Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2152 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2152 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 15260-2016 proposto da:
TRENITALIA SPA 05403151003, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FA RAVELLI

99, presso lo Studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIAI E, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARI BECCARLA 29,
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOID, ANTONIETTA
CORETTI, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

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-;174

Data pubblicazione: 29/01/2018

nonché contro
ARTUSI MARIA, ART USI LIVIO, ARTUSI ALFIERE), in qualità di
eredi del sig. Adriano Artusi Attivamente domiciliati in ROMA, VIA
AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che li

con trrolicorren ti

avverso la sentenza n. 588/2015 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 16/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
SPENA.

Ric. 2016 n. 15260 sez. ML – ud. 06-12-2017
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rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO VEGGIARI;

PROC. nr . 15260/2016 RG

RILEVATO
che la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 15.10-16.12.2015
nr. 588, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede (nr.
150/2013), che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società
TRENITALIA spa avverso il decreto ingiuntivo di condanna, quale
committente coobbligata solidale ex art. 29 comma 2, D. LGS. 276/03, al

ARTUSI, del TFR maturato in favore de cuius, lavoratore dipendente della
Pietro Mazzoni Ambiente spa;

che, per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale riteneva
l’inammissibilità, per tardiva allegazione dei fatti, delle deduzioni svolte in
udienza in ordine all’applicabilità all’appalto della diversa disciplina del
codice degli appalti pubblici (D. LGS 163/2006).
Affermava che l’obbligo di pagamento del TFR era rimasto a carico del
datore di lavoro anche per le quote maturate successivamente all’i gennaio
2007 benchè per le imprese con più di 50 dipendenti da tale data i relativi
accantonamenti, in mancanza di adesione del lavoratore alla previdenza
complementare, dovessero essere depositati presso il Fondo di Tesoreria
INPS.
Da ultimo, riteneva escluso il diritto di surrogazione della società
TRENITALIA, all’esito dell’assolvimento dei propri obblighi nei confronti dei
dipendenti dell’appaltatore, nei diritti spettanti al lavoratore per il
pagamento del TFR verso il Fondo di Garanzia dell’INPS;

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Trenitalia
s.p.a., affidando l’impugnazione a tre motivi , cui hanno opposto difese gli
eredi del lavoratore e l’INPS;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

che l’INPS ha depositato memoria
CONSIDERATO
che la società ricorrente ha dedotto:

1

pagamento in favore di MARIA, LIVIO e ALFIERO ARTUSI, eredi di ADRIANO

PROC. nr . 15260/2016 RG

– con il primo motivo: ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ, violazione e
falsa applicazione degli articoli 113 e 437 cod.proc.civ., dell’art. 29, comma
2, D. L.GS. 276/2003, dell’art. 118, comma sei , D.L.GS. 12 aprile 2006 n.
163, degli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, denunziando l’illegittimità della
sentenza sul rilievo che doveva ritenersi incontestato tra le parti il
presupposto di fatto, ritenuto dalla Corte di appello non dedotto

Ambiente di un contratto di appalto soggetto alle disposizioni del D.Lgs
163/2006, di cui TRENITALIA era soggetto destinatario; il divieto dei nova,
richiamato in sentenza, non era estensibile alle difese fondate su diversi
presupposti giuridici ma sui medesimi fatti. Il motivo attiene, altresì, alla
falsa applicazione del regime di solidarietà di cui all’art. 29 D. L.GS.
276/2003 in luogo delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, con
richiamo a Cass. 15432/2014.
Con lo stesso, in via gradata ( e con distinta articolazione di un
paragrafo 2) , si solleva questione di legittimità costituzionale della predetta
norma con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost;
– con il secondo motivo:

ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.,

violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi da 755 a 757, L.
296/2006, del D.M. 30 gennaio 2007 e dell’art. 29 D. LGS. 10 settembre
2003 n. 276, sostenendosi l’erroneità della decisione impugnata nella parte
in cui poneva a carico di TRENITALIA l’obbligo di pagamento del TFR
maturato dal lavoratore a far data dall’ 1.1.2007, pur gravando tale obbligo
sul Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e non sul

datore di lavoro-

appaltatore;
– con il terzo motivo: ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., violazione
e falsa applicazione dell’art. 1203 n. 3 cod. civ. e dell’art. 29 , comma due,
D. L.GS. 276/2003, sul rilievo che l’adempimento dell’ obbligo

ex lege da

parte del committente, coobbligato solidale, non poteva escludere il diritto
del predetto a rivalersi sul Fondo di Garanzia in surroga del lavoratore, in
applicazione dell’art. 1203 cod.civ.; che in via gradata, per l’ipotesi di
ritenuta operatività del regime di solidarietà anche per i crediti per cui è
previsto l’intervento del fondo di Garanzia, ha sollevato questione di

2

tempestivamente, della stipulazione tra Trenitalia spa e la Pietro Mazzoni

PROC. nr . 15260/2016 RG

costituzionalità ai sensi degli artt. 3 e 41 Cost. sotto il profilo della onerosità
della posizione dell’imprenditore committente, che sarebbe chiamato a
garantire un credito già assicurato dal Fondo di Garanzia, che resterebbe
invece irrazionalmente esonerato dal pagamento del dovuto pur avendo
ricevuto il relativo finanziamento dal datore di lavoro ;

che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso;

