Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21520 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. III, 27/07/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 27/07/2021), n.21520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35885-2019 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI 9,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO LOSCERBO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1612/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. – Il ricorrente, P.S., è nigeriano. Ha raccontato (v. nota 1 del ricorso) LX, vicenda seguente: il padre muore mentre detiene una carica nel culto degli Ogboni, i cui adepti pretendono di ispezionarne il cadavere e di tagliare la testa, ma soprattutto, che il figlio subentri nella carica che fu del genitore; per evitare tale costrizione il ricorrente fugge, ma viene aggredito sulla via di fuga, tuttavia difeso da uomini del suo villaggio che arrivano ad uccidere uno degli aggressori; l’accusa dell’omicidio ricade tuttavia ingiustamente sul ricorrente.

Costretto dunque a fuggire, domanda, in Italia, la protezione internazionale e quella umanitaria.

2.- P.S., impugna una sentenza della Corte di appello di Bologna che, non credendo al suo racconto, ha rigettato l’impugnazione confermando il rifiuto della protezione internazionale ed umanitaria, ed ha osservato, quanto alla prima, l’inesistenza di pericoli da conflitto armato in Nigeria; quanto alla seconda l’inesistenza di cause ostative al rimpatrio.

3. P.S., propone sei motivi di ricorso. V’e’ tardiva costituzione del Ministero, che non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Contesta sia il giudizio di inverosimiglianza che, per conseguenza, la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria.

Il motivo è inammissibile.

Si risolve in una astratta descrizione dei criteri di giudizio, ossia di valutazione della credibilità del racconto, oltre che nella astratta affermazione che presupposti di verosimiglianza sono rispettati: non dice dunque quale criterio specifico la corte abbia violato ed in che termini lo abbia fatto.

5. – Secondo, terzo e quarto motivo vertono sulla medesima questione, e possono dunque valutarsi insieme: si denuncia violazione della L. 251 del 2007, artt. da 8 a 14 (secondo e quarto) ed omessa indicazione delle norme su cui è fondato il ragionamento della corte (terzo).

In sostanza, la questione è la seguente: il ricorrente non condivide la tesi per cui se il giudice di merito ritiene inverosimile il racconto non deve esaminare i casi di protezione sussidiaria di cui alla L. n. 251 del 2007, lett. a) e b) (secondo motivo), e non vede ragioni normative a sostegno di tale orientamento ma anzi, rimprovera alla corte di non averle indicate (terzo motivo), e conclude adducendo che, invece, aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti di tutela sussidiaria di cui alle lettera b) del citato art. 14.

La doglianza è infondata.

E’ orientamento di questa corte che “quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo decreto, poiché in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purché egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione” Cass. 10286/2020; Cass. 16122/ 2020).

In sostanza, se la corte di merito ritiene non credibile il racconto ha l’obbligo istruttorio di valutare i presupposti di cui alla lett. c (ossia conflitto armato generalizzato) e non quelli di cui alle lettere a) e b) che sono dipendenti logicamente, senza che vi sia bisogno che una disposizione espressamente lo dica, dalla credibilità del racconto, poiché indicano conseguenze negative di certe condotte, che possono concretizzarsi solo se tali condotte sono state effettivamente tenute.

6. – Anche quinto e sesto motivo possono esaminarsi insieme, attenendo alla protezione umanitaria.

Il quinto motivo denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un fatto rilevante: secondo il ricorrente la corte deduce erroneamente dalla inverosimiglianza del racconto il rigetto della protezione umanitaria; motivo però, in astratto fondato, ma inammissibile in concreto in quanto non è quella la ratio della decisione impugnata.

Piuttosto coglie nel segno il sesto motivo che denuncia una insufficiente motivazione quanto al giudizio di comparazione, che, di fatto, al di là della rubrica, contiene una denuncia di violazione di legge: il ricorrente si duole del fatto che la corte non ha applicato i criteri di legge nel valutare la sua richiesta di protezione umanitaria e segnatamente non ha tenuto conto della sua integrazione e della situazione del paese di origine.

Il motivo è fondato.

Il giudizio della corte di merito sulla protezione umanitaria, oltre ad una affermazione infondata, ossia che i seri motivi debbano coincidere con quelli previsti dalla L. n. 286 del 1998, artt. 18, 19 e 20, mentre è noto che costituiscono un numero aperto di ipotesi, rimesso alla specificazione del giudice di merito; oltre a ciò contiene la discutibile tesi secondo cui la protezione umanitaria presuppone un rischio derivante da conflitto armato generalizzato, ratio anche essa errata in quanto gli ostacoli al rimpatrio, dunque alla concessione del permesso di soggiorno, ben possono derivare dalla violazione di diritti fondamentali a prescindere dalla esistenza di conflitti bellici; infine, la decisione pecca per la mancata specificazione nel caso concreto delle ragioni di rigetto.

Va dunque accolto il sesto motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA