Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21522 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 15/09/2017, (ud. 07/02/2017, dep.15/09/2017),  n. 21522

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto di giurisdizione, iscritto al n. 2801/2016 R.G.,

sollevato dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria con

ordinanza in data 20 gennaio 2016, depositata il 22 successivo, n.

123/2016, resa nel procedimento iscritto al n. 170/2013 Registro

Ricorsi di quell’Ufficio, vertente tra:

s.a.s. di R. geom. M. e Fratelli, da una parte;

– ricorrente, non costituita in questa fase –

e

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’altra;

– ricorrente, non costituito in questa fase –

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio

2017 dal Consigliere Stefano Bielli;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Celentano Carmelo, depositate il 18

luglio 2016, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice

ordinario.

Fatto

RILEVATO

che:

con ordinanza n. 123/2016, depositata il 22 gennaio 2016 e comunicata alle parti, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria (hinc: “TAR”) ha sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm. assumendo di essere privo di giurisdizione, perchè riservata alla giurisdizione ordinaria, in ordine alla controversia pendente tra la ricorrente “Ditta Erg S.a.s. di R.M., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Mosca, Maria Leto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Mosca in Soverato, Via S. G. Bosco” ed il resistente “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34”;

il TAR espone, in punto di fatto, che: a) la suddetta “Ditta” (hinc: “s.a.s.”) aveva chiesto di essere ammessa alla procedura di “emersione del lavoro nero”, con riferimento a cinque lavoratori, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 1192 e ss.; b) la richiesta era stata respinta il 14 luglio 2008 dalla Commissione di coordinamento della vigilanza presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro; c) il successivo ricorso gerarchico, presentato “ai sensi della L. n. 1119 del 1971” al Comitato Regionale per il rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro di Reggio Calabria, era stato rigettato in data 21 gennaio 2009, per incompetenza “D.Lgs. n. 124 del 2004, ex art. 17, cimma 2”; d) il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, successivamente adito dalla s.a.s. quale giudice del lavoro, con sentenza n. 1211 del 2012, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del TAR Calabria, perchè la domanda di riesame del ricorso gerarchico si risolveva nell’impugnazione di provvedimenti amministrativi finalizzata al loro annullamento; e) il giudizio era stato tempestivamente riassunto davanti al TAR; su queste premesse, il TAR, nel sollevare conflitto avvero la decisione del Tribunale ordinario, osserva in punto di diritto che, nonostante la prospettazione della domanda (formulata secondo il modello impugnatorio della decisione del suddetto Comitato Regionale), le parti controvertono circa il diritto soggettivo della s.a.s. ad accedere alle agevolazioni di cui alla L. n. 296 del 2006 per l’emersione del lavoro irregolare e, quindi, in materia non rimessa a valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione ed involgente questioni di diritto soggettivo non comprese tra quelle riservate alla cognizione del giudice amministrativo nell’ambito delle ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 cod. proc. amm..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la questione proposta attiene all’individuazione della giurisdizione in ordine alla controversia nascente dall’impugnazione di un provvedimento del Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro di Reggio Calabria con richiesta di riesame dei motivi di rito e merito al fine di ottenere l’accesso alla procedura di emersione del lavoro irregolare;

in proposito va ribadita la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda (art. 386 cod. proc. civ.: “oggetto della domanda”) e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex plurimis, n. 5288 e n. 15323 del 2010; n. 16168 e n. 20902 del 2011; n. 16883 del 2013; n. 11229 del 2014; n. 2360 e n. 6916 del 2015; n. 3732 del 2016);

nella specie, nonostante il petitum formale di annullamento di un atto amministrativo e di nuova valutazione in sede amministrativa delle condizioni per l’accesso alla procedura di emersione del lavoro irregolare, la s.a.s. ha richiesto l’accertamento del proprio diritto soggettivo ad accedere alla suddetta procedura;

in particolare, l’inserzione del datore di lavoro nella suddetta procedura non discende da una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione (che si limita all’accertamento delle condizioni previste dalla legge) in ordine alla ponderazione degli interessi pubblici e privati implicati;

la causa, pertanto, non involge questioni di interesse legittimo, in quanto il petitum sostanziale attiene ad un diritto soggettivo della s.a.s.;

la materia dell’emersione del lavoro irregolare, inoltre, non rientra tra quelle per le quali è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm.;

occorre, pertanto, concludere (conformemente alle osservazioni del TAR ed alle conclusioni del P.M.) che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia in esame.

PQM

 

La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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