Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21526 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 25/10/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 25/10/2016), n.21526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24160-2010 proposto da:

G.S., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO IGOR CONSORTINI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT S.P.A. P.I. 00410080584 – Agente della riscossione

per la provincia di Roma (già Servizio Riscossione Tributi –

Concessione di Roma – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A);

– intimata –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta delega in

calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3601/2009 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 29/09/2009 R.G.N. 7426/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA che Marcello, ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3601/2009, depositata il 20.9.2009, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da G.S. nei confronti dell’INPS e della Banca Monte dei Paschi di Siena, avente ad oggetto opposizione a ruolo e ad iscrizione ipotecaria, sostenendo che la domanda fosse da considerare come opposizione agli atti esecutivi, con legittimazione passiva del concessionario alla riscossione, in relazione ai motivi che si riferivano alla regolarità della procedura ed ai vizi formali della procedura esecutiva; mentre fosse da intendere come opposizione al ruolo, con legittimazione passiva dell’ente previdenziale, in relazione ai motivi di merito ed alla dedotta prescrizione. Questa seconda domanda, secondo il Tribunale, andava tuttavia dichiarata inammissibile in quanto proposta senza produrre il ruolo, talchè non era possibile accertare se la controversia rientrasse nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, atteso che queste erano competenti a giudicare per i contributi relativi al SSN attesa la loro natura tributaria. Il Tribunale sosteneva pure che la notifica della cartella fosse avvenuta regolarmente col rito degli irreperibili (in (OMISSIS) dove la ricorrente risultava sconosciuta) e pertanto l’opposizione al ruolo, sempre che sussistesse la giurisdizione, fosse comunque da ritenere tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.

Per quanto riguardava l’opposizione agli atti esecutivi, con cui il ricorrente lamentava la mancanza di notificazione di qualunque atto prima della iscrizione ipotecaria, il tribunale sosteneva che ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e – bis), il ricorso andasse proposto alle Commissioni tributarie, in quanto la modifica legislativa del 2006 si era limitata ad attribuire alle commissioni tributarie anche le controversie in materia di fermo e di ipoteca, pur sempre nell’ambito della materia tributaria.

Per la cassazione di questa sentenza, ricorre G.S. con quattro motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. L’INPS ha depositato procura. Equitalia è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo il ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 617 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1 nella parte in cui il tribunale ha dichiarato che non fosse possibile accertare la giurisdizione a causa della mancata produzione del ruolo. Mentre, poichè il ricorso era stato depositato nel dicembre 2004, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies (conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248) non sussisteva alcuna giurisdizione del giudice tributario in materia di opposizione all’iscrizione ipotecaria e non potevano sussistere dubbi sulla giurisdizione del giudice ordinario.

2.- Col secondo motivo il ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 degli artt. 118, 140 e 148 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, dell’art. 2697 c.c. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla ritenuta correttezza della notifica di una cartella esattoriale col rito degli irreperibili, in (OMISSIS); mentre dalla cartolina depositata in giudizio dal concessionario non si evinceva alcuna riferibilità della notifica di una cartella alla ricorrente. Inoltre, ad avviso della ricorrente, la stessa notifica non si era perfezionata in quanto l’art. 60 D.P.R. cit. non poteva essere riferito alla ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario (posto che ella risiedeva in (OMISSIS)). Mancava pure la produzione della raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c. non potendo essere sufficiente il solo deposito nella casa comunale. La relata era pertanto nulla per violazione dell’art. 148 c.p.c. perchè non conteneva le indicazioni sul destinatario, nè sulle ricerche effettuate, nè sulle eventuali informazioni.

3. Con il terzo motivo il ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 ed art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto ai sensi dell’art. 50 cit. decorso un anno dalla notifica della cartella il concessionario prima di procedere ad espropriazione forzata è tenuto a notificare al debitore un avviso contenente un’intimazione ad adempiere.

4. Col quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1073, art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 49 del 199, art. 24, comma 5, art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., artt. 140 e 148 c.p.c., art. 2697 c.c. poichè la domanda doveva essere qualificata come opposizione all’esecuzione e non agli atti esecutivi, perchè non si era limitata ad eccepire mere irregolarità della formazione e nella notifica del titolo, ma anche la inesistenza di attivi validi che necessariamente presuppongono il procedimento di iscrizione ipotecaria ovvero la carenza di un valido titolo esecutivo posto alla base dell’iscrizione ipotecaria. Ed era errata l’affermazione del tribunale circa la tardività dell’opposizione al ruolo in quanto nessuna cartella non era stata mai notificata.

5.- Il primo motivo è fondato. Contrariamente a quanto dichiarato dal giudice di merito, questa Corte ha condivisibilmente affermato e ribadito (S.U. n.7034/2009 e Cass. n. 13190/2014) che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, se promosse in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26-quinquies, (introdotto dalla Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248): si tratta infatti di un provvedimento preordinato all’espropriazione forzata, in relazione al quale la tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non può realizzarsi nè dinanzi al giudice amministrativo, mancando l’esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, nè dinanzi al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, (come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2), non potendo attribuirsi carattere interpretativo all’art. 35, comma 26-quinquies cit., che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie.

Pertanto l’omessa produzione del ruolo non poteva indurre dubbi sulla giurisdizione del giudice ordinario, nè la domanda poteva essere dichiarata inammissibile.

6. Anche gli altri motivi, da esaminarsi unitariamente per la connessione che li collega, sono fondati.

Per la notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuente, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4 (prima comma 3) testualmente disponeva (prima della sentenza della Corte Cost. n. 258/2012): “Nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune”. A sua volta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), dispone: “Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione” (a seguito delle modifiche inserite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 174, comma 4, a decorrere dal 1 gennaio 2004)”. Pertanto alla notificazione di cartella di pagamento, avvenuta prima dell’intervento della Corte Cost. con sentenza n .258/2012 (che ha uniformato le procedure di notificazione delle cartelle di pagamento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida “ratio” giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall’art. 3 Cost.), si applicava in caso di irreperibilità relativa o temporanea, il rito previsto per la notifica degli avvisi di accertamento in caso irreperibilità assoluta (ossia non era necessario che ricorresse la fattispecie della mancanza di abitazione, ufficio o azienda): talchè la notifica della cartella esattoriale era ritualmente eseguita mediante deposito dell’atto nella casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito all’albo del comune, ai sensi del D.P.R. n. 600 cit., art. 60, comma 1, lett. e). Non era necessario pertanto la spedizione di avviso previsto invece (per la notifica degli avvisi di accertamento) nel caso di irreperibilità relativa e disposto dall’art. 140 c.p.c. dopo l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario (relativamente irreperibile).

7. Nel caso in esame deve ritenersi sussistente, al contrario di quanto sostiene la difesa attorea, una ipotesi di irreperibilità assoluta, essendo la ricorrente risultata sconosciuta all’indirizzo in via (OMISSIS) (come attesta la relata prodotta in giudizio dal concessionario e riprodotta nel ricorso per cassazione in aderenza al principio di autosufficienza). Non può ritenersi invece dirsi sussistente un caso di irreparabilità relativa, dovuta a irreperibilità all’indirizzo presso la residenza (come nei casi cui non sia possibile effettuare la consegna ai sensi dell’art. 140 c.p.c. il quale postula che la residenza dimora o domicilio siano esattamente individuate). Infatti la censura formulata in proposito in ricorso, secondo la quale la ricorrente risiedeva non all’indirizzo dove risulta essere stata ricercata, ma in quello di (OMISSIS), non appare validamente dedotta. In quanto nel silenzio della sentenza impugnata, non è stato trascritto in ricorso l’atto da cui si evinca la medesima circostanza, nè risulta dove e quando essa fosse stata portata a conoscenza del giudice del merito.

8. In ogni caso la notifica di cui si discute non può ritenersi valida in quanto dal testo della relata non risulta alcun riferimento alla cartella di pagamento notificata e non risultano le generalità del destinatario. Pertanto la domanda azionata in giudizio dalla ricorrente in quanto non risulta preceduta dalla rituale notifica di una cartella di pagamento non poteva essere nemmeno dichiarata tardiva.

9. Inoltre nel giudizio non sono stati prodotti nè il ruolo, nè la cartella che lo ha veicolato, nè la prova della notifica di un qualsiasi altro atto preliminare all’iscrizione ipotecaria così come previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

10. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione alle censure accolte.

11. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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