Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2152 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DAUNIA AMBIENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D,

presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato BATTIANTE CARMINE, giusta delega in atti.

– ricorrente –

contro

M.A., in proprio e nella qualità di esercente la patria

potestà sui figli minori D.S., D.C.

M., D.F., D.M., in qualità

di eredi di D.N., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABBRINI FABIO, che li

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 948/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/07/2007 r.g.n. 2874/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di D.N., proposta nei confronti della Dauniambiente, avente ad oggetto la declaratoria d’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla predetta società, di cui era dipendente con mansioni di autista.

Rilevava la Corte territoriale, per quello che interessa in questa sede, che erroneamente la società datrice di lavoro aveva considerato dimissionario il D. ex art. 27 del CCNL del settore, in quanto era risultato che il dipendente non era assente ingiustificato dal posto di lavoro per essere stato ristretto agli arresti domiciliari e per aver comunicato tempestivamente tale situazione alla società ivi recandosi accompagnato di sovraintendente di Polizia Patti che aveva eseguito l’arresto.

Nè,aggiungeva la predetta Corte, poteva ritenersi legittima la richiamata clausola del contratto collettivo non potendo questa, in caso di assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi di calendario,porre validamente per il lavoratore una presunzione di volontà risolutiva del rapporto di lavoro. Osservava, infine, la predetta Corte, che il decesso del D., intervenuto nelle more del giudizio di appello, segnava il dies ad quem del risarcimento del danno riconosciuto dal Tribunale.

Avverso questa sentenza la società ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.

Resistono con controricorso le parti intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società, deducendo violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, in relazione agli artt. 100 e 300 c.p.c. e art. 2118 c.c., formula ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se all’esito del decesso del lavoratore che aveva impugnato il licenziamento con azione giudiziaria il processo debba essere definito con decisione di cessazione della materia del contendere sia sulla domanda di reintegrazione sia sugli effetti risarcitori, ovvero se questi ultimi siano ritenuti dovuti e fino al momento del decesso”.

La censura non è fondata.

Invero, secondo giurisprudenza di questa Corte l’ordine di reintegrazione del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ex art. 18 dello Stat. lav. (L. n. 300 del 1970), costituisce una condanna (generica) del datore di lavoro all’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (e quindi ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto rappresentata, senza identificarsi con essa, dalla riattivazione del normale presupposto dell’esecuzione del rapporto) ed, altresì, contiene l’accertamento dell’inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto stesso al momento in cui è stato intimato;

accertamento questo che però non si estende anche ad intervalli di tempo successivi, sicchè l’ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al recesso datoriale restano condizionati alla permanenza del rapporto dopo il licenziamento e alla possibile incidenza di ulteriori (e successivi) fatti o atti idonei a determinare la risoluzione del rapporto stesso (V. per tutte Cass. 25 ottobre 1997 n. 10515).

Consegue che il decesso del lavoratore, intervenuto nelle more del giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 e successive modifiche, non determina la cessazione della materia del contendere, ma un fatto sopravvenuto idoneo a configurare la sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro che non fa venir meno, per il periodo precedente,la condanna, e quindi l’ordine di reintegrazione, del datore di lavoro all’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Con il secondo motivo la società, denunciando violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonchè art. 1421 c.c. e vizio di motivazione, pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:” se vi sia stato o meno vizio di ultrapetizione nella impugnata sentenza per aver la Corte di appello di Bari delibato ex officio la nullità dell’art. 27 CCNL del 2/8/95 per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazioni delle acque”.

La censura non coglie nel segno.

La sentenza impugnata risulta ancorata a due distinte rationes decidendi, autonome l’una dalla altra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: da un lato, all’affermazione che l’assenza del lavoratore non era risultata ingiustificata avendo egli comunicato tempestivamente alla società il suo stato di detenzione con la conseguenza che non trovava applicazione l’art. 27 del CCNL riferendosi questo all’assenza ingiustificata;

dall’altro, al rilievo della illegittimità di detta norma collettiva non potendo questa, in caso di assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi di calendario,porre validamente per il lavoratore una presunzione di volontà risolutiva del rapporto di lavoro.

