Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21527 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 25/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 25/10/2016), n.21527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29603-2010 proposto da:

D.M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso lo studio dell’avvocato ITALO

FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, GIUSEPPA GIANNICO, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3905/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/06/2010 R.G.N. 3852/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato FIORILLO ITALO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale Avvocato PATTERI

ANTONELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 10.6.2010, la Corte d’appello di Roma, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda di D.M.G. volta alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità erogatale dall’INPS.

La Corte, per quanto qui interessa, riteneva operante il divieto di cumulo tra più indennità integrative speciali corrisposte su altrettanti trattamenti pensionistici e, sul rilievo che l’assicurata fruiva già dell’indennità sulla pensione diretta erogatale dall’INPDAP, rigettava la domanda.

Contro questa pronuncia ricorre D.M.G. con tre motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

Con i tre motivi, la ricorrente svolge di fatto un’unica censura di violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la sussistenza in specie del divieto di cumulo, nonostante si vertesse in materia di contitolarità di pensione diretta a carico dell’INPDAP e di pensione di reversibilità a carico del Fondo di previdenza degli impiegati dell’INPS e non potesse darsi ingresso a esigenze di contenimento della spesa pubblica senza frustrare i diritti quesiti dei pensionati.

Le censure sono infondate. Al riguardo, infatti, questa Corte di legittimità ha da tempo posto il principio secondo cui lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, non può fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita (Cass. S.U. n. 25616 del 2008), precisando che il divieto di cumulo ha portata generale e dunque si estende – pur con i correttivi apportati dal Corte cost. nn. 494 del 1993 e 197 del 2010, che qui però non rilevano anche ai trattamenti pensionistici erogati dall’INPS ai propri ex dipendenti (Cass. n. 3589 del 2012), in considerazione del combinato disposto della L. n. 324 del 1959, art. 16, comma 2, e art. 2 e succ. mod. e integraz., secondo il quale detta indennità integrativa compete su un solo trattamento pensionistico, con opzione per il trattamento più favorevole (così da ult. Cass. n. 6968 del 2014).

Considerato che la sentenza impugnata ha correttamente applicato il superiore principio, il quale – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – non è di per sè sospettabile di illegittimità costituzionale, dal momento che la differenza che pure introduce tra coloro che hanno maturato la pensione anteriormente o posteriormente all’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 appare giustificata alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza del giudice delle leggi, secondo cui, allorchè si verta in tema di rapporti di durata, il fluire del tempo costituisce di per sè un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche, rientrando nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza, la diversa modulazione della disciplina giuridica dell’indennità integrativa speciale tra pensioni precedenti e successive al 1.1.1995, nella prospettiva di pervenire all’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato (così Corte cost. n. 197 del 2010), il ricorso va rigettato.

L’intima complessità della questione, che ha richiesto plurimi interventi di questa Corte di legittimità, della Corte costituzionale e dello stesso legislatore, giustifica la compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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