Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2152 del 27/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14483/2015 proposto da:

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

H.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI

124, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI GIRELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato BRUNO GIUDICEANDREA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2015 