Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21521 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 25/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 25/10/2016), n.21521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., in proprio e quale erede di C.A.,

elettivamente domiciliato in Roma, via Coviello 47, presso lo studio

dell’avv. Rosa Rauso, rappresentato e difeso dall’avv. Innocenzo

Megali per mandato in calce al ricorso, che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo presso il fax

041/957992 ovvero la p.e.c. innocenzo.megali-venezia.pecavvocati.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK, UGC Banca s.p.a., elettivamente

domiciliata in Roma, via Cassiodoro 1/A scala B, rappresentata e

difesa, per mandato speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Luigi Angelini che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo presso il fax n. 041/5220629 e la p.e.c.

luigi.angelini-venezia.pecavvocati.it;

– controricorrente –

con intervento adesivo di:

GUBER s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma via Dardanelli 13,

presso lo studio De Rosa e Capaldo, rappresentata e difesa per

procura speciale del notaio L.E. del (OMISSIS), dagli avv.ti

Damiano De Rosa (damianoderosa-avvocatinapoli.legalmail.it) e

Carolina Capaldo (carolinacapaldo-avvocatinapoli.legalmail.it) che

indicano per le comunicazioni relative al processo gli indirizzi

p.e.c. e il fax n. 06.97275977;

– interventore adesivo –

avverso la sentenza n. 2046/10 della Corte d’appello di Venezia,

emessa in data 5 luglio 2010 e depositata il 20 ottobre 2010, R.G.

n. 685/04;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. De Renzis Luisa, che ha concluso per la dichiarazione

di inammissibilità dell’intervento della Guber e nel merito per

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Su ricorso di Mediovenezie Banca s.p.a. il Tribunale di Venezia ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti dei sigg.ri A. e C.G. per l’importo di Lire 1.088.305.994 oltre interessi convenzionali, accessori e spese. Il credito azionato in via monitoria è attinente alla fideiussione prestata dai sigg.ri C. relativamente a un contratto di mutuo erogato dalla banca richiedente alla s.r.l. C.A. – Ingrosso Calzature.

2. Hanno proposto opposizione al decreto A. e C.G. rilevando la nullità della fideiussione omnibus, azionata dalla banca, di cui non era determinato l’ammontare. Hanno eccepito inoltre l’avvenuta soddisfazione del credito in sede di ripartizione dell’attivo fallimentare della C.A. – Ingrosso Calzature s.r.l.

3. Si è costituita in giudizio UniCredit Credit Management Bank s.p.a. (UGC Banca s.p.a.) contestando l’opposizione in quanto la fideiussione era determinata nel suo ammontare con specifico riferimento al contratto di mutuo e rilevando di essere stata parzialmente soddisfatta in sede fallimentare mentre il credito azionato in via monitoria costituisce il residuo ancora dovuto.

4. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 242/2003, ha respinto l’opposizione.

5. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2046/2010 ha respinto l’appello dei sigg.ri C..

6. Ha proposto ricorso per cassazione C.G., in proprio e quale erede di C.A., affidandosi a due motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva, con i quali deduce: a) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per errata applicazione dell’art. 1938 c.c.; b) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

7. Si è difesa con controricorso UGC BANCA s.p.a. che ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso.

8. All’udienza di discussione dell’e luglio 2016 è comparso l’avv. Damiano De Rosa per GUBER s.p.a. dichiarando di voler intervenire adesivamente nel giudizio a seguito delle cessioni del credito effettuate da Banca Mediovenezie alla srl SWORD SPV e da questa alla GUBER s.p.a. in data 18 luglio 2015. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità dell’intervento.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

9. Va ritenuta l’inammissibilità dell’intervento di GUBER s.p.a. nel giudizio per cassazione, a mezzo di comparsa di costituzione per l’udienza dell’8 luglio 2016, perchè irrituale.

10. Il ricorso è da considerarsi tempestivamente proposto in quanto consegnato all’ufficiale giudiziario in data 5 dicembre 2011, giorno successivo alla scadenza del termine di un anno e 45 giorni che, essendo venuta a cadere di domenica, è prorogato, ex lege, al giorno successivo.

11. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la erronea qualificazione della fideiussione come ordinaria anzichè omnibus nonostante la prestazione della garanzia esponesse fideiussori a una obbligazione futura e indeterminata nel suo ammontare.

12. Con il secondo motivo di ricorso si individua il vizio motivazionale della sentenza di appello nell’aver ritenuto la fideiussione qualificabile sia come fideiussione ordinaria che come fideiussione omnibus e nello stesso tempo per averla ritenuta valida per essere il suo ammontare determinabile per relationem.

13. I due motivi vanno esaminati congiuntamente per essere logicamente connessi. I due assunti su cui si fondano sono da ritenersi inftridati. Infatti la Corte di appello ha chiaramente affeMiiit0 Che “nel caso in esame si è in presenza di una garanzia fideiussoria ordinaria, prestata cioè per obbligazioni attuali (il contratto di mutuo) e non per tutte le obbligazioni scaturenti dal rapporto della banca con il cliente destinato a svolgersi nel tempo”. Quanto invece alla determinazione per relationem dell’importo dovuto dal garante il significato del riferimento della Corte di appello viene chiarito dalla citazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione al contratto di fideiussione, la mancata previsione di un limite che attenga ai soli accessori del debito principale non comporta l’effetto della caducazione della garanzia, perchè l’estensione della limitazione prevista per il debito principale agli accessori è stabilita dalla legge; ne consegue che, tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future sia prestata con l’indicazione dell’importo massimo garantito riferito al solo capitale, “oltre accessori e spese”, l’importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale (Cass. civ. sezione 3 n. 3805 del 25 febbraio 2004). Tale richiamo giurisprudenziale, che non è stato contestato da parte del ricorrente, appare pertinente in quanto la Corte di appello ha chiarito ulteriormente che tale giurisprudenza, relativa a una ipotesi di fideiussione omnibus, si applica a maggior ragione a una garanzia ordinaria in relazione alla quale gli interessi erano stati previsti all’attualità nella misura dell’allora vigente tasso del 7.20 semestrale ed erano determinabili per il futuro in relazione alle previsioni contrattuali e ai provvedimenti dell’autorità del sistema bancario. Ciò non significa ovviamente che la determinazione degli interessi è stata rimessa dai garanti alla discrezionalità della banca ma che la loro determinazione è stata prevista per relationem con riferimento ai tassi ufficiali e alle norme contrattuali. Analogamente, per ciò che concerne gli eventuali accessori, essi trovano giustificazione solo nella previsione delle clausole contrattuali.

14. In definitiva l’interpretazione del contratto e il riscontro del rispetto della disposizione di cui all’art. 1938 c.c. appaiono corrette in quanto la garanzia fideiussoria ordinaria nei confronti di una banca si distingue dalla fideiussione cd. omnibus perchè in quest’ultima il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto fra la banca creditrice e il cliente mentre in quella ordinaria il credito è individuato e la sua eventuale successiva quantificazione dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità. Con riferimento specifico al caso in esame, in cui il capitale garantito coincide con quello determinato nel contratto di mutuo sottoscritto dalla società garantita, la mancata quantificazione preventiva di interessi e di eventuali accessori, che matureranno in base al contratto di mutuo, non può comportare la caducazione della garanzia nè la sua limitazione all’importo del capitale mutuato dato che entrambe le voci risultano determinabili in base alle disposizioni contrattuali e alle disposizioni amministrative cui il contratto è soggetto.

15. Va pertanto respinto il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 8.200, di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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