Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2152 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2152 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 2119-2008 proposto da:
LAUDANI

ARMANDO

LDNRND29P27C351N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo
studio dell’avvocato D’ALESSIO ANTONIO, rappresentato
e difeso dall’avvocato FIACCAVENTO MARIO;
– ricorrente contro

2013
2547

COMUNE di BIANCAVILLA, P.IVA 80009050875, in persona
del Sindaco,

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI
187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO

Data pubblicazione: 31/01/2014

GIOVANNI,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

D’ALESSANDRO NICOL0′;

avverso la sentenza n.

controricorrente

1190/2006 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 23/11/2006;

udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato MARIO FIACCAVENTO difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21-1-1993 il Comune di Biancavilla proponeva opposizione
avverso il decreto emesso il 15-12-1992 dal Presidente del Tribunale di Catania con cui, su ricorso
dell’ingegner Armando Laudani, era stato ingiunto al suddetto Comune il pagamento della somma

progetto di ricerche idriche e di approvvigionamento di acque potabili.

A sostegno dell’opposizione il Comune di Biancavilla eccepiva in via preliminare l’incompetenza del
giudice adito, ritenendo competente un Collegio arbitrale in forza dell’art. 20 del disciplinare di
incarico allegato alla delibera della G.M. n. 95 del 25-2-1989; nel merito contestava la pretesa
avversaria deducendo che il professionista aveva ecceduto nell’incarico eseguendo prestazioni non
richieste.

Si costituiva in giudizio il Laudani chiedendo il rigetto della opposizione.

Il Tribunale di Catania con sentenza del 21-9-1992 rigettava l’eccezione di incompetenza del
giudice ordinario e confermava il decreto ingiuntivo opposto.

Proposta impugnazione da parte del Comune di Biancavilla cui resisteva il Laudani la Corte di
Appello di Catania con sentenza del 23-11-2006, in riforma della sentenza di primo grado, ha
revocato il suddetto decreto ingiuntivo.

Avverso tale sentenza il Laudani ha proposto un ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo
cui il Comune di Biancavilla ha resistito con controricorso; le parti hanno successivamente
depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1

di lire 194.447.308 oltre interessi e spese a titolo di compensi professionali per la redazione di un

Con l’unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
1421 c.c., 99-112 e 345 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la nullità della
delibera della G.M. n. 95 del 25-2-1989 con la quale era stato conferito all’esponente l’incarico
professionale di cui al disciplinare sottoscritto da entrambe le parti.

d’ufficio da parte del giudice, sostiene che tuttavia tale disposizione deve essere coordinata con i
principi generali del processo civile ed in particolare con quelli posti dagli artt. 99-12 e 345 c.p.c.;
orbene nella fattispecie la deduzione di nullità della sopra menzionata delibera (avanzata dalla
difesa avversaria per la prima volta in grado di appello), costituiva una domanda nuova, come tale
inammissibile, posto che l’unico contratto dedotto in lite e del quale si era dibattuta l’applicazione
era stato soltanto il disciplinare di incarico; pertanto la contestazione inerente alla delibera
suddetta aveva ampliato il “thema decidendum”, riguardando un atto amministrativo diverso e
distinto rispetto al contratto vero e proprio, seppure antecedente ad esso.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha rilevato che la pretesa creditoria avanzata dal Laudani nei confronti del
suddetto Comune non poteva fondarsi sul disciplinare di incarico allegato alla delibera della G. M.
in quanto esso risultava sottoscritto soltanto dal professionista e non anche dal legale
rappresentante dell’ente pubblico, requisito quest’ultimo indispensabile a determinare l’incontro
della volontà delle parti nella forma scritta richiesta “ad substantiam” per i contratti stipulati con
la P. A.; ha poi aggiunto che il suddetto disciplinare di incarico era nullo anche per la mancanza di
un regolare impegno di spesa nella delibera della G. M., come pure dedotto dall’appellante; infatti
la delibera n. 95 del 25-2-1989 della G. M. del Comune di Biancavilla conferiva all’ingegner Laudani
di redigere un progetto di ricerche idriche e di approvvigionamento di acque potabili, rinviando ad
2

Il Laudani, pur dando atto che ai sensi dell’art. 1421 c.c. la nullità può essere rilevata anche

un successivo atto deliberativo la liquidazione delle competenze tecniche spettanti al
professionista; essa si presentava pertanto illegittima in quanto adottata in violazione dell’art. 189
primo comma dell’Ordinamento Amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana, che
disponeva che “le deliberazioni dei Comuni e del Liberi Consorzi che importino spese debbono

Il giudice di appello ha quindi affermato che l’inosservanza di tali prescrizioni, stabilite da norme
imperative, aveva determinato la illegittimità della delibera suddetta che rendeva nullo il
contratto di affidamento dell’incarico professionale, con la conseguente inesistenza di un valido
rapporto contrattuale tra il professionista e l’ente pubblico nonché dell’obbligazione di pagamento
a carico di quest’ultimo.

Deve anzitutto premettersi che il ricorrente non censura la statuizione della Corte territoriale in
ordine alla mancata conclusione del contratto in oggetto tra le parti nella necessaria forma scritta
ed alla nullità della delibera menzionata per la ragione già enunciata; è poi opportuno rilevare,
relativamente alla pretesa illegittimità della declaratoria di nullità della delibera stessa in quanto
tale questione era stata sollevata soltanto in appello dalla controparte, che il Laudani, opposto nel
giudizio di primo grado e quindi avente la veste di attore sostanziale, aveva fatto valere il proprio
diritto al compenso in relazioni alle prestazioni professionali eseguite in favore del Comune di
Biancavilla in base al contratto asseritamente intercorso tra le parti; sulla base di tale premessa è
agevole osservare che il potere officioso del giudice di rilevare la nullità in materia di contratti
sussiste tutte le volte in cui l’esame della loro validità costituisca una, sia pure implicita, questione
pregiudiziale rispetto alla domanda, come nella ipotesi in cui sia chiesto l’adempimento del
contratto (come appunto nella fattispecie), non potendosi prescindere dall’accertamento della
validità ed efficacia del negozio posto a fondamento della pretesa (Cass. 28-5-2007 n. 12398; Cass.
21-12-2007 n. 27088; Cass. 27-4-2011 n. 9395).
3

indicare l’ammontare di esse ed i mezzi per farvi fronte”.

Conseguentemente è indiscutibile che nella fattispecie, avente ad oggetto una domanda del
Laudani di adempimento contrattuale, la Corte territoriale ha legittimamente esercitato il
predetto potere officioso, e tale conclusione vale a maggior ragione con riferimento al rilievo della
mancata sottoscrizione del disciplinare d’incarico da parte del legale rappresentante del Comune

addirittura privo del requisito dell’accordo delle parti di cui all’art. 1325 n. 1 c.c., e che quindi non
si era neppure concluso.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come
in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro
12.000,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 5-12-2013

Il Presidente

di Biancavilla, posto che il contratto invocato dal Laudani a fondamento della sua pretesa era

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