-quanto al primo motivo, deve rilevarsi— in continuità con i precedenti di
questa Corte ( Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, n. 10777,
Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2016, n. 10731) e con efficacia
assorbente rispetto alla questione della ritualità delle deduzioni formulate
per la prima volta in appello in ordine alla applicabilità del D. L.GS.
163/2006— che in materia di appalti pubblici la responsabilità solidale
prevista dall’art. 29, comma 2, del D.LGS. n. 276 del 2003, esclusa per le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a.,
società partecipata pubblica).
Nei citati precedenti si è evidenziato come per i soggetti pubblici la
esclusione della applicazione dell’articolo 29 D.Lgs. 276/2003 discenda
unicamente dalla previsione contenuta nell’articolo 1 dello stesso D.Lgs. e
non anche da una pretesa esaustività della disciplina degli appalti pubblici o
dalla incompatibilità tra le due suddette discipline. In questo senso la
disciplina del decreto legge 76/2013, articolo 9, comma 1— (secondo cui le
disposizioni dell’articolo 29, comma 2 del D.L.gs. 276/2003 non trovano
applicazione per le sole pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)— ha chiarito un
principio già immanente nel sistema.
La differente regolamentazione tra «aggiudicatori» privati ed
«aggiudicatori» pubblici non è sospettabile di illegittimità costituzionale, con
riguardo al rilievo della disparità di trattamento fra enti pubblici e privati
imprenditori ed alla limitazione di iniziativa economica di tali ultimi enti, per
l’aggravio connesso alla previsione di responsabilità ai sensi dell’art. 29 D.
L.GS. 276/2003. Quanto al primo profilo, sono state già evidenziate da

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che, invero:

PROC. nr . 15260/2016 RG

questa Corte le peculiarità delle due situazioni a confronto, che giustificano
la diversità delle discipline (v. da ultimo Cass. 10.10.2016 n. 20327),
osservandosi che nell’appalto privato il committente non incontra alcun
limite nella scelta del contraente laddove nelle procedure di evidenza
pubblica la tutela dei lavoratori è assicurata sin dal momento della scelta del
contraente. La diversità delle situazioni e degli interessi in rilievo giustifica

partecipazione pubblica rispetto a quella di altri operatori economici, privati
o pubbliche amministrazioni, in relazione alla peculiarità della loro
qualificazione giuridica, che li rende soggetti ad entrambe le discipline. In
relazione all’ulteriore profilo di incostituzionalità deve osservarsi come non
sia precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla
diversa natura dei committenti.

-quanto al secondo motivo, occorre premettere, come già precisato da
questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2016, n. 10354), con
orientamento qui condiviso, che l’onere probatorio del lavoratore che agisca
nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR
riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di
lavoro subordinato e dal contratto di appalto ( nel senso dell’impiego nei
lavori appaltati) e non anche l’effettivo versamento da parte del datore di
lavoro dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria ( a norma della L. n. 296
del 2006, art. 1, comma 756, seconda parte) . Il versamento dei contributi
al Fondo di Tesoreria costituisce, infatti, fatto estintivo della pretesa dei
lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore e, di conseguenza,
nei confronti della committente, obbligata solidale

ex lege;

rientra,

pertanto, nell’onere di allegazione e di prova a carico di quest’ultima, che lo
opponga in eccezione. L’art. 1 della I. 296/06 prevede, infatti, al comma
756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene
effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 «limitatamente alla
quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre
per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro».

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la posizione più onerosa prevista per gli imprenditori privati con

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Ne consegue che TRENITALIA spa non poteva limitarsi a sostenere il
proprio difetto di legittimazione passiva per le quote del TFR maturate dall’i
gennaio 2007 ma avrebbe dovuto allegare ( e provare) i versamenti al
Fondo di Tesoreria effettuati dalla società-appaltatrice (PIETRO MAZZONI
AMBIENTE spa).
Il motivo di ricorso non indica, come era necessario al fine della decisività

versamento dei contributi al Fondo di tesoreria (da parte del datore di
lavoro) . Piuttosto si limita a riproporre in questa sede la questione del
difetto di legittimazione passiva di TRENITALIA spa e sotto tale aspetto è
infondato.
– la questione posta con il terzo

motivo è stata affrontata nei

precedenti di questa Corte (cfr. Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544), qui
condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della
committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza dell’art. 29 d.lgs.
n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti
del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell’ «avente diritto dal
lavoratore», quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai
sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia
si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR
spettante ai lavoratori «o loro aventi diritto»).
Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla
legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo
per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della L. n. 297
del 1982; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore
verso il datore di lavoro-appaltatore, ex art. 1203, n. 3, cod.civ. Il dubbio di
illegittimità costituzionale è manifestamente infondato, giacchè, da un
canto, la garanzia offerta al lavoratore dal Fondo di cui alla legge 297/1982
non è incompatibile con l’ulteriore intervento del committente del datore di
lavoro insolvente, dall’altro, il committente può eccepire come fatto
estintivo del diritto del lavoratore nei propri confronti il versamento da parte
del datore di lavoro dei contributi dovuti al fondo di Tesoreria dell’INPS;

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della censura, le allegazioni compiute nelle fasi di merito circa l’effettivo

PROC. nr . 15260/2016 RG

che, pertanto, condividendo la proposta del relatore, il ricorso deve
essere respinto;

che le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in favore di
ciascuno dei controricorrenti come da dispositivo;

che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR 115
del 2002 nei riguardi del ricorrente;

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in favore dei controricorrenti ARTUSI in
euro 200 per spese ed C 2.500 per compensi professionali, oltre spese
generali al 15% ed accessori di legge ed in favore dell’INPS in euro 200 per
spese ed C 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
ed accessori di legge.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2017

PQM

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