Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2152 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. III, 29/01/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 29/01/2021), n.2152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3800/2018 R.G. proposto da:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Francesco Ferroni e Daniela Milanesi, con domicilio eletto presso lo

studio del primo in Roma, Via Sabotino, n. 46;

– ricorrente –

contro

L.G.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Sabino Rascio,

con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 154,

presso lo studio dell’Avv. Bernadette Capizzi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2948/2017,

depositata il 27 giugno 2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 novembre

2020 dal Consigliere Dr. Emilio Iannello;

udita l’Avvocata Rosanna Serafini per delega dell’Avv. Francesco

Ferroni;

udito l’Avvocato Sabino Rascio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dr. Sanlorenzo Rita, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto da L.G.V. e in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso in data 17/12/2002 dal Tribunale di Nola, su ricorso della Navale Assicurazioni S.p.A., per il pagamento dell’importo di Euro 152.332,06, oltre interessi e spese del monitorio, preteso in rimborso di quanto dalla stessa versato in favore dell’Amministrazione finanziaria, Ufficio Iva di Napoli, quale fideiussore della L. s.a.s. di L.G., in virtù della sottoscrizione da parte del L.G. di un atto di coobbligazione, con il quale questi si era assunto tutti gli obblighi e gli oneri incombenti sulla predetta società.

L’opposizione proposta dall’ingiunto era fondata essenzialmente sul disconoscimento della sottoscrizione, ad esso apparentemente riconducibile, apposta all’atto di coobbligazione predetto. All’esito della c.t.u. grafologica, disposta dal primo giudice a seguito della tempestiva istanza di verificazione, il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, avendo ritenuto autentica la sottoscrizione.

2. Con l’interposto gravame l’appeliante insistette per la falsità delle firme apposte sull’atto predetto e propose querela di falso, la cui presentazione davanti al giudice competente fu autorizzata dalla Corte d’appello di Napoli che, conseguentemente, dispose la sospensione del procedimento.

Il giudizio di falso, introdotto davanti al Tribunale di Ferrara con atto notificato in data 8/6/2011, nella resistenza della compagnia assicurativa che ne eccepì preliminarmente l’inammissibilità, si concluse con sentenza del 21/7/2014, passata in giudicato, che, sulla scorta degli esiti della c.t.u. in quella sede disposta, accertò “la falsità della pattuizione speciale di garanzia”.

Riassunto quindi il giudizio d’appello” lo stesso si è concluso con la sentenza sopra richiamata (totalmente favorevole, come detto, all’ingiunto/appellante), avendo la Corte territoriale ritenuto che il predetto esito del giudizio incidentale di falso – la cui ammissibilità ha ribadito, nonostante la verificazione della autenticità operata in primo grado, in ragione del diverso ambito e delle diverse finalità che caratterizzano la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata – “si riflette, in maniera assolutamente decisiva, nel presente giudizio”.

3. Avverso tale decisione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste il L.G. con controricorso.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

In vista di tale adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c..

Fissata per la trattazione l’udienza pubblica del 24 marzo 2020, a causa del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ne è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo.

E’ stata quindi fissata l’odierna udienza pubblica, della quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e artt. 216,221 e 235 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la Corte d’appello:

– ammesso la querela di falso proposta dall’appellante nonostante avesse ad oggetto la sottoscrizione dell’atto di coobbligazione, la cui autenticità era stata già verificata nel giudizio di primo grado;

– conseguentemente autorizzato l’introduzione del giudizio di falso, in assenza dei presupposti di cui agli artt. 221 e 355 c.p.c. (per l’omessa indicazione delle prove e degli elementi di falsità);

– affermato la piena efficacia nel giudizio d’appello della sentenza resa dal Tribunale di Ferrara all’esito del giudizio di falso.

Richiamando il precedente di Cass. n, 4728 del 2007, sostiene che la querela di falso è inammissibile se proposta – come nella specie -al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento e/o la falsità materiale (con conseguente portata più ampia dell’esame svolto in sede di verificazione): presupposto nella specie insussistente.

2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso opposte dal controricorrente, quali qui di seguito sintetizzate.

2.1. Con la prima di esse si deduce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di valida (e comunque completa) impugnazione.

Sull’assunto che la Corte d’appello abbia deciso anche in ragione della conferma del percorso logico-argomentativo seguito dal primo giudice, si eccepisce che il ricorso non investe tale seconda autonoma ratio decidendi.

Deve di contro osservarsi che proprio l’assunto su cui poggia l’eccezione non è condivisibile.

Non può infatti dubitarsi che l’unica ed esplicita ratio decidendi della sentenza impugnata riposi sulla affermata ammissibilità della querela di falso proposta nel giudizio dii appello e, correlativamente, sulla ritenuta vincolatività degli esiti del relativo giudizio incidentale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e non anche su una autonoma rivisitazione del giudizio di verificazione della scrittura privata compiuto in primo grado.

In tal senso non può ritenersi sufficiente l’affermata fondatezza dei due motivi di appello (il cui contenuto viene descritto in sentenza come mirato a contestare “la valutazione operata dal giudice di primo grado delle risultanze istruttorie e della c.t.u. grafologica poste a fondamento della decisione”), essendo questa chiaramente ed esclusivamente motivata in ragione degli esiti del separato giudizio incidentale di falso, ritenuti vincolanti per effetto del giudicato formatosi sulla relativa sentenza.

Il ricorso coglie certamente tale unica ragione giustificativa della decisione e si sottrae pertanto alla esposta eccezione.

2.2. La seconda eccezione prospetta l’inammissibilità del ricorso in ragione della mera riproposizione di tesi difensive e per il mancato esperimento di tutele avverso pregressi provvedimenti.

Deve di contro osservarsi che il ricorso pone questioni di diritto che, quand’anche implicitamente decise in appello, sono certamente suscettibili di essere sottoposte al vaglio di legittimità.

Il provvedimento ammissivo della querela di falso, per la sua natura di ordinanza istruttoria, non può di per sè passare in cosa giudicata (v. Cass. n. 1110 del 22/01/2010).

Il vaglio sulla sussistenza dei presupposti della sua ammissibilità potrebbe ritenersi precluso dalla mancata impugnazione della sentenza che ha concluso il giudizio di falso se e in quanto il relativo giudicato possa ritenersi opponibile nel giudizio a quo: il che, però, costituisce per l’appunto il tema di merito posto al vaglio di questa Corte con il ricorso in esame e che peraltro la stessa sentenza resa dal Tribunale di Ferrara sulla querela di parte ha espressamente lasciato aperto, come si desume dallo stralcio che ne è trascritto in ricorso (v. pag. 10, in fine), con osservanza dell’onere di autosufficienza.

2.3. Con una terza serie di rilievi preliminari i resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e di regole redazionali.

Il ricorso si sottrae però anche a tale eccezione, essendo l’impugnazione chiaramente mirata a contestare la regola di giudizio applicata dal giudice a quo per ragioni di mero diritto, il cui vaglio non richiede l’esame (e quindi, prima ancora, la specifica indicazione nei termini richiesti dalla citata norma processuale) del documento richiamato.

Non vi è poi sovrapposizione di censure inconciliabili; il ricorso è chiaro e sufficientemente sintetico, conformemente allo spirito del Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il C.N.F. del 17/12/2015, la cui puntuale osservanza non è comunque assistita – come del resto precisato nella Nota 2 dell’atto medesimo – da alcuna sanzione processuale, fin quando almeno non si traduca anche nella violazione dei requisiti dettati dal codice di rito.

3. Venendo, dunque, all’esame del motivo d’impugnazione, giova muovere dal rilievo che il caso in esame è inedito, a quanto consta, nella giurisprudenza di legittimità e non si presta a essere pienamente sovrapposto a quello esaminato dalla pronuncia, richiamata in ricorso, di Cass. n. 4728 del 2007.

Le differenze, come si vedrà, sono tali da rendere il principio affermato da quel precedente (e da ultimo ribadito da Cass. 17/02/2020, n. 3891), bensì pertinente ma tuttavia insoddisfacente rispetto all’opera qualificatoria da compiere; ciò per limiti intrinseci a quel principio, che ne rendono necessaria una rivisitazione.

3.1. Ed invero, nel caso ad oggetto del menzionato precedente del 2007 era accaduto che, disconosciuta l’autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura (fideiussione) posta a fondamento della pretesa creditoria e disposta la sua verificazione con esito positivo, l’ingiunto opponente aveva proposto, già nel corso del giudizio di primo grado, querela di falso, che fu dichiarata inammissibile dal primo giudice con decisione confermata dalla Corte d’appello.

La S.C. si trovò, dunque, a decidere sulla correttezza, in iure, di tale valutazione di inammissibilità della querela di falso nell’ambito dello stesso giudizio nel quale era già stata disconosciuta la sottoscrizione apposta in calce al documento e operata la chiesta verificazione della autenticità.

