Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21520 del 20/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21520 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 7365-2007 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
2013

e difende ope legis;
– ricorrenti –

1978
contro

F.LLI CARLI SPA;
– intimato –

sul ricorso 11748-2007 proposto da:

Data pubblicazione: 20/09/2013

F.LLI CARLI SRL in persona dell’Amministratore Unico
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLENDI
CESARE giusta delega a margine;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E
FINANZE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 166/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 15/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di una verifica fiscale eseguita dalla GdF,
l’Ufficio di Pesaro dell’Agenzia delle Entrate notificava alla

IRPEG, ILOR, IRAP ed IVA per diversi esercizi, oltre sanzioni.
I ricorsi della contribuente venivano accolti con distinte sentenze
della CTP di Pesaro, e gli appelli dell’Ufficio, dopo esser stati
riuniti, venivano dichiarati inammissibili con sentenza n.
166/7/05, depositata il 15.11.2006, dalla CTR delle Marche, che,
per quanto ancora interessa, affermava che erano stati censurati
tutti i capi delle decisioni gravate, ma con appelli privi di motivi i
i
specifici d’impugnazione, in quanto riproducevano le medesime
argomentazioni svolte in primo grado.
Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso,
in via principale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Agenzia delle Entrate, ed, in via incidentale condizionata, la
contribuente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, rilevata l’inammissibilità del ricorso dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato
ai pregressi gradi di giudizio, con compensazione delle spese.
2. Col primo motivo, l’Agenzia lamenta la nullità della
sentenza ex art 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento
all’art. 360, 1° co n. 4 cpc, per avere la CTR omesso di motivare,
o comunque, motivato in modo apparente in relazione

I

i

Società F.11i Carli S.p.A. tre avvisi di accertamento relativi ad

all’affermata inammissibilità degli appelli, statuizione priva di
analisi del contenuto sia delle tre sentenze riunite, di tenore
diverso, che degli appelli. In conclusione, la ricorrente formula il

vizio di motivazione omessa o apparente la sentenza che dichiari
inammissibile un appello per mancanza di motivi specifici senza
indicare i contenuti decisori della sentenza di primo grado né la
struttura dei motivi d’appello, in tal modo impedendo di
comprendere l’iter logico attraverso il quale sono stati posti a
confronto la sentenza di primo grado e l’atto d’appello”.
3. Col secondo, terzo e quarto motivo, rispettivamente
relativi ai tre appelli riuniti, la ricorrente deduce che, nel ritenere
inammissibili gli appelli, la CTR è incorsa in violazione e falsa
applicazione dell’art. 53 del digs. n. 546 del 1992, in relazione
all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc, constando, dalla comparazione tra
sentenze e tenore dei relativi appelli , la sussistenza di motivi
specifici d’impugnazione.
4. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del primo
motivo, dotato di idoneo quesito, e deducente la nullità della
sentenza per assenza di motivazione (qualificata “meramente
verbale e apparente”) e non vizio motivazionale, lo stesso è
fondato e determina l’assorbimento delle altre censure. 5.
L’impugnata sentenza, dopo aver premesso che “è condizione
imprescindibile della ammissibilità del ricorso in appello la
indicazione delle ragioni per le quali si chiede la riforma

2

seguente quesito: ” Dica la Corte di Cassazione se incorre nel

dell’appellata decisione” afferma che, nella specie “non è dato
apprezzare ed individuare una specifica ed espressa critica
rivolta alle motivazioni addotte dal primo giudice a conforto

della società ricorrente ed ora appellata. Motivazioni, peraltro,
formulate con espresso riferimento ad espletata istruttoria di
produzione di copiosa documentazione che è stata esaminata e
ritenuta motivatamente pertinente ed esaustiva delle adottate
statuizioni. A fronte delle predette chiaramente espresse
motivazioni, i ricorsi di appello si limitano ad una generica
lamentazione circa l’accoglimento delle tesi difensive addotte
dalla società contribuente senza indicazione in quali errori di
valutazione in fatto e in diritto sarebbero incorsi i primi Giudici
e l’effetto degli stessi sulle assunte statuizioni” 6. Le
osservazioni esposte dalla sentenza impugnata (testualmente
riportate) ad esplicazione delle ragioni della decisione adottata,
si rivelano effettivamente del tutto manchevoli perché
costituiscono una sequela di formule di stile, tanto generiche da
poter esser riferite a qualsiasi controversia, a contenuto
tautologico sia in riferimento alle tre distinte decisioni di primo
grado che dei relativi motivi d’appello, vizio tanto più evidente
ove si consideri che, in parte motiva, la stessa CTR da conto del
diverso contenuto delle tre sentenze e dell’afferente tenore dei
motivi d’appello. 7. Nè appare sufficiente il mero recepimento
della decisione di prime cure, tenuto conto dell’indirizzo di

3

della ritenuta fondatezza, nel merito delle ragioni e tesi difensive

questa Corte (Cass. n. 15483/2008), secondo cui la motivazione
“per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è
legittima, quando -a differenza che nel caso in esame- il giudice

esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma in
relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il
percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva
delle due sentenze risulti appagante e corretto. 8. Va aggiunto
che la decisione poggia su di un evidente errore in ordine alla
nozione giuridica della specificità dei motivi di appello, richiesta
dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, tenuto conto che questa
Corte (Cass. n. 3064 del 2012) ha affermato il condivisibile
principio secondo cui nel processo tributario, ove
l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in
appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della
legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado,
in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la
legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi
assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (conf. n. 4784 del 2011; 14031
del 2006).
9. L’accoglimento del ricorso principale, determina
l’interesse della contribuente all’esame di quello incidentale
condizionato col quale si deduce la violazione o falsa
applicazione degli artt. 100, 324, 326, in relazione all’art. 360, 1°

4

d’appello, nel far proprie le argomentazioni del primo giudice,

co n. 4 cpc, per non avere la CTR ritenuto intervenuto il
giudicato interno conseguente all’omesso appello: a) della
sentenza della CTP di Pesaro n. 96 del 2003, nella parte in cui

con l’avviso di accertamento (per spese telefoniche, di
pubblicità, di rappresentanza, per mani d’opera esterna, per
materiali di consumo, manutenzione e riparazione di mezzi); b)
della sentenza n. 97 del 2003 della CTP di Pesaro nella parte in
cui aveva riconosciuto la deducibilità dei medesimi costi e
l’effettività di operazioni assunte come inesistenti; c) della
sentenza n. 86 del 2004 della CTP di Pesaro, nella parte in cui
aveva escluso la sussistenza di alcuni addebiti, aveva affermato
l’inerenza di alcune spese (quelle dianzi citate) e l’effettività di
operazioni ritenute inesistenti. La mancata impugnazione
avversaria delle autonome rationes decidendi, prosegue la
contribuente, aveva comportato l’inammissibilità degli appelli
avversari. In conclusione, si sottopone il seguente quesito: “dica
la Suprema Corte se non sia inammissibile ex art 100, 324, 326
cpc ed ex art 1, 2° comma e 56 D.Lgs 546/1992 l’appello
proposto contro la sentenza di primo grado che abbia
pronunciato l’accoglimento di specifiche domande proposte dal
contribuente attraverso specifici motivi di merito, qualora
nell’atto d’appello non siano state proposte specifiche censure
sui relativi capi di sentenza statuenti l’accoglimento delle
domande medesime, con l’assorbimento di ogni altra questione e

5

aveva riconosciuto la deducibilità di alcuni costi disconosciuti

Ai SEN.Sii
Ityit/1.9t16
N. 131 TA3. ALL. 14. – N. 5

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in specie di altre rationes decidendi, rese superflue da quella
autonomamente esplicitate nella sentenza e non impugnate”.
10. Il motivo è infondato: tutte le menzionate questioni

relativo assolvimento, nei tre atti d’appello, riportati in seno al
ricorso, e comunque erano state riproposte al giudice del
gravame, anche con la richiesta di conferma degli atti impositivi
impugnati, in coerenza con quanto si è esposto al punto 8 -eir-ea
sul contenuto della contestazione richiesto dall’ad 53 del dPR n.
546 del 1992.
11. L’impugnata decisione va, in conclusione, cassata in
relazione all’accoglimento del ricorso principale, con rinvio ad
altra sezione della CTR delle Marche che provvederà ad
esaminare i motivi d’appello ed anche a liquidare le spese del
presente giudizio di legittimità.
PQM
Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese;
accoglie il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate,
assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa e rinvia,
anche per le spese, ad altra sezione della CTR delle Marche.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.

erano state contestate sotto il profilo dell’onere della prova e del

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