Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21526 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.15/09/2017),  n. 21526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17368-2016 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CANNIZZARO;

– ricorrente –

contro

KOBUENO S.A. C.F. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

N.12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

DANIELE MAMMANI;

– controricorrente –

e contro

PUBBLIMAGE S.R.L. già CITTABELLA S.R.L., TAYLOR S.R.L.;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 55/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 07/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 la Cittabella s.r.l. conveniva in giudizio la Kobueno Aktiengesellschaft per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocati a causa della revoca del mandato irrevocabile conferitole per reperire soggetti interessati all’occupazione per fini pubblicitari della facciata del palazzo in ristrutturazione di proprietà della convenuta.

L’attrice asseriva di aver ricevuto dalla convenuta un incarico annuale a reperire clienti per apporre impianti pubblicitari sulla facciata del palazzo in ristrutturazione di proprietà di quest’ultima, sito in (OMISSIS), corrispondendo alla stessa un canone mensile pari ad Euro 25.000,00 per ogni mese in cui lo spazio pubblicitario fosse stato effettivamente utilizzato.

La kobueno chiedeva successivamente una cospicua modifica delle condizioni originariamente concordate, pretendendo il versamento dei canoni mensili indipendentemente dall’utilizzo degli spazi pubblicitari, cosicchè non raggiungendo con la Cittabella alcuna intesa nel 2005 le revocava il mandato.

Il Tribunale di Milano in data 2010 accoglieva l’attorea richiesta risarcitoria condannando la Kobueno a rispondere dei danni arrecati alla Cittabella, per avere impedito il perfezionamento dei contratti pubblicitari con i clienti che questa aveva reperito per la seconda metà del 2005.

Con sentenza n. 855 del 27 febbraio 2014, la Corte d’Appello di Milano rigettava le domande della Cittabella qualificando il rapporto intercorso tra le parti in termini di mandato atipico revocabile per giusta causa ancorchè le parti ne avessero concordato l’irrevocabilità e, ravvisando nel reperimento di un unico contratto pubblicitario per il mese di aprile una carente diligenza tale da giustificarne la contestata revoca.

Nel 2014 con un unico motivo di censura ricorreva in Cassazione il R.G. denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in causa ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Resistevano con controricorso la Kobueno e la Publimage srl, già Cittabella srl, mentre alcuna attività difensiva veniva svolta dall’intimata Taylor srl.

2. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 55 del 7 gennaio 2016 rigettava il ricorso per inammissibilità liquidando le spese di giudizio a carico del ricorrente, in quanto dietro la denunciata carenza di motivazione del Giudice di merito si contrapponeva piuttosto una propria valutazione dei fatti sulla legittimità della revoca del mandato.

3. R.G. propone ricorso per revocazione dell’ordinanza di inammissibilità n. 55 del 2016, ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 4, pronunciata dalla Corte di Cassazione contro la Kobueno e la Pubblimage srl, già Cittabella srl e contro la Taylor srl.

3.1. Resiste con controricorso la Kobueno srl.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con l’unico motivo articolato in più censure il ricorrente lamenta l’errore di fatto ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 4 per la mancata percezione da parte del primo Collegio di alcuni plurimi fatti storici puntualmente descritti e rappresentati nel primo ricorso ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 5 (quali fatti il cui esame è stato omesso dalla Corte territoriale) tutti decisivi per il giudizio, oltre che per avere erroneamente percepito (inesistenti) altre circostanze, che il Giudice di merito avrebbe rilevato con “motivazione esauriente”, nonostante la motivazione della Corte d’Appello si risolvesse in una motivazione apparente, e non facesse riferimento ad alcuna altra circostanza.

Sostiene che l’ordinanza sarebbe viziata sia per non avere la Corte di legittimità percepito l’esistenza di alcuni fatti storici puntualmente descritti e rappresentati nel primo ricorso sia per aver ritenuto che la sentenza d’appello avesse comunque escluso la rilevanza di tali fatti, a fronte di altre non meglio precisate circostanze che i giudici di merito avrebbero esaminato con motivazione esauriente.

Il ricorso è inammissibile.

Non sussiste alcun errore revocatorio. Ciò che viene denunciato in realtà è la valutazione fatta dei giudici di legittimità circa il contenuto del ricorso originario che sarebbe stato travisato.

L’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass. 22171/2010).

In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4), deve presentare i caratteri dell’evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 4456/2015). Nel caso di specie il ricorrente si lamenta della valutazione fatta dai giudici di legittimità circa il contenuto del ricorso originario che sarebbe stato in pratica travisato.

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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