Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21520 del 18/10/2011
Cassazione civile sez. II, 18/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 18/10/2011), n.21520
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato DE BELVIS
ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato COLARIETI MARIA;
– ricorrente –
contro
M.B. (OMISSIS), C.V.
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 323/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 01/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 14-15.1.1997 M.B. conveniva davanti al Tribunale di Salerno G.V. e C.V. esponendo che possedeva come vero e assoluto proprietario da oltre 20 anni l’appartamento in (OMISSIS), in catasto alla partita 33410, f. 66, particella 36/13, ZC2, categoria A/2, classe 4, vano 5 rendita L. 1.050.000. descritto nella relazione giurata del geom. A., intestato catastalmente a G.V. e C.F.; a quest’ultimo, deceduto, era subentrato C.V..
Chiedeva la declaratoria di usucapione.
Si costituiva solo il G. deducendo che , unitamente al C., con scrittura privata 28.6.1968, aveva alienato il bene a L., S. e D.M.D.J. nonchè a G.R., in proprio e quale rappresentante dei figli minori, in virtù di permuta del suolo dai suddetti soggetti loro trasferita, quali i costruttori, contro l’intero secondo piano del costruendo edificio; riferiva di ulteriori atti e di un giudizio pendente e concludeva negando il possesso dei convenuti e dell’attore.
Rigettata l’istanza di riunione con altro giudizio, a seguito di istruzione, il Tribunale, con sentenza 2379/2002, dichiarava l’usucapione del M. con condanna alle spese del G. che proponeva appello nei confronti dell’attore e di V. C..
La Corte di appello di Salerno, con sentenza 323/05, nella contumacia del C., rigettava il gravame, con condanna alle spese, sul presupposto che il M. aveva dimostrato che i due convenuti, al momento della proposizione della domanda, risultavano ancora proprietari mentre l’appellante non aveva fornito prova concreta di aver alienato ai D.M. ed al R..
Le prove raccolte avevano corroborato i caratteri necessari per l’acquisto a titolo originario del bene ai sensi dell’art. 1158 c.c..
Ricorre G. con tre motivi, non svolgono difese le altre parti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si lamentano violazione degli artt. 75, 81, 100, 103, 102 c.p.c., degli artt. 948, 1140, 1141, 1158 c.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 839 c.c., dell’art. 1350 c.c., dell’art. 2725 c.c., dell’art. 2729 c.c. vizi di motivazione in ordine alla legittimazione passiva ad causam che spetta a chi contesti la proprietà vantando un diritto proprio.
Col secondo motivo si deducono violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., in relazione agli artt. 948, 1140 1141 e 1158 c.c., vizi di motivazione perchè l’azione proposta dal M. si fondava sull’assunto che egli avesse acquistato la proprietà ed il possesso in forza di convenzione con i D.M. ed i R., scoprendo successivamente che non erano proprietari.
Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 1140 c.c. degli artt. 1158, 2697, 2725 c.c., vizi di motivazione avendo la S.C. fatto riferimento al carattere di contratto ad effetti obbligatori del preliminare.
Osserva questa Suprema Corte:
La prima censura va rigettata perchè la Corte di appello ha dedotto che il M. aveva dimostrato che, al momento della proposizione della domanda, i convenuti risultavano ancora proprietari mentre l’appellante non aveva fornito prova concreta di aver alienato il bene.
La seconda censura non merita accoglimento perchè il M. ha dedotto di possedere come vero e assoluto proprietario da oltre venti anni e non in forza di convenzione, invocata solo da controparte per negare la propria legittimazione passiva.
Merita, invece, accoglimento il terzo motivo.
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454) ed alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).
La consegna del bene a seguito di preliminare da luogo a mera detenzione presupponendo un “comodato”, come da recente decisione delle S.U.(27 marzo 2008 n. 7930) e poichè la sentenza, a pagina sedici, deduce che il M. aveva ottenuto la disponibilità del bene da D.M.D., dopo il pagamento dell’intero prezzo, a seguito di compromesso, l’accoglimento del terzo motivo comporta la cassazione della sentenza sul punto ed il rinvio per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia per un nuovo esame e per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011