Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2152 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16011-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA; B.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2456/2014 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente era attinta da avviso di accertamento con recupero a tassazione di agevolazioni non dovute.

Per l’anno di imposta 2006 la contribuente aveva esposto in dichiarazione di aver applicato la disciplina agevolativa per le società sportive dilettantistiche con regime forfettario serer3 tassazione dei ricavi derivanti dall’attività istituzionale e un coefficiente di redditività del 3% sui ricavi derivanti da attività commerciali.

I militari accertavano invece che la contribuente non fosse iscritta al CONI, avesse tenuto in modo irregolare la scritturazione propria dei sodalizi sportivi, dimostrandone il carattere fittizio e strumentale al mero risparmio fiscale e che l’attività svolta fosse da ritenersi invece di natura commerciale piena, assimilabile ad un centro benessere.

2. Nel corso del primo grado, la contribuente produceva affiliazione a UISP che equivale a riconoscimento definitivo fino al 31 dicembre 2010 per espressa delibera CONI, parimenti prodotta in giudizio. Su questo argomento la CTP accoglieva il ricorso e tale sentenza era confermata in secondo grado nella contumacia della contribuente, sia motivando sulla predetta iscrizione, sia entrando nel merito degli adempimenti statutari, rilevando che il disordine scritturale potesse dar sorte a responsabilità societaria, restando privo di rilevanza fiscale.

Ricorre per cassazione l’Ufficio affidandosi ad unico motivo, mentre rimane intimata la contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il patrono erariale ricorre ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, comma 8, lett. c) e della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 18, nella sostanza lamentandosi che il giudice del gravame abbia ritenuto privo di rilevanza fiscale (ma fonte di mera responsabilità associativa) il mancato rispetto delle prescrizioni in ordine alla tenuta dei libri associativi ed il rilievo della prevalenza dell’attività economico – commerciale rispetto allo scopo associativo di promozione sportiva. In altri termini, la sentenza gravata non ha tenuto conto dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che ancora il beneficio fiscale ad un’effettiva attività associativa promozionale dei valori sportivi, troppo facile essendo l’elusione sulla mera affiliazione, per altro generalizzata, ad un sodalizio di respiro nazionale, poi appartenente alla galassia CONI. La concessione dei benefici fiscali può essere accordata quando emerga sia il profilo formale dell’affiliazione (che indica già un implicito riconoscimento ed esame a fini sportivi), ma anche il profilo sostanziale dell’aderenza dell’attività effettivamente svolta alla promozione sportiva dichiarata. Tale accertamento è mancato e la norma applicata sul solo presupposto formale.

Ed in fatti questa Corte ha ritenuto che le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (ora art. 148) si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto. In applicazione del principio è stata annullata la decisione che, senza motivare circa l’assenza di attività assembleare ed in particolare in ordine alla mancata convocazione e partecipazione degli associati all’assemblea, aveva riconosciuto detta esenzione ad una associazione sportiva dilettantistica individuando i fruitori delle relative attrezzature come soci e non come clienti (Cass., V, n. 32119/2018).

Il motivo è fondato, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato al giudice di merito perchè si adegui al superiore principio sancito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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