Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21524 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. II, 18/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 18/10/2011), n.21524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAVORRANO

12, presso lo studio dell’avvocato GIAIOARINI MARIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato RICCA LUCIO;

– ricorrenti –

contro

BANCO SICILIA SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VTA DEL POZZETTO 122,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MONTEROSSO TITO, MONTEROSSO UGO;

BNL SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99,

presso lo studio dell’avvocato CRISCUOLO FABRIZIO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

e contro

C.C. (OMISSIS) P.M.C.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 896/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato RICCA Lucio, difensore dei ricorrenti che si riporta

alle difese in atti depositati;

udito l’Avvocato Dario BLANDAMURA con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Fabrizio CRISCUOLO, difensore della BNL, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per inammissibilità della

produzione ex art. 372 c.p.c.; Accoglimento del primo motivo con

assorbimento degli altri motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 luglio 2001 il Tribunale di Catania, in accoglimento delle domande proposte in via subordinata dal Banco di Sicilia e dalla Banca Nazionale del Lavoro nei confronti di P. C., P.G., C.C., M.C. P., nei giudizi riuniti iscritti ai n.ri. 4842/93, 5354/93 e 5861/93, dichiarava l’inefficacia nei confronti dei due istituti di credito, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita rogato dal Notaio Ernesto Vacirca di Catania il 19-11-92 rep. N. 60992 con il quale C.P. aveva venduto al cognato G. P. un appartamento, un garage ed una cantina siti in (OMISSIS), per il corrispettivo di L. 400.000.000 e dell’atto di compravendita rogato in Notar Giampaolo Fraenza di Verona il 25-1-93, con il quale C.C. aveva venduto alla propria nuora P.M.C. un appartamento sito in (OMISSIS), una, bottega sita in (OMISSIS), un’autorimessa sita in (OMISSIS) nonchè un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS) per il complessivo corrispettivo di L. 106.500.000, condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della B.N.L. e del B.D.S..

Avvero tale decisione proponeva appello principale il P., deducendo fra l’altro la nullità dell’atto di citazione che gli era stato notificato in (OMISSIS), cioè in luogo diverso da quello in cui dal 5-11-1992 aveva trasferito la sua residenza, ovvero in (OMISSIS); spiegavano impugnazione incidentale gli Istituti di Credito che lamentavano il mancato esame della domanda di simulazione proposta in via principale; P. C. proponeva appello autonomo con cui pure lamentava il mancato esame della domanda principale di simulazione; in quest’ultimo giudizio spiegavano impugnazione incidentale gli Istituti di Credito di contenuto sostanzialmente analogo a quella proposta nel primo procedimento.

Riuniti i giudizi, con sentenza dep. il 15 settembre 2005, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava la simulazione dell’atto stipulato il 19-11-1992 tra il C. e il P..

Per quel che interessa nella presente sede, in cui le questioni dibattute sono relative esclusivamente alle domande concernenti l’atto di compravendita del 19-11-1992, i Giudici di appello ritenevano innanzitutto la ritualità della notificazione dell’atto di citazione al P. in (OMISSIS), che doveva considerarsi la dimora effettiva del convenuto sui seguenti rilievi:

a) tenuto conto del carattere meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche, nel contratto di compravendita del 19-11- 1992 lo stesso P. aveva dichiarato che la residenza del medesimo era in (OMISSIS) e ciò era avvenuto in epoca posteriore al presunto cambio di residenza da Catania a Padova risalente al 5-11- 1992 secondo quanto in proposito dal medesimo dedotto nell’atto di appello;

b) d’altra parte, dai certificati anagrafici di residenza rilasciati in epoca coeva alle citazioni era risultato che il medesimo risiedeva in (OMISSIS); c) le formalità di notificazione effettuate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., che sono munite della fede privilegiata dell’atto pubblico, evidenziavano che l’Ufficiale giudiziario aveva personalmente accertato l’esistenza di elementi visibili e concreti che portavano a identificare in (OMISSIS) il luogo di residenza del destinatario: ove detto luogo non avesse avuto tale destinazione, avrebbe usato la dizione “trasferito o non conosciuto.

Passando quindi all’esame del merito, la Corte osservava che le doglianze relative al mancato esame della domanda di simulazione formulate con gli appelli incidentali proposti dagli Istituti di credito assumevano carattere prioritario rispetto all’impugnazione proposta dal P. avverso l’accoglimento dell’azione revocatoria; erroneamente il Tribunale non aveva a esaminato la domanda di simulazione che era stata proposta in via principale;

legittimato a proporre l’azione di simulazione è, pur se il credito sia illiquido e non esigibile, il creditore il quale abbia un legittimo interesse di vedere ristabilita la verità contro l’apparenza, non occorrendo un danno effettivo; gli istituti di credito erano legittimati a esperire l’azione di simulazione essendovi in atti la prova documentale della fideiussione rilasciata dal C. a garanzia di rilevantissimi debiti della Pietro Costa Chiavaro s.p.a. dichiarata fallita qualche tempo dopo le compravendite oggetto del presente giudizio.

In considerazione della pluralità degli indizi – gravi e concordanti – i Giudici ritenevano raggiunta la prova della simulazione assoluta del contratto intercorso fra il C. e il P., atteso che:

lasciato il possesso dell’appartamento de quo in a) il prezzo di vendita era inferiore alla metà del valore del bene; b) non era emersa la prova dell’effettivo pagamento; c) il P. non aveva mai adibito ad abitazione l’immobile de quo nonostante la dichiarazione al riguardo resa nell’atto di compravendita;d)la circostanza che il C. non avesse mai cui abitava con la famiglia, secondo quanto emerso dagli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio, era confermata dalla notificazione dell’atto di intervento avvenuta presso detta abitazione; c) il P. era il cognato del C.; f) con il citato atto di alienazione il C. si era disfatto della maggior parte del suo patrimonio essendo evidente l’intento del simulato alienante di sottrarre i beni ai creditori, stante la consapevolezza dello stato di decozione della società a favore della quale aveva prestato la fideiussione.

La sentenza rilevava la superfluità dell’esame dei motivi di appello principali, atteso l’accoglimento degli appelli incidentali.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione il P. e il C. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso gli Istituti di Credito.

I ricorrenti e il Banco di Sicilia hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiara inammissibile la produzione depositata nel giudizio di legittimità, perchè non rientrante fra i documenti previsti dall’art. 372 cod. proc. civ..

1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 102 cod. proc. civ. e dell’art. 2727 cod. civ. nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 3), motivazione insufficiente e contraddittoria nonchè omessa/errata valutazione di documenti acquisiti al giudizio, denunciano l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte la quale aveva ritenuto che dai certificati anagrafici sarebbe risultato che il ricorrente avrebbe trasferito la sua residenza da (OMISSIS) il 5-11-1992, quando invece dai certificati prodotti era risultato che il medesimo era residente in (OMISSIS) fino al 5-11-1992, data in cui invece si era trasferito a (OMISSIS) ove era residente al momento della stipula dell’atto del 19-11-1992, come in esso dal predetto dichiarato; contrariamente a quanto ancora ritenuto dai Giudici, dai certificati rilasciati in epoca coeva alle citazioni, era emerso che sin dal 19-6-1993 il P. si era trasferito da (OMISSIS). La parte notificante non può legittimante fare affidamento sulla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. senza tenere conto delle contrastanti risultanze delle certificazioni anagrafiche nonostante il carattere presuntivo dalle medesime; d’altra parte, non poteva essere considerata la dichiarazione resa nell’atto notarile a distanza di un anno dalla notificazione delle citazioni.

