Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21525 del 22/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21525 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 14589-2010 proposto da:
EDIL

MIGLIORI

SRL

03732930379,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 22/10/2015

ENRICO RIZZO;
– ricorrente –

2015
1725 .

nonché contro

IMMOBILIARE BELLTALBA SRL , NANNI MIRKO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2467/2009 del TRIBUNALE di

,(4

BOLOGNA, depositata il 18/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il

Svolgimento del processo
Nanni Mirko conveniva in giudizio, innanzi al Giudice
di Pace di Bologna, la Immobiliare Bell’Alba s.r.l. per

ed, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti a seguito di infiltrazioni di acqua
provenienti dall’appartamento sovrastante il locale adibito a bar-gelateria, sito in via Donizetti 12, in Crespel-

Itato( Bo), condotto in locazione da esso attore e di proprietà della società convenuta. Quest’ultima chiamava in
causa la società I Portici s.r.1.,quale impresa costruttrice
dell’intero edifico ove era ubicato detto locale, per essere manlevata da ogni conseguenza derivante del giudizio.
Si costituiva in giudizio la società I Portici s.r.l. sostenendo la propria estraneità ai fatti di causa.
Assunta la prova testimoniale, con sentenza del
31.1.2005, il Giudice di Pace adito accoglieva la domanda affermando che la responsabilità dei danni subiti
dall’attore doveva imputarsi, ai sensi degli artt. 2051 e
2043 c.c., alla proprietaria dell’immobile, Immobiliare
Bell’Alba e respingeva la domanda di manleva nei confronti della s.r.l. I Portici.
Avverso tale decisione proponeva appello la Immobiliare
Bell’Alba s.r.l. Resistevano l’appellato Nanni e la Edil Migliori s.r.1., quale società incorporante la s.r.l. I

sentirla condannare, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c.

Portici.
Con sentenza depositata il 18.5.2009 il Tribunale di Bologna, in persona del G.U., in riforma della sentenza di

manlevare la Immobiliare Bell’Alba nei confronti di
Nanni Mirko e, per l’affetto, condannava la società stessa al pagamento, in favore della Bell’Alba s.r.1., della
somma di € 4135,12, oltre interessi e spese processuali
del giudizio di primo grado; dichiarava il difetto di interesse ad agire del Nanni e compensava integralmente
fra le parti le spese del grado.
Il Tribunale riteneva pacifico che, nella notte tra il 3 ed
4 dicembre 1999, la soc.Bell’Alba aveva sollecitato
l’intervento della società costruttrice, I Portici s.r.l. e
che la stessa si fosse attivata per la riparazione delle tubature che avevano determinato le infiltrazioni nel locale
di Nanni Mirko e, sulla base di tale circostanza non contestata, ravvisava il riconoscimento dei vizi da parte della società I Portici con conseguente assunzione,da parte
di quest’ultima i di una nuova obbligazione, svincolata dai
termini di decadenza e prescrizione

e soggetta

all’ordinario termine prescrizionale di dieci anni.
Per la cassazione di tale decisione popone ricorso, affidato a due motivi,la Edil Migliori a.r.l.
Gli intimati, Immobiliare Bell’Alba s.r.l. e Nanni Mirko

2

primo grado, dichiarava la Edil Migliori s.r.l. tenuta a

non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
La società ricorrente deduce:

un punto decisivo della controversia con riferimento al
riconoscimento dei vizi da parte della società appaltatrice, pur non essendo stata accertata la causa della rottura
della tubatura che aveva determinato i danni lamentati;
il Giudice di appello aveva omesso di considerare che
l’intervento di riparazione della tubatura era stato eseguito a cura e spese di un soggetto diverso dalla società I
Portici s.r.l. ed aveva attribuito a tale intervento “una
valenza diversa ed ulteriore rispetto ad un eventuale riconoscimento di vizi” e cioè l’insorgenza di una nuova
obbligazione;
2)omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., laddove il
Giudice di Appello aveva rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società I Portici ex art. 1667,
u.co. c.c., avendo ritenuto che il riconoscimento dei vizi avesse dispensato il committente dall’osservanza dei
termini non solo di decadenza ma anche di prescrizione,
non tenendo conto che l’azione era stata proposta con
atto notificato il 30.6.2004 nei confronti della chiamata

3

1)omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su

in causa soc. I Portici dopo il

ì_.

decorso due anni dalla

consegna del bene.
Sul punto viene formulato il quesito di diritto: “se

il

di riparazione eseguito a cura e spese di un soggetto di-

verso dall’appaltatore faccia sorgere, in capo
all’appaltatore, una nuova obbligazione soggetta al termine prescrizionale di dieci anni”.
Il primo motivo è infondato, avendo il Giudice di Appello dato conto, con adeguata motivazione, del riconoscimento dei vizi dell’opera da parte dell’appaltatore,
con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità, facendone discendere, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, l’assunzione,da parte
dell’appaltatore stesso, di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e soggetta all’ordinario
termine prescrizionale di dieci anni ( Cass. n. 8026/2004;
n. 2346112004).
Del pari infondata è la seconda doglianza posto che, una
vol* accertato l’intervento di riparazione ad opera della
società I Portici, quegrúltima( cui era subentrata la Edil
Migliori),era tenuta ad indennizzare la s.r.l. Bell’Alba
di quanto da costei pagato al Nanni per capitale ed interessi dovuti per l’esecuzione delle riparazioni in questione. Non vale, peraltro, a superare la correttezza di ta-

4

semplice riconoscimento dei vizi desunto dall’intervento

le statuizione il contrario assunto della soc.Edil Migliori che si limita a contrapporre a detto accertamento in
fatto del Tribunale, il contrario assunto secondo cui

razioni in questione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese processuali del presente giudizio di
legittimità / stante il difetto di attività difensiva da parte
degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14.7.2015

non sarebbe stata la società I Portici ad eseguire le ripa-

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