Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21527 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. II, 18/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2262/2006 proposto da:

CLIMA SUD DI ERMINIA DI FIORE in persona del Procuratore Generale e

legale rappresentante pro tempore, p.iva (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio

dell’avvocato PETRINI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato LA

MARCA Gaetano;

– ricorrente –

contro

P.M. P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio dell’avvocato NOSCHRSE Giuseppe,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAMBERTI RENATO;

– controricorrente –

e contro

UNICAL AG SPA, L.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4154/2005 de GIUDICE DI PACE di SALERNO,

depositata il 28/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’annullamento

della sentenza con rinvio ad altro giudice.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 2.4.2004 P.M. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Salerno, L.V. e la Unical AG s.p.a. per sentire dichiarare risolto il contratto di vendita del climatizzatore da lui acquistato presso la Unical AG tramite il L. che aveva anche provveduto alla relativa installazione.

Esponeva che, dopo tre giorni, si era verificata una fuoriuscita di acqua dal climatizzatore e che il L. si era impegnato a sostituirlo, senza, peraltro, provvedere alla riparazione; chiedeva, quindi, la restituzione del prezzo versato ed il risarcimento del danno.

Si costituiva solo la Unical AG, dichiarando di essere estranea ai rapporti tra il P. e il L.; in via riconvenzionale chiedeva il pagamento del prezzo del climatizzatore. Autorizzata la chiamata in causa della Clima Sud di E. Fiore, quale società di cui il L. era dipendente, con sentenza 14.10.2005, decidendo in via equitativa, il Giudice di Pace dichiarava risolto il contratto suddetto, condannando la Clima Sud, quale responsabile del proprio dipendente, L.V., “a riprendere il possesso del climatizzatore” ed a pagare al P. la somma di Euro 510,00 per rimborso delle spese di installazione e risarcimento del danno “con l’obbligo del produttore Unical AG s.p.a…. di tenere indenne il venditore del danno sofferto se sussistono le necessarie condizioni di legge”.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Clima Sud di Erminia Fiore sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il P. mentre la Unical non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente deduce la illegittimità della sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) Vizio del procedimento per avere il giudicante autorizzato l’attore a chiamare in causa essa ricorrente in violazione dell’art. 320 c.p.c., che non consente, nel procedimento innanzi al giudice di Pace, la chiamata in causa del terzo ad istanza dell’attore;

2) violazione delle disposizioni in materia probatoria, essendo stata presupposta la sussistenza di circostanze non provate; in particolare, il P. aveva omesso di provare che il L., all’epoca dei lavori, fosse dipendente della Clima Sud e che avesse svolto attività commissionategli dalla società stessa;

3) violazione dei principi informatori della materia, per avere il Giudicante ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 1519 bis c.c., e segg., in assenza dei relativi presupposti, trascurando le eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione; nella specie il P. aveva dichiarato in citazione di essere “titolare della Caffetteria Arce di Salerno” e di aver commissionato l’acquisto del climatizzatore da installare all’interno del proprio esercizio commerciale sicchè doveva escludersi la qualità di consumatore del P. e l’applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 24 del 2002;

4) illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove, da un lato, si affermava che il L. era incorso in alcuni errori di montaggio del climatizzatore, quale dipendente della Clima Sud, e, dall’altro, era stata richiamata la normativa relativa alla vendita dei beni al consumo, compatibile con la pronuncia di condanna per presunti vizi del bene.

Il ricorso è infondato.

In ordine alla prima doglianza è sufficiente rilevare che nè dall’esame dell’atto di costituzione della Clima Sud nè dai successivi verbali di causa(esame consentito a questa Corte, essendosi denunciato un preteso vizio di error in procedendo), risulta che la società ricorrente abbia mai eccepito la illegittimità della propria chiamata in causa, essendosi limitata ad eccepire solo la propria carenza di legittimazione passiva. Detta censura è, quindi, inammissibile perchè tardiva.

Il secondo motivo di ricorso, attinente ad un presunto difetto probatorio ex art. 2697 c.c., esula dai vizi deducibili nell’ipotesi, ricorrente nella specie, di causa di valore inferiore ad Euro 1.032,91, posto che, in tal caso, le sentenze pronunciate dal giudice di Pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., sono impugnabili oltre che per i motivi e la violazione previsti dai n. 1 e 2 dell’art. 360 c.c., solo per la violazione di norme costituzionali, comunitarie o dei principi generali dell’ordinamento e della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 206/2004, dei principi informatori della materia (Cfr.

Cass. n. 9752/2005; n. 7872/2005).

Per la stessa ragione è inammissibile la terza doglianza, considerato, peraltro, il difetto di autosufficienza del ricorso sul punto, non avendo la ricorrente indicato in quali termini ed in quale momento del giudizio di merito avrebbe sollevato le eccezioni di prescrizione e decadenza.

Priva di fondamento è, infine, la quarta censura non essendo ravvisabile la dedotta contraddittorietà della motivazione; il fatto che al L. fosse ascrivibile un errore di montaggio del climatizzatore non escluderebbe, infatti, la responsabilità del venditore per eventuali vizi del bene stesso.

In ogni caso le sentenze suddette sono soggette a ricorso per cassazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo per nullità della motivazione, che sia assolutamente mancante ovvero fondata su asserzioni contrastanti inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. n. 7872/05), ipotesi esulante, per quanto già osservato, dal caso di specie.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 500,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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