Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21525 del 15/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.15/09/2017), n. 21525
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8830-2016 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 13,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SCHETTINO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AXA ASSICURAZIONI S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona del suo
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI
140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAETANO DIEGO ANGELO
DEL BORRELLO e CORRADO ANTONIO MARINO;
– controricorrente –
e contro
F.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1015/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 13/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
P.C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Latina F.C. e AXA Ass.ni s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno per sinistro stradale. Il Tribunale adito, previo riconoscimento della pari responsabilità nella causazione del sinistro, dichiarò satisfattiva la somma già corrisposta dall’assicurazione. Avverso detta sentenza propose appello P.C.. Con sentenza di data 13 febbraio 2015 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, essendosi verificato il sinistro per avere il F. occupato con la propria autovettura parte della carreggiata relativa al senso contrario di marcia per consentire al passeggero di scendere, costituendo così un ostacolo imprevedibile per chiunque sopraggiungesse, e per non avere il P. nonostante la scarsa illuminazione ed il tratto curvilineo mantenuta un’adeguata velocità, la responsabilità da attribuire a quest’ultimo corrispondeva al 20%.
Ha proposto ricorso per cassazione P.C. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta il ricorrente che la motivazione con riferimento alla dinamica del sinistro è inesistente.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che non era configurabile alcuna responsabilità del P. per avere il F. violato l’obbligo di tenere rigorosamente la destra, occupando improvvisamente la carreggiata relativa al senso di marcia contrario, e che nella motivazione non si era tenuto conto della dinamica del sinistro effettuata dai verbalizzanti e dell’esiguità dello spazio concesso al P..
Il ricorso è inammissibile per decadenza dall’impugnazione. La sentenza è stata pubblicata in data 13 febbraio 2015, sicchè il termine lungo per impugnare era il 15 marzo 2016. Il ricorso è stato invece notificato il giorno 29 marzo 2016.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017