la Corte di Appello di Ancona non avrebbe tenuto conto della consulenza espletata innanzi al Tribunale che aveva analiticamente descritto i vari profili di difettosa esecuzione delle opere ed aveva indicato gli oneri aggiuntivi “sicuramente sostenuti” dall’appaltante per porvi rimedio; del pari la Corte territoriale non avrebbe valutato neppure la fattura n. (OMISSIS), rilasciata da terzi per i lavori di riparazione.

2- E’ poi denunciato un vizio di motivazione – sotto il profilo della omissione e della insufficienza della stessa – in quanto il giudice dell’appello avrebbe condannato al pagamento dell’intero corrispettivo originariamente pattuito, pur in presenza di un inadempimento dell’obbligazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte e la sussistenza dell’evidente incidenza dello stesso sul sinallagma.

3 – Va esaminata innanzi tutto la censura da ultimo illustrata, attesa la sua logica pregiudizialità rispetto alla prima.

Il motivo è fondato.

4 – Invero la Corte di Appello , affermando che non vi fosse la prova degli esborsi sostenuti dal C. per emendare la cattiva esecuzione dei lavori – pacifica in causa-appaltati ai contro ricorrenti e che per tale ragione non potesse essere accolta la domanda di quanti minoris, (come derivante dalle conclusioni rassegnate in appello, di cui non si è lamentata la non corrispondenza alla originaria domanda riconvenzionale) ha erroneamente posto sullo stesso piano la domanda di risarcimento del danno da inadempimento e quella di operare una valutazione delle opere in conseguenza della loro difettosa esecuzione: mentre la prima richiesta doveva essere supportata da una valida prova degli esborsi emendativi, la seconda ne prescindeva in quanto la lamentata difettosità incideva sul sinallagma per il sol fatto di esser stata accertata ed era costituita dal differenziale di valore e di rendimento dell’opera non perfettamente eseguita e quello dei lavori se fossero stati effettuati a regola dell’arte; diverso è poi il problema di stabilire se il costo del ripristino, se ed in quanto sostenuto, possa costituire un utile parametro per operare la valutazione in minus del corrispettivo ancora dovuto (sul punto vedi Cass. 11409/2008); erroneo si appalesa anche l’ulteriore argomento, utilizzato dalla Corte anconetana, facente leva sulla rivendita ” a prezzi di mercato” degli appartamenti da parte del C., dal momento, da un lato, che l’osservazione era collegata alla pretesa natura meramente risarcito ria della richiesta di quanti minoris, dall’altro che non è dato saperi: quale avrebbe potuto essere il corrispettivo della vendita degli immobili eseguiti a regola.

5 – La motivazione della Corte di merito è quindi sul punto insufficiente e determina la cassazione della sentenza di appello – restando assorbite le ulteriori articolazioni dell’unico motivo – con rinvio allo stesso giudice di appello, pur in diversa composizione, per nuova valutazione e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA