Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21520 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. III, 06/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 06/10/2020), n.21520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30989-2019 proposto da:

M.E., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACINTO

CORACE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 218/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. M.E., cittadino proveniente dalla Nigeria chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domandando:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dalla Nigeria a seguito di un’aggressione subita insieme al suo datore di lavoro che si era conclusa con la morte di quest’ultimo.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento M.E. propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Torino che rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. La Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 218 del 5 febbraio 2019 ha confermato la decisione di prime cure.

5. Detta pronuncia è stata impugnata per cassazione da E.M. con ricorso fondato su due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di “pronunciarsi sull’istanza di protezione avanzata dal ricorrente per il timore di subire un grave danno a causa della totale assenza di mezzi di tutela effettiva ed efficacia di protezione e tutela da parte delle istituzioni nigeriane in favore della generalità dei cittadini. La corte avrebbe omesso di consultare le fonti aggiornate e pertinenti alla specifica regione di provenienza del richiedente asilo come esplicitamente richiesto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”.

Il motivo è fondato per quanto di ragione. Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.

Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (Cass. 28990/2018) ed a Coi aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima) e non generiche.

Nel caso di specie il giudice del merito nel respingere la protezione sussidiaria ha fatto riferimento a Coi del 2016, quindi di ben tre anni prima rispetto alla data della sentenza.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento della censura con cui contesta il rigetto del riconoscimento della protezione umanitaria.

7. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, come in motivazione, assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, come in motivazione, assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA