Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21523 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 15/09/2017, (ud. 07/02/2017, dep.15/09/2017),  n. 21523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto di giurisdizione, iscritto al n. 2834/2016 R.G.,

sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento con

ordinanza n. 64/03/2016 depositata il 18 gennaio 2016, resa nei

giudizi riuniti RG n. 732, n. 733, n. 734, n. 735, n. 736, n. 737,

n. 738 e n. 766 del 2014, vertenti tra:

C.F., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti, non costituiti in questa fase –

e

s.p.a. A.S.I.A. Benevento – Azienda Servizi Igiene Ambientale;

– resistente, non costituita in questa fase –

e

Agenzia delle entrate, Direzione provinciale ufficio controlli di

Benevento;

– chiamata in causa, non costituita in questa fase –

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio

2017 dal Consigliere Stefano Bielli;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Sanlorenzo Rita, depositate il 13

luglio 2016, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice

ordinario in funzione del giudice del lavoro.

Fatto

RILEVATO

che:

con ordinanza n. 64/03/2016, depositata il 18 gennaio 2016 e comunicata alle parti, la Commissione tributaria provinciale di Benevento (hinc: “CTP”) ha sollevato conflitto di giurisdizione assumendo di essere priva di giurisdizione, perchè riservata alla giurisdizione ordinaria, in ordine alle controversie riunite pendenti tra i ricorrenti C.F., + ALTRI OMESSI

la CTP espone, in punto di fatto, che: a) C.F., con ricorso notificato alla sua datrice di lavoro ASIA, aveva riassunto davanti alla stessa CTP le cause a suo tempo proposte davanti al giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Benevento (hinc: “Tribunale”), in ordine alle quali detto giudice, con sentenza n. 379 del 2014, depositata il 20 marzo 2014, aveva declinato la propria giurisdizione in favore della competente CTP; b) in dette cause il C. aveva chiesto, in via principale (evocando Il d.l. n. 93 del 2008, art. 2 quale convertito dalla L. n. 126 del 2008, del D.L. n. 185 del 2008, art. 5 quale convertito dalla L. n. 2 del 2009, della L.n. 191 del 2009, art. 2, commi 156 e 157, della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 47), la condanna della resistente ASIA al versamento, con particolari modalità, della differenza tra l’importo delle ritenute alla fonte praticate, secondo l’aliquota d’imposta del 38%, dalla società datrice di lavoro sulle retribuzioni per lavoro straordinario, festivo e notturno da lui prestato negli anni 2008, 2009 e 2010 e l’importo effettivamente dovuto, secondo l’aliquota agevolata del 10% (prevista dal D.Lgs. n. 66 del 2008), nonchè, in via subordinata e previa integrazione del contraddittorio con l’Agenzia, il riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta nella misura suddetta; c) nel giudizio riassunto, l’ASIA aveva chiesto di dichiarare inammissibili o di rigettare i ricorsi, senza procedere ad alcuna integrazione del contraddittorio; d) realizzata l’integrazione del contraddittorio a seguito di ordinanza emessa dalla stessa CTP, si era costituita l’Agenzia, la quale aveva negato l’esistenza del litisconsorzio necessario nei suoi confronti ed aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto vertente tra il sostituto ed il sostituito d’imposta in ordine alla corretta effettuazione delle ritenute alla fonte delle imposte versate direttamente dal sostituto, in difetto di istanze amministrative di rimborso, ed aveva chiesto la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per la decisione delle questioni sorte in ordine alla giurisdizione; e) per connessione oggettiva e soggettiva aveva riunito a quello proposto dal C. (ricorso n. 732 del 2014) altri sette ricorsi, proposti da B.G., + ALTRI OMESSI

su queste premesse, la CTP, nel sollevare conflitto avverso la decisione del Tribunale ordinario, osserva in punto di diritto (richiamando la pronuncia di Cass. n. 14309 del 2013) che la controversia tra sostituto e sostituito d’imposta in ordine alla corretta effettuazione delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto attiene ad un rapporto privatistico al quale è estraneo l’esercizio di un potere impositivo e nel quale manca un atto impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 con conseguente giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la questione proposta attiene all’individuazione della giurisdizione in ordine alla controversia tra sostituto e sostituito d’imposta in ordine alla corretta effettuazione delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto;

in proposito va ribadita la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali manca di regola un atto qualificato rientrante nella tipologia di cui all’elenco contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (elenco, peraltro, suscettibile di interpretazione estensiva), così che la controversia non ha ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l’amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale, in ordine alla debenza dell’imposta contestata (ex plurimis: n. 15032 e n. 26820 del 2009, n. 8312 del 2010, n. 2064 del 2011, n. 19289 del 2012, n. 7526 e da n. 14302 a n 14309 del 2013, n. 3773 e n. 9033 del 2014, n. 640 del 2015, n. 1837, n. 1838 e n. 18396 del 2016);

in tale tipo di controversie, in cui non viene in rilievo l’esercizio del potere impositivo, non sussiste, pertanto, un litisconsorzio necessario tra sostituto e sostituito d’imposta, da un lato, e ente impositore, dall’altro;

nella specie si è in presenza, appunto, di una controversia tra sostituto d’imposta e sostituito, relativa al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto (domanda di condanna del sostituto d’imposta, proposta in via principale dal sostituito);

occorre, pertanto, concludere (conformemente alle osservazioni della CTP ed alle conclusioni del P.M.) che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia in esame, senza che rilevi in contrario la proposizione in via subordinata, da parte del C., di una domanda di rimborso d’imposta rivolta all’Agenzia (domanda giudiziale, peraltro, che non risulta essere stata preceduta da una domanda amministrativa di rimborso);

trattandosi di questione di giurisdizione sollevata d’ufficio dalla CTP, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.

PQM

 

La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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