Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21522 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 25/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 97/2011 proposto da:

BRERA SERVIZI AZIENDALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. (OMISSIS)), già

BRERA FIDUCUARUA SOCIETA’ PER AZIONI – SOCIETA’ FIDUCIARIA E DI

REVISIONE, in persona del Liquidatore pro tempore; D.M.M.

(C.F. (OMISSIS)); D.M.A. (C.F. (OMISSIS)); D.M.F.

(C.F. (OMISSIS)); elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIO FANI

106-B, presso l’avvocato LUIGI ARNABOLDI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE EZIO CUSUMANO, ANTONINO

MARIO ROSSO, MASSIMILIANO ROSSI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.P.A., D.C.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato F. DI MAIO, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. – Brera Servizi Aziendali S.r.l., già Brera Fiduciaria S.p.A., D.M.F., D.M.M. e D.M.A. hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, nei confronti di Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. e D.C.G., contro l’ordinanza del 6 dicembre 2010 con cui la Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’istanza di inibitoria da essi proposta ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c., in quella sede appellanti avverso sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto un’opposizione a decreto ingiuntivo dai medesimi spiegata.

A fondamento del ricorso i ricorrenti hanno formulato tre motivi illustrati da memoria.

Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. e D.C.G. non hanno spiegato difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.2. – Il ricorso contiene tre motivi con cui i ricorrenti denunciano:

i) “Falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 653, 282 e 283 c.p.c.”;

ii) “Violazione e falsa applicazione del principio di diritto delle Sezioni Unite sulla terzietà delle società fiduciarie nonchè (a) in relazione al combinato disposto della L. 23 novembre 1939, n. 1966, art. 1, L. 13 aprile 1987, n. 148, art. 3 bis, nonchè omessa motivazione sul punto; (b) in relazione al principio del “tramite di società fiduciaria” di cui agli artt. 2357, 2358, 2359, 2359 bis e 2360 c.c., art. 2427 c.c., n. 5, art. 2428 c.c., nn. 3 e 4, art. 2504 ter c.c., e di cui al testo unico finanziario D.Lgs. n. 58 del 1998, e di cui al testo unico bancario D.Lgs. n. 385 del 1993, e di cui al codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209 del 2005, nonchè omessa motivazione sul punto; (c) in relazione a come ribadito dalla L. Fall., art. 70, nonchè omessa motivazione sul punto”;

iii) “Omessa motivazione per aver escluso sussistere dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora dell’inibitoria richiesta in relazione al principio di diritto delle Sezioni Unite sulla terzietà delle società fiduciarie nonchè (a) in relazione al combinato disposto della L. 23 novembre 1939, n. 1966, art. 1, L. 13 aprile 1987, n. 148, art. 3 bis, nonchè omessa motivazione sul punto; (b) in relazione al principio del “tramite di società fiduciaria” di cui agli artt. 2357, 2358, 2359, 2359 bis e 2360 c.c., art. 2427 c.c., n. 5, art. 2428 c.c., nn. 3 e 4, art. 2504 ter c.c., e di cui al testo unico finanziario D.Lgs. n. 58 del 1998, e di cui al testo unico bancario D.Lgs. n. 385 del 1993, e di cui al codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209 del 2005, nonchè omessa motivazione sul punto; (c) in relazione a come ribadito dalla L. Fall., art. 70, nonchè omessa motivazione sul punto; (d) alla “presupposizione”, alla “clausola di buona fede”, allo “abuso del diritto””.

p.3. – Il ricorso straordinario per cassazione proposto è inammissibile.

Stabilisce l’art. 111 Cost., attuale comma 7, che: “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”.

Nella giurisprudenza di questa Corte, la norma è stata oggetto di lettura estensiva, la quale si riassume in ciò, che il ricorso straordinario è dato non già avverso le sole sentenze, intendendo con ciò i provvedimenti ai quali il legislatore attribuisce detta forma, bensì contro tutti i provvedimenti, ivi compresi le ordinanze ed i decreti, simultaneamente caratterizzati dal duplice requisito della decisorietà e della definitività, quantunque la legge li dichiari espressamente non impugnabili. Il ricorso straordinario per cassazione, allora, è in breve dato “contro le sentenze”, secondo quanto stabilisce la norma costituzionale, intendendo tuttavia con ciò, secondo la lettura datane dalla Corte di cassazione, le sentenze in senso sostanziale.

Può discorrersi di provvedimenti ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ossia di sentenze in senso sostanziale, quando essi siano connotati, come si diceva, dal duplice requisito della “decisorietà” (idoneità a decidere o incidere su diritti soggettivi o status con attitudine al giudicato) e della “definitività” (mancanza di qualsiasi rimedio impugnatorio, ovvero immodificabilità/irrevocabilità ad opera dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento).

In tale contesto si inserisce la ricorrente massima, rilevante in questa sede, secondo cui: “In tema di impugnazioni, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale; non, dunque, rispetto a provvedimenti di carattere strumentale ed interinale, operanti per il tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tali inidonei a conseguire efficacia di giudicato” (Cass. 20 luglio 2011, n. 15949; Cass. 27 giugno 2011, n. 14140; Cass. 18 maggio 2007, n. 11665).

Ciò conduce ineluttabilmente a negare la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzionedell’ordinanza, pur altrimenti non impugnabile (non soltanto nel regime introdotto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 27, ma anche in precedenza, trattandosi nella specie di provvedimento adottato nel 2010), dell’ordinanza sull’inibitoria pronunciata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., trattandosi di provvedimento di natura processuale con contenuto non decisorio, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d’impugnazione (Cass. 3 luglio 2015, n. 13774; Cass. 12 marzo 2009, n. 6047; Cass. 8 marzo 2005, n. 5011; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2715).

p.3. – Nulla per le spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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