Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21524 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 25/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 25/10/2016), n.21524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14458-2013 proposto da:

ENAC – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrenti –

contro

C.U. C.F. (OMISSIS), D.F. C.F. (OMISSIS),

T.F. C.F. (OMISSIS), DI.CO.DA. C.F. (OMISSIS),

M.A. C.F. (OMISSIS), F.L. C.F. (OMISSIS),

CI.MA. C.F. (OMISSIS), DI.BI.NE. C.F.

(OMISSIS), P.D. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CAPECCI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENRICO PERRELLA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2423/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/03/2013 r.g.n. 4253/2011;

udita la relazione nella causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA;

uditi gli Avvocati CAPECCI FRANCESCO e PERRELLA ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto – con sentenza del 12.3.2013 – la domanda degli attuali controricorrenti, ingegneri alle dipendenze dell’Enac, inquadrati nella prima qualifica professionale, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione con decorrenza dal 1.1.2002. La Corte, a seguito di ampia ricognizione delle fonti contrattuali applicabili al caso di specie (in specie, artt. 75, 76, 77, 83, 87, 92 CCNL personale non dirigente 19.12.2001, art. 7 contratto integrativo nazionale 1998 – 2001, Accordo della Commissione paritetica tra OO.SS. ed amministrazione 19.11.2003), ha accolto le domande con riguardo al periodo dall’1.1.2002 all’anno 2009, ritenendo provato documentalmente l’espletamento degli incarichi da parte degli attuali controricorrenti e suscettibili di essere inclusi nella tipologia esemplificativa effettuata dalla Commissione paritetica, dovendosi ritenere ricorrente una presunzione in ordine alla volontà dell’ente di conferire i suddetti incarichi.

Avverso la sentenza ricorre l’Enac con tre motivi. Resistono i dipendenti con controricorso, illustrato altresì da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’ente ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., artt. 83 e 87 CCNL personale non dirigente Enac 1998 – 2001, 7 CCNI Enac 1998-2001 avendo, la Corte territoriale, erroneamente escluso la prescrizione dei crediti azionati in considerazione dell’atto di diffida ricevuto dall’ente il 19.11.2008 e trascurando che sin dal 19.9.2003 (data di sottoscrizione del CCNI) le parti sociali avevano previsto l’importo massimo annuo per la retribuzione di posizione.

2. Con il secondo motivo l’ente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 83, 84, 87, 92 CCNL personale non dirigente Enac 1998 – 2001 (art. 360, comma 1, n. 3) rilevando che l’assunzione di responsabilità e la specifica professionalità vantata dai controricorrenti sono fattori intrinsecamente connessi all’appartenenza al ruolo professionale che non possono essere ricondotti agli incarichi di posizione organizzativa disciplinati dall’art. 83 CCNL Enac, trattandosi di svolgimento di ordinarie mansioni di inquadramento.

3. Con il terzo motivo l’ente denuncia vizio di motivazione avendo, la Corte territoriale, omesso di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento della retribuzione di posizione.

4. Va, preliminarmente, sottolineato che la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).

L’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”. Come precisato dalle Sezioni unite e dalla successiva giurisprudenza conforme, la formulazione limita il controllo di legittimità all'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, il che significa che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 16 luglio 2014,n. 16300).

5. Gli ultimi due motivi del ricorso che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente e vanno anteposti alla trattazione del primo motivo in quanto logicamente prodromici alla questione relativa all’intervenuta prescrizione, sono in parte inammissibili e, comunque, non meritano accoglimento.

L’Accordo sindacale stipulato il 19.11.2003 in sede di Commissione paritetica tra ente e organizzazioni sindacali (depositato come documento 15 nel giudizio di primo grado e riprodotto nel ricorso per cassazione) prevede che: “Gli incarichi sono conferiti dal direttore generale, su proposta del responsabile della struttura competente. Gli importi annui per la retribuzione della posizione stabiliti dal CCNI sono attribuiti in base al grado di responsabilità connesso e alla rilevanza della funzione secondo lo schema riportato nella tabella allegata”. La disposizione prosegue suddividendo le posizioni organizzative dei professionisti in base a tre funzioni (che, rispettivamente, richiamano le definizioni contenute nell’art. 83, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c) del CCNL 1998-2001) ed aggiunge, poi, che: “Esemplificazioni di categorizzazione delle attività svolte dai professionisti dell’Enac sono riportate nella sopra menzionata tabella”. La suddetta tabella contiene la descrizione di alcune attività quali ad esempio la “Responsabilità di attività ad alta specializzazione (es. Program Manager di gruppi istituiti per l’attività di omologazione, ecc., commissioni (OMISSIS))” e la “Rappresentanza in organismi internazionali e comunitari e/o esperto incaricato in gruppi o commissioni con altri enti nazionali ed internazionali, organismi pubblici annona, che richiede attività di coordinamento interno ed esterno “, attività ricondotte alla lett. b) dell’art. 83 CCNL 1998 – 2001, oppure la “Attività di coordinamento istituita per lo sviluppo e l’esecuzione di attività specialistica (es. Team leader, ecc.)”, attività ricondotta alla lett. c) del citato art. 83.

La Corte ha esaminato la documentazione prodotta dai lavoratori alla luce dell’Accordo sindacale 19.11.2003 ed in particolare della tabella ivi allegata, ove viene direttamente ricollegata la corresponsione della retribuzione di posizione allo svolgimento di determinati e determinati incarichi descritti (seppur in via esemplificativa) con sufficiente specificità nonchè con il richiamo dì sigle relative a specifiche Commissioni di livello internazionale, nazionale o regionale. L’esegesi letterale dell’Accordo citato consente di ritenere che le parti sociali – dopo aver effettuato una descrizione di carattere generale delle tre funzioni (di direzione di unità organizzative non dirigenziali e di uffici professionali; di elevata professionalità connesse a specifici obiettivi e progetti; di coordinamento di un gruppo di professionisti) il cui svolgimento da diritto al pagamento della retribuzione di posizione (art. 83 CCNL 1998-2001) – hanno individuato le caratteristiche concrete di tali funzioni elaborando un elenco descrittivo degli incarichi riconducibili a dette funzioni. L’integrazione di uno degli incarichi elencati nella tabella di cui all’Accordo citato consente di riconoscere lo svolgimento di una funzione a cui è ricollegata l’erogazione della retribuzione di posizione. La Corte di merito (in particolare, a pag. 6 della sentenza) ha, quindi, effettuato il necessario percorso logico “trifasico” per accertare se gli incarichi risultanti dalla documentazione prodotta dai lavoratori potessero essere ricompresi tra quelle funzioni previste dall’Accordo sindacale 19.11.2003 come determinanti l’assegnazione della retribuzione di posizione.

La Corte d’appello ha, quindi, con motivazione logica e giuridica applicativa dei canoni legali di interpretazione negoziale (e, in particolare, del canone interpretativo del coordinamento delle clausole negoziali l’una con l’altra), affrontato la disamina dell’Accordo sindacale del 19.11.2003, quale disposizione negoziale più specifica rispetto alla formulazione più generica contenuta negli artt. 83 e 92 CCNL Enac e 7 CCNI, ed ha ritenuto che le attività allegate in ricorso e provate mediante la documentazione prodotta in giudizio potessero sussumersi nella classificazione degli incarichi come contenuta in maniera dettagliata nella tabella elaborata dalla Commissione paritetica delegata dalle parti sociali.

La Corte ha, quindi, verificato che la spettanza dell’emolumento economico preteso era ricollegata allo svolgimento di quei particolari incarichi descritti nella tabella allegata all’Accordo del 19.11.2003, con particolare riguardo all’ “espletamento di attività” (CCNL Enac art. 83, comma 4) ad alta professionalità e specializzazione o dì coordinamento o membro di team ispettivi o di coordinamento per lo sviluppo e l’esecuzione di attività specialistica o di indagine la corresponsione della retribuzione.

6. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso la durata, per ciascun controricorrente, dei diversi incarichi ricevuti nei vari anni nonchè il contenuto dei conteggi relativi alle spettanze retributive maturate, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726). Considerato, invero, che l’atto di interruzione della prescrizione (correttamente individuato, dai giudici di merito, nel termine quinquennale dettato dall’art. 2948 c.c.) è stato inoltrato dagli attuali controricorrenti il 19.11.2008 e che l’ente ricorrente ha dedotto l’azionabilità del diritto sin dal 19.9.2003 (data di sottoscrizione del CCNI), la censura avrebbe dovuto quantomeno indicare il numero degli incarichi ricevuti da ciascun ricorrente (nonchè le spettanze retributive maturate) nel periodo dall’1.1.2002 al 19.11.2003 in modo da consentire chiaramente l’individuazione – con computo a ritroso – delle somme ritenute prescritte.

7. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.

8. Il ricorso è stato notificato il 30.5.2013, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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