Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21523 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. III, 27/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31594-2019 proposto da:

E.N., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCIANO ASARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1978/2019 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI

PALERMO depositata in data 09/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, E.N., cittadino della Nigeria, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso da parte dei propri familiari per ragioni di carattere religioso;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento E.N. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Palermo che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 21/4/2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza in data 9/10/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza delle ragioni di fuga del ricorrente dal paese di origine con i presupposti di legittimazione dello status di rifugiato; 2) del carattere sostanzialmente personale delle ragioni della fuga del ricorrente dal paese di origine, non avendo il ricorrente neppure dedotto l’impossibilità o la mancanza di volontà delle istituzioni del proprio paese di assicurarne la tutela; 3) dell’assenza di attendibilità del relativo racconto; 4) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 5) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da E.N. con ricorso fondato su sei motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, col primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti il riconoscimento dello status di rifugiato, tenuto conto delle persecuzioni per motivi religiosi dallo stesso subiti da parte della propria famiglia e, in generale, dei frequenti attacchi terroristici del gruppo terroristico Boko Haram;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come la corte d’appello abbia espressamente evidenziato la non riconoscibilità dello status di rifugiato in favore dell’odierno istante, non avendo lo stesso in alcun modo prospettato l’eventuale incapacità, o il difetto di volontà, delle istituzioni del proprio paese a tutelarne le ragioni con riguardo alle minacce provenienti dai propri familiari, sì che la vicenda dedotta in questa sede non vale a giustificare l’odierna domanda rivolta ad accreditare il proprio diritto al conseguimento dello status di rifugiato, trattandosi di fatti e vicende integralmente circoscritti a un ambito di carattere personale e familiare inidonei a integrare i presupposti persecutori individuati dalla legge;

quanto alle minacce provenienti dal gruppo terroristico indicato dal ricorrente, è appena il caso di sottolineare l’irrilevanza della deduzione in relazione alla rivendicazione dello status di rifugiato, non trattandosi della denuncia di un fatto di natura persecutoria specificamente diretto, in modo individualizzato, nei confronti dell’odierno interessato, bensì a una generica fonte di pericolo di carattere politico-sociale, eventualmente rilevabile sotto il profilo del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

con il secondo motivo, il ricorrente contesta la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria invocata, con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle gravi situazioni di pericolo per l’incolumità dell’istante in ragione della violenza indiscriminata estesa a tutto il territorio nigeriano;

il motivo è infondato;

al riguardo, varrà considerare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nella regione di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

e’ appena il caso di rilevare, sotto altro profilo, l’assoluta inammissibilità dell’odierna indicazione, contenuta nel ricorso proposto in questa sede, circa la regione del nord della Nigeria da cui proverrebbe l’odierno istante (e non già da quella, di nascita, posta al sud della Nigeria, viceversa valorizzata dalla corte territoriale), non avendo il ricorrente fornito alcuna indicazione documentale o probatoria (eventualmente localizzandola negli atti processuali) circa l’avvenuta (tempestiva) dimostrazione di tale specifica occorrenza;

con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale omesso di considerare le condizioni di sicurezza del paese di transito, ossia della Libia, dove il ricorrente aveva trascorso un rilevante intervallo di tempo subendo sevizie e maltrattamenti;

il motivo è inammissibile;

osserva preliminarmente il Collegio come la questione sollevata dal ricorrente con il motivo in esame (con particolare riguardo al transito dell’odierno ricorrente attraverso la Libia) non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata;

che, al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2 -, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01);

che non avendo il ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette allegazioni, il motivo deve ritenersi per ciò stesso inammissibile;

con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto di non ammettere la richiesta di interrogatorio libero del ricorrente, indispensabile ai fini della migliore valutazione dell’attendibilità delle relative dichiarazioni;

il motivo è inammissibile;

osserva, al riguardo, il Collegio come, secondo il consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01);

nel caso di specie, varrà sottolineare la totale congruità logico-giuridica della valutazione – implicitamente fatta propria dal giudice a quo – della sostanziale irrilevanza dell’argomentazione dedotta dall’odierno ricorrente, circa l’opportunità dell’ammissione dell’interrogatorio libero dell’istante ai fini della migliore valutazione delle relative dichiarazioni, rimanendo del tutto ipotetico e meramente congetturale eventuale decisiva incidenza delle relative dichiarazioni sulla complessiva valutazione del compendio probatorio sottoposto all’esame del giudice di merito;

varrà qui ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver illegittimamente trascurato l’esame della documentazione prodotta dal richiedente al fine di comprovare il compimento del relativo processo di integrazione nel tessuto economico-sociale italiano, in relazione al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

il terzo e il quinto motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02);

peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver sottolineato che l’eventuale processo di integrazione del richiedente nel tessuto socioeconomico italiano non costituisce, da solo, elemento sufficiente a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, si è inammissibilmente limitato ad affermare l’inesistenza di motivi sufficienti a riscontrare un’effettiva situazione di vulnerabilità in capo all’odierno richiedente, trascurando totalmente di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano (nella specie il tutto non indagata), e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;

ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice a quo deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. “minimo costituzionale”;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del terzo e del quinto motivo (rigettati il primo e il secondo, e dichiarati inammissibili il quarto e il sesto), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo e il quinto motivo; rigetta il primo e il secondo; dichiara inammissibili il quarto e il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

 

 

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