Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21526 del 20/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 20/08/2019), n.21526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17814/2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI

32, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO LONGO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI (OMISSIS), in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 284, presso lo studio dell’avvocato

CARLO MALINCONICO CASTRIOTA S., rappresentata e difesa dall’avvocato

FABIO BALDUCCI ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 564/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/02/2015 R.G.N. 351/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 19 febbraio 2015, la Corte d’Appello di Trieste confermava la decisione resa dal Tribunale di Udine e rigettava la domanda proposta da F.A. nei confronti dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di (OMISSIS), avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa e la condanna dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine al risarcimento dei danni derivati dalla perdita di chance, degli ulteriori danni connessi agli oneri economici sopportati per il mancato trasferimento da (OMISSIS) a (OMISSIS), comune di residenza del F., dei danni morali e di immagine nonchè dei danni derivanti dalla mancata progressione di carriera universitaria;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, al di là dei margini di discrezionalità presupposti dal carattere fiduciario della selezione, comunque non riconducibile ad una procedura concorsuale e tale da non postulare una motivazione comparativa tra i candidati, illegittima la procedura per non essersi l’Azienda attenuta al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, ma infondata la pretesa risarcitoria in quanto carente di prova, stando alla motivazione che si riesce a desumere dalla copia depositata delle sentenza impugnata che risulta mancante della pagina contrassegnata dal n. 11 delle dodici che, stando alla numerazione apposta, la componevano, pagina in cui deve ritenersi sia completata, con l’esposizione di tutte le ragioni assunte come rilevanti dalla Corte territoriale, la motivazione del rigetto della domanda;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’Azienda ospedaliero – universitaria di (OMISSIS);

che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, all’esito della preliminare verifica della regolarità degli atti e degli adempimenti imposti per legge alle parti, questo Collegio ha accertato l’incompletezza della copia autentica della sentenza impugnata, incompletezza per di più nella specie aggravata dal contenuto della pagina mancante, che reca parte essenziale della motivazione della pronunzia della Corte territoriale di rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente, risultando perciò ostativa alla verifica da parte di questa Corte della correttezza sul piano logico e giuridico della decisione resa ed avvalorando ex art. 369 c.p.c., comma 2, la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione che, a fronte dell’accertata incompletezza del testo della sentenza impugnata, deve essere qui pronunziata (cfr. Cass. n. 1012/2015), con attribuzione delle spese secondo il criterio della soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2019

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