Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21524 del 07/10/2020

Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 07/10/2020), n.21524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20396/2015 proposto da:

SIR SOCIETA’ IMMOBILIARE R. DI A. D. E C. S. SRL,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio

dell’avvocato PERROTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO

ANZISI;

– ricorrente –

contro

ICE SNEI – INDUSTRIA COSTRUZIONI EDILI SOCIETA’ NUOVI EDIFICI

INCORONATA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO PARLATO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DOMENICO TRIUNFO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2550/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Su ricorso della Società Immobiliare R. di A.D. e C.S. (SIR), il Tribunale di Napoli con decreto del 29 ottobre 2004 ingiungeva alla ICE SNEI s.p.a. il pagamento di Euro 45.949,75 a titolo di corrispettivo per la mediazione immobiliare, svolta in relazione alla conclusione del contratto di locazione tra le società ICE SNEI s.p.a. e Class Hotel s.p.a.. Con atto di citazione del 23 dicembre 2004 ICE SNEI s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto, deducendo che la società opposta non aveva in realtà svolto alcuna attività di mediazione rispetto al contratto da essa concluso con Class Hotel s.p.a. e che comunque ogni pretesa in tal senso era da considerarsi prescritta.

Con sentenza del 9 febbraio 2010 il Tribunale di Napoli riteneva fondata l’eccezione di prescrizione ex art. 2950 c.c., stante la stipulazione del contratto preliminare – che integrava “conclusione dell’affare” ex art. 1755 c.c. – nel novembre 2001; per l’effetto, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

2. Avverso la sentenza proponeva appello SIR.

La Corte d’appello di Napoli – con sentenza 5 giugno 2014, n. 2550 – rigettava l’appello, dando atto che dai documenti di causa non risultava provata l’attività di mediazione asseritamente svolta dall’appellante.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione SIR s.r.l., con ricorso sottoscritto il 7 luglio 2015 e notificato il 16 luglio 2015.

Resiste con controricorso ICE SNEI.

La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: la Corte d’appello, pur avendo dato atto del conferimento di un formale incarico di mediazione da ICE SNEI a SIR, non ha attribuito allo stesso alcun valore in quanto risulterebbe provato che l’altra parte del contratto (Class Hotel s.p.a.) era già in contatto con ICE SNEI, in tal modo ponendosi in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale per cui il diritto del mediatore alla provvigione non è escluso dalla circostanza che le parti contraenti siano state in precedenza in contatto tra loro, semprechè l’intervento del mediatore sia stato successivamente accettato e si sia rilevato determinante per la positiva conclusione delle trattative.

Il motivo non può essere accolto. L’orientamento di questa Corte richiamato dalla ricorrente condiziona il riconoscimento della provvigione alla circostanza che l’intervento del mediatore si sia comunque “rilevato determinante per la positiva conclusione delle trattative” (Cass. 5929/1978). Rilevanza determinate che è invece stata esclusa dal giudice d’appello con articolato e motivato accertamento (v. pp. 5-8 della sentenza impugnata). Secondo il giudice di secondo grado, infatti, sulla base delle prove documentali dedotte nel processo risulta non solo che Class Hotel e ICE SNEI erano già in contatto tra loro, ma anche che la ricorrente non ha provato che la conclusione dell’affare sia effetto dell’opera da essa svolta, nè rispetto al contratto preliminare nè rispetto a quello definitivo, “mancando qualsiasi ulteriore elemento indiziario in tal senso”.

b) Il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: la sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, “assume ricostruzioni in fatto che sono contraddette da un giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 4526/2007 del Tribunale di Napoli, emessa nel giudizio tra Class Hotel s.p.a. e SIR.”, giudizio nel quale Class Hotel è stata condannata a pagare in favore di SIR il compenso per l’attività di mediazione da questa svolta.

Il motivo non può essere accolto. E’ anzitutto generico: nello svolgimento del motivo la ricorrente si limita ad invocare il “giudicato esterno” rappresentato dalla pronuncia n. 4526 resa dal Tribunale di Napoli nel 2007, senza indicare quando la pronuncia sarebbe passata in cosa giudicata formale e se l’esistenza della pronuncia sia stata eccepita nei gradi di merito, in particolare in appello, e senza depositare l’atto insieme al ricorso; nè la genericità del motivo è superata dal successivo deposito, in prossimità dell’adunanza in Camera di consiglio, di copia della sentenza n. 4526/2007, nonchè delle sentenze della Corte d’appello di Napoli 7 febbraio 2011, n. 339 (che ha rigettato l’appello proposto da SIR) e di questa Corte 14 luglio 2015, n. 14660 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso di SIR). Dall’esame delle tre pronunzie, in ogni caso, si ricava che la sentenza, resa non tra le stesse parti, non ha pronunciato circa l’esistenza del contratto di mediazione, essendosi Class Hotel limitata, nel giudizio di opposizìone al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, a contestare l’ammontare del compenso (Euro 9.600 invece che Euro 55.139,70).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020

 

 

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