La decisione, confermativa di tale valutazione di inammissibilità, venne motivata essenzialmente sulla base del rilievo che – ferma la differenza, morfologica e funzionale, tra i due rimedi (disconoscimento e querela di falso) e ferma la proponibilità della querela in qualunque stato e grado del giudizio, fino a quando la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, nondimeno – “non appare corretto sostenere che l’esercizio di tale facoltà resti libero e ne sia consentita la sperimentazione all’interno dello stesso processo anche quando sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, e la querela venga proposta per finalità pari a quelle con il primo perseguite”.

“Diversamente opinando – si legge nel menzionato arresto – la querela che fosse ammessa per impugnare la riferibilità verificata del documento a chi appare esserne autore potrebbe produrre insanabili contraddizioni all’interno dello stesso giudizio, nel quale al risultato della verificazione si opporrebbe quello derivato dall’esito della querela, eventualmente di segno contrario, sullo stesso oggetto della controversia”.

Così focalizzato il nucleo della decisione, ne appaiono evidenti i limiti.

Le ragioni a sostegno della valutazione di inammissibilità, infatti, a ben vedere, identificano il problema, ma non la soluzione. Ammettere la querela nel corso dello stesso giudizio nel quale è stata già disposta ed operata la verificazione potrebbe, certo, portare ad esiti contrastanti (ed il caso qui in esame lo dimostra); dire però che, per evitare tale possibile esito, la querela successiva non va ammessa significa rimuovere il problema ovvero risolverlo con l’attribuzione della prevalenza, sempre e comunque, alla verificazione, senza però fornire di ciò una spiegazione esauriente, che non sia il dato meramente cronologico della sua anteriorità rispetto alla proposizione della querela di falso.

Il principio, inoltre, non offre risposta al problema del pur ipotizzato possibile conflitto di decisioni, nel caso in cui la querela di falso, nonostante la supposta inammissibilità, venga comunque di fatto ammessa ed esiti in un giudizio di falsità del documento, passato in giudicato.

Non maggiori lumi offre il precedente di Cass. n. 3891 del 2020.

Anche in quel caso la Corte d’appello aveva confermato il giudizio di inammissibilità della querela di falso proposta in primo grado dopo che, disconosciuta la sottoscrizione in primo grado, si era dato corso al giudizio di verificazione con esito positivo.

La S.C. non ha fatto altro che confermare tale decisione di inammissibilità richiamando la massima di Cass. n. 4728 del 2007.

3.2. Il caso in esame pone, invece, H diverso problema (nei citati precedenti solo prospettato quale ipotesi da evitare) del conflitto tra giudizio di verificazione (disposto in primo grado con esito affermativo dell’autenticità della sottoscrizione) e giudizio di falso (ammesso nel corso dello stesso giudizio, in grado d’appello, e definito con sentenza, passata in giudicato, che di quella sottoscrizione accerta invece la falsità).

Come evidenziato nell’ordinanza interlocutoria della sesta sezione, si tratta in tal caso di stabilire se:

– nell’ambito delle valutazioni commesse alla Corte di appello ai sensi dell’art. 355 c.p.c. – che ineriscono, oltre che al riscontro dei presupposti di cui all’art. 221 c.p.c., comma 1, solo alla rilevanza del documento – possa/debba assumere rilievo (nel senso di escluderla) l’accertamento positivo dell’autenticità della sottoscrizione del documento giù operato in primo grado a seguito di istanza di verificazione ex artt. 214 e 220 c.p.c.; se cioè, il pregresso accertamento dell’autenticità all’esito di giudizio di verificazione, renda inammissibile la querela proposta, nello stesso giudizio, in grado d’appello;

– ove nondimeno la Corte d’appello, in tale contesto, autorizzi la presentazione della querela e questa, nel separato giudizio, esiti in un accertamento della falsità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato – come accaduto nella specie – quest’ultimo sia comunque opponibile nel giudizio di appello, indipendentemente dalla valutazione dell’ammissibilità della proposizione della querela incidentale.

4. La risposta ad entrambi i suesposti quesiti non può non discendere dal dato positivo.

Ai sensi dell’art. 221 c.p.c., comma 1: “la querela di falso può proporsi, tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudiizio, finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”.

Dispone poi l’art. 355 c.p.c.: “se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale”.

Dal collegamento tra le due norme si trae che la presentazione della querela in corso di causa è consentita in ogni stato e grado con il solo limite del giudicato sulla verità del documento.

Non altro limite si trae dalle norme e non può ritenersi consentito individuarlo in via pretoria, pena il contrasto con il diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.) e il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.) che impone che le forme, i tempi e le facoltà del processo siano stabiliti dalla legge.