Erroneamente, la sentenza aveva attribuito fede privilegiata alle risultanze della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 citato, posto che l’ufficiale giudiziario in primo luogo non aveva compiuto alcun accertamento sulla effettiva residenza e che, comunque, tale accertamento non avrebbe avuto efficacia fino a querela di falso. 1.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che la sentenza: a) nel considerare valida la notificazione dell’atto di citazione al P. avvenuta in (OMISSIS), ha ritenuto che quest’ultima era la dimora effettiva del convenuto alla stregua della dichiarazione dal medesimo resa nel contratto di compravendita del 19-11-1992, successiva al presunto cambio di residenza in (OMISSIS) del 5-11-1992, avendo a proposito di quest’ultima circostanza tenuto conto di quanto al riguardo era stato proprio dal predetto P. dedotto con i motivi di appello in cui aveva affermato che sin dal 5-11-1992 si era trasferito in (OMISSIS); b) ha quindi ritenuto che dai certificati anagrafici di residenza rilasciati in epoca coeva alle citazioni era risultato che il medesimo risiedeva in (OMISSIS).

Ciò posto, i ricorrenti denunciano il fraintedimento e il vizio di motivazione nella lettura delle certificazioni anagrafiche da cui sarebbe emerso che il 5-11-19992 il P. si era trasferito in (OMISSIS) e non viceversa come ritenuto dalla decisione gravata e che dal 19-6-1993 il medesimo era residente in (OMISSIS).

Orbene, anche a prescindere dal considerare che l’accertamento circa il trasferimento della residenza del 5-11-1992 è stato dai Giudici compiuto – secondo quanto sopra rilevato – in base proprio a quanto al riguardo dedotto nell’atto di appello dallo stesso P., va osservato che, a stregua della prospettazione formulata dai ricorrenti, il motivo denuncia l’errore, che sarebbe consistito nella inesatta percezione da parte dei Giudici di dati di fatto, presupposti come sicura base del ragionamento, in contrasto con quanto emerso dalle certificazioni anagrafiche: in tal modo, si deduce evidentemente l’errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, che non è suscettibile di essere denunciato in sede di legittimità (Cass. 1778/1998).

L’inammissibilità della censura comporta che la motivazione con cui è stata ritenuta valida la notificazione dell’atto di citazione perchè effettuata presso la effettiva dimora del convenuto, non essendo scalfita dalle predette critiche, è idonea a sorreggere tale affermazione, dovendo qui rilevarsi che le ulteriori considerazioni dalla Corte a proposito degli accertamenti compiuti dall’Ufficiale giudiziario sono state formulate ad abundantiam e, perciò, non hanno valore decisorio, così come per le stesse ragioni sono ultronei i rilievi compiuti dai ricorrenti sull’attività dal medesimo espletata.

2. con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., dell’art. 2901 c.c. e segg., degli artt. 2097 e 2727 cod. civ. nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, censurano la decisione impugnata laddove, pur avendo evidenziato la differenza fra la simulazione e l’azione revocatoria, avrebbe dovuto esplicitamente annullare il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata accolta la revocatoria, dichiarando assorbita la correlativa domanda.

Lamentano, altresì, che la sentenza, accogliendo la domanda di simulazione, aveva erroneamente ritenuto l’interesse ad agire del creditore, nonostante che il medesimo avesse mantenuto sufficienti garanzie per l’adempimento, atteso che la compravendita de qua era stata anteriore a quelle poste in essere dagli altri fideiussori con atti impugnati dalle Banche in un giudizio conclusosi sfavorevolmente per le medesime.

Censurano la valutazione degli elementi che avevano portato la Corte a ritenere l’esistenza di indizi precisi, gravi e concordanti della simulazione, contestando le considerazioni formulate circa le circostanze evidenziate alle lett. a), b), c), d) della motivazione.

2.1. Il motivo è infondato.

a) Innanzitutto occorre considerare l’art. 336 cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, comporta la caducazione immediata della sentenza riformata, le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quelle della sentenza di riforma, nonchè l’immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata. (Cass. 5323/2009; 8745/2000).

Pertanto, venuta meno con l’accoglimento della domanda principale di simulazione assoluta la pronuncia del Tribunale relativa all’azione revocatoria, quest’ultima domanda, anche sul piano logico-giuridico subordinata al mancato accertamento della natura fittizia del contratto, era necessariamente assorbita: correttamente i Giudici di appello hanno dichiarato assorbiti i motivi di gravame con cui era stata impugnata la decisione sulla domanda di cui all’art. 2901 cod. civ. b) La domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l’allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito nonchè la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall’alienazione del bene: ai sensi dell’art. 1417 cod. civ. l’interesse che legittima i terzi ad agire con l’azione di simulazione si deve correlare a una specifica posizione soggettiva tutelata dall’ordinamento e, in quanto tale, suscettibile di venire direttamente lesa dall’atto di alienazione. Pertanto, la norma citata non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto di cui il terzo sia titolare. Al riguardo, il pregiudizio può consistere nella potenziale idoneità dell’atto simulato a incidere negativamente su un diritto di cui il terzo sia effettivamente titolare.

Il precedente di legittimità invocato dai ricorrenti è evidentemente inconferente, posto che nella specie – a differenza del caso esaminato in quella sede – la Corte, nel verificare la sussistenza dei presupposti della legittimazione dei terzi, ha accertato che gli Istituti di credito erano creditori del C. in virtù di fideiussione e con gli atti di compravendita impugnati il medesimo si era disfatto di quasi tutto il suo patrimonio, così facendo venir meno la garanzia generica rappresentata dai beni sui quali i creditori avrebbero potuto soddisfarsi.

Gli attori, allegando di essere titolari di un diritto di credito nei confronti del simulato alienante, erano portatori di uno specifico interesse a fare dichiarare la simulazione del negozio, essendo evidentemente direttamente pregiudicati dalla sottrazione del bene dal patrimonio del loro debitore.

c) Per quel che concerne l’accertamento del carattere simulato della compravendita, la sentenza ha proceduto correttamente a trarre elementi presuntivi attraverso una valutazione complessiva e comparativa delle risultanze istruttorie che non possono essere considerate isolatamente le une dalle altre.

Qui occorre premettere che in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. 1216/2006; 17596/2003).

E, con riferimento al vizio di motivazione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 67394/2010).

Nella specie, il motivo sollecita una rivalutazione del merito della causa, proponendo una soggettiva interpretazione del materiale probatorio per giungere a una ricostruzione dei fatti difforme da quella accolta in sentenza. Premesso che la Corte di appello ha correttamente ritenuto di trarre elementi di prova circa il mancato versamento del prezzo dal comportamento processuale del P. (non presentatosi a rendere l’interrogatorio formale nonostante la rituale notificazione dell’ordinanza ammissiva avvenuta il 22-4-1999 a mani di P.M.), va osservato che – se da un canto l’importo dichiarato e la mancata corresponsione del prezzo assumevano un preciso rilievo indiziario proprio alla luce delle significative circostanze di cui alle lett. c) e d) indicate dai Giudici, il ricorrente, nel censurare le argomentazioni della sentenza in relazione a queste ultime, sottopone ad analisi e discussione le prove emerse, evidenziando, in contrasto con la soluzione adottata dalla Corte, che il convincimento dei Giudici sarebbe stato contraddetto dalle risultanze istruttorie (indagini e accertamenti del secondo consulente; sentenza di separazione fra i coniugi C.), così sollecitando da parte della Corte un inammissibile riesame del merito della causa.

In proposito va ancora osservato che intanto può configurarsi il vizio di motivazione per omesso esame di un documento o delle risultanze di una prova in quanto si tratti di un elemento probatorio decisivo nel senso che la relativa acquisizione sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice del merito, si che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. Pertanto, non può essere dedotto il vizio di motivazione per denunciare il mancato esame di elementi che siano suscettibili di essere liberamente apprezzati unitamente ad altri con essi contrastanti nell’ambito della valutazione discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice di merito. Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di ciascuno dei resistenti costituiti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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