Orbene è ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni accennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n. 24540).

Nel caso di specie la censure del ricorrente attiene esclusivamente alla affermata illegittimità della norma contrattuale e non investe, in alcun modo, la ritenuta inapplicabilità della norma collettiva che costituisce autonoma ratio decidendi sufficiente a sorreggere da sola il dictum.

La censura è, quindi, inidonea al raggiungimento del suo fine.

Con il terzo motivo la società, allegando violazione dell’art. 102 bis disp. att. c.p.p., articola il seguente quesito di diritto: “se nel caso di sentenza assolutoria del dipendente sottoposto a carcerazione preventiva sia o meno dovuta la retribuzione per il periodo tra il licenziamento e la riassunzione e se dovuta vada riconosciuta solo dal momento della concessa libertà personale”.

Il motivo è infondato.

Infatti, questa Corte ha chiarito che l’art. 102 bis disp. att. cod. proc. pen., nel prevedere che chi sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ovvero a quella degli arresti domiciliari ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione, presuppone che il licenziamento sia stato determinato in stretto rapporto di causalità con la detenzione, e cioè che il recesso del datore di lavoro sia fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello status custodiae del prestatore d’opera con la conseguenza che la citata disposizione non può dare titolo alla reintegrazione nel posto di lavoro qualora il licenziamento risulti, in via autonoma giustificato sulla base di elementi ulteriori rispetto alla mera assenza del lavoratore determinata da provvedimento cautelare (per tutte V. Cass. 1 aprile 2003 n. 4935).

Alla luce di tale principio va rilevato che nella specie non trattandosi di licenziamento fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello status custodiae, l’invocata norma non trova applicazione.

Inoltre, poichè la domanda fondata sulla citata disposizione ha ad oggetto fatti costitutivi diversi rispetto all’impugnativa del licenziamento per fatti disciplinari o per impossibilità sopravvenuta (Cass. 6 giugno 2008 n. 15070), la società ricorrente avrebbe dovuto, per correttamente investire questa Corte del relativo sindacato, precisare di aver sollevato tempestivamente e con quali modalità la questione dinanzi al giudice del merito.

Con la quarta censura la società, allegando violazione degli artt. 1218, 1362, 1463 e 1464 c.c. in relazione al CCNL del 2/8/95 per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazioni delle acque e travisamento dei fatto, prospetta il seguente quesito di diritto: “se nel caso di specie vi sia stato da parte del D. un inadempimento della prestazione lavorativa per impossibilità sopravvenuta; ovvero se le assenze dal servizio fossero da considerarsi comunque ingiustificate per omessa comunicazione dei motivi”.

Premesso che la censura va valutata alla stregua del quesito di diritto, così come formulato dalla parte, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420) e che difetta l’indicazione del fatto controverso, intesa quale sintesi (omologa al quesito di diritto) delle ragioni per le quali vi sarebbe il dedotto difetto della motivazione, rileva il Collegio che la censura non coglie nel segno.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge, infatti, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. La differenza tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 15499/04, 16312/05, 10127/06 e 4178/07).

Nella specie, tenuto conto che la Corte di appello accerta che l’assenza del d. è giustificata dallo stato di carcerazione tempestivamente comunicato al datore di lavoro, è evidente che la dedotta violazione di legge è marcata dalla contestazione delle valutazioni delle risultanze di causa ed impinge, quindi, nell’accertamento di fatto del giudice del merito e come tale è inidonea, anche in questo caso, ad assolvere alla sua funzione.

Vero è che viene dedotto anche il travisamento dei fatti, ma tale allegazione, ancorchè non accompagnata dalla indicazione del fatto controverso e pur a voler superare le perplessità circa l’ammissibilità della contemporanea deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione, si traduce sostanzialmente nel proporre una diversa lettura delle risultanze processuali,come tale inammissibile dinanzi al giudice di legittimità al quale non è conferito il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 2049.

Sulla base delle esposte considerazioni pertanto il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 28,00 per esborsi oltre Euro 3.000,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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