Anche in grado d’appello, dunque, il giudice dovrà valutare -oltre alla rilevanza del documento, nella specie fuori discussione, ed oltre agli altri presupposti di cui all’art. 221 c.p.c., comma 2 – (solo) l’insussistenza di tale (unica) condizione impeditiva: giudicato pregresso sulla “verità del documento”.

“Verità del documento” è concetto che riguarda il contenuto estrinseco del documento e può, in tal senso, riguardare sia la genuinità della dichiarazione in esso contenuta (non viene in rilievo invece la veridicità della stessa, ossia la verità del suo contenuto intrinseco, contestabile con gli ordinari mezzi di prova), sia l’autenticità della sua sottoscrizione.

Il giudizio di verificazione (nel nostro caso incidentale, ma – va rammentato – può essere proposto anche in via principale: art. 216 c.p.c., comma 2) tende ad accertare (esclusivamente) la seconda (v. artt. 2700 – 2702 c.c.), ossia, l’autenticità della sottoscrizione.

L’esito di tale giudizio si conclude con un accertamento che, secondo l’opinione decisamente prevalente in dottrina e qui condivisa, ancorchè avente ad oggetto non un diritto ma un fatto (l’autenticità della sottoscrizione) e ancorchè, dunque, destinato ad operare solo sul piano processuale, è suscettibile di passare in giudicato.

La preclusione, dunque, cui fa riferimento l’art. 221 c.p.c. è da intendersi riferita anche al giudicato eventualmente formatosi sulla verificazione, ancorchè incidentale.

Per opinione unanime la verificazione dell’autenticità della scrittura, ancorchè accertata con forza di giudicato, lascia tuttavia ancora aperta la strada alla querela di falso se diretta a contestare (anche o esclusivamente) la genuinità della dichiarazione contenuta nel documento (ovvero se diretta a dimostrare il falso ideologico del documento).

Rispetto al giudizio di verificazione, infatti, la querela di falso si pone, come è stato detto, su un gradino superiore, poichè, oltre ad avere efficacia erga omnes, ha un oggetto più ampio dal momento che con essa si può (e si ha l’onere di) far valere anche le falsità ideologiche che concernono la dichiarazione e perchè può investire anche l’atto pubblico e la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata.

4.1. Può trarsi da queste considerazioni la risposta da dare al primo quesito, circa i limiti di ammissibillità della querela di falso in caso di operata verificazione.

La descritta disomogeneità strutturale e funzionale dei due giudizi (verificazione e falso) circoscrive parecchio le ipotesi in cui il giudicato sul primo può precludere l’ammissibilità del secondo, ma non le elimina del tutto.

Il giudizio di verificazione, in buona sostanza, precluderà la querela di falso solo se: a) abbia dato luogo all’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato; b) la successiva querela di falso (in via principale o incidentale) sia diretta esclusivamente a mettere nuovamente in discussione la (sola) autenticità della sottoscrizione.

La verificazione, per converso, non precluderà la querela di falso:

a) nel caso in cui l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione non sia passato in giudicato: e in tal caso la querela di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione;

b) nel caso in cui, pur essendo passato in giudicato l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione (principale o incidentale che sia), la querela di falso sia tuttavia proposta (anche o solo) al fine di accertare la falsità ideologica del documento.

Nessuna ragione testuale o logica consente invece di trarre dal sistema una preclusione alla querela di falso (riguardante la sola autenticità della sottoscrizione) discendente dal solo fatto dell’anteriorità del giudizio di verificazione, il cui esito positivo non sia ancora passato in giudicato. Nè si vede ragione per distinguere, in tal caso, a seconda che la querela sia proposta, incidentalmente, nel corso del medesimo giudizio nel quale si è già operata la verificazione ovvero, in via principale, in separato giudizio.

4.2. Ma alla luce delle esposte considerazioni può darsi risposta anche al secondo dei quesiti posti con l’ordinanza interlocutoria, circa la soluzione da adottare nel caso in cui l’inosservanza della regola dettata dall’art. 221 c.p.c. dia luogo ad eventuale conflitto di giudicati.

Si tratta, in buona sostanza, di chiedersi cosa succede se, nonostante la preclusione posta dall’art. 221 c.p.c. (la querela di falso non può proporsi se la verità del documento è stata accertata con sentenza passata in giudicato), la proposizione della querela sia, di fatto, ammessa e il relativo giudizio si concluda con un accertamento (quello della falsità della sottoscrizione), passato in giudicato, omogeneo ma opposto a quello del giudizio di verificazione (autenticità della sottoscrizione).

Occorre avvertire che tale questione si esamina qui solo per completezza di ragionamento, dal momento che, come appresso sarà detto, nella specie non è dato riscontrare il presupposto del passaggio in giudicato dell’accertamento compiuto in primo grado all’esito della disposta verificazione.

Reputa dunque il Collegio che, nell’ipotesi sopra detta, qui in astratto considerata, non sia utilmente invocabile il principio secondo cui “ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione questa che è consentita soltanto ove tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato” (v. Cass. 08/05/2009, n. 10623; 19/11/2010, n. 23515; 29/12/2011, n. 29580; 15/05/2018, n. 11754).

L’applicazione automatica di tale principio anche nell’ipotesi detta finirebbe con il trascurare la norma dell’art. 221 c.p.c., lasciandola senza sanzione.

Appare invece più coerente con tale previsione far discendere dalla improponibilità della querela anche l’inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull’esito della querela che, nonostante quella preclusione, sia stata di fatto ugualmente proposta ed ammessa nel giudizio nell’ambito del quale si era già proceduto alla verificazione con forza di giudicato (interno).

In altri termini ben può affermarsi che l’art. 221 c.p.c., nel sancire l’improponibilità della querela se la verità del documento è già stata accertata con sentenza passata in giudicato, pone anche una regola di preminenza di questo giudicato su quello che in ipotesi venga successivamente a formarsi sulla sentenza resa a conclusione del giudizio sulla querela di falso (proposta nonostante (e in violazione di) quella improponibilità).

4.3. Tirando le fila del ragionamento fin qui condotto deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto: “La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del val6re del documento limitatamente alla controparte o erga omnes.

“Nell’ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato; b) la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato.

“La querela è, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l’accertamento operato in sede di verificazione non è passato in giudicato; b) pur essendosi formato il giudicato sull’accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare (solo o anche) la verità del contenuto del documento.

“Ove, nonostante ricorrano le dette condizioni di inammissibilità, la querela di falso sia ugualmente, di fatto, ammessa ed esiti nell’accertamento della falsità della sottoscrizione, passato in giudicato, nel conflitto dei giudicati va data prevalenza a quello formatosi – anteriormente alla proposizione della querela – all’esito del giudizio di verificazione, sull’autenticità della sottoscrizione”.

5. Sulla scorta di tale principio può passarsi al vaglio del motivo di ricorso.

Nel caso in esame, come s’è già accennato, deve escludersi che l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione operata nel giudizio di primo grado all’esito della disposta verificazione sia passato in cosa giudicata.

Si trae, infatti, dalla sentenza impugnata (v. pag. 3) la seguente sintesi dei motivi di gravame proposti dall’odierno resistente:

“Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato il 21/5/2010, L.G.V. proponeva appello, censurando, con il proposto gravame, la stessa con due motivi di impugnazione inerenti all’erroneità della valutazione operata dal giudice di primo grado delle risultanze istruttorie e della CTU grafologica posta a fondamento della decisione. L’appellante reiterava le deduzioni già sviluppate in primo grado in relazione alla falsità della doppia firma apposta in calce alla “pattuizione speciale” da “ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza assicurativa n. 4105425/E della Navale Assicurazioni S.p.A., relativa al “contraente L. s.a.s. di L.G.” e proponeva, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., querela di falso di tale pattuizione, concludendo per l’accoglimento dell’appello, con la riforma della sentenza gravata e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa adozione dei provvedimenti ex artt. 222 e 355 c.p.c.”.

Non può dubitarsi che, in tali termini, il gravame fosse volto anzitutto a contestare l’esito del giudizio di verificazione e che abbia con ciò impedito la formazione di un giudicato sul relativo accertamento, non ostando a tanto che, al medesimo fine, l’appellante abbia contestualmente proposto anche querela di falso.

Del resto, nemmeno la ricorrente assume il contrario, mai postulando il passaggio in giudicato dell’accertamento dell’autenticità.

Nessun limite, pertanto, sussisteva alla proposizione della querela ancorchè nel corso del medesimo giudizio e correttamente la Corte territoriale l’ha ritenuta ammissibile.

Altrettanto correttamente, poi, la Corte ha ritenuto il relativo esito, in quanto coperto da giudicato, vincolante ai fini della decisione ad essa rimessa, essendo appena il caso di rilevare che tale vincolo di giudicato copre, privandole di fondamento, anche le questioni in questa sede riproposte dalla ricorrente, relative alla sussistenza degli altri presupposti di ammissibilità della querela (indicazione delle prove e degli elementi di falsità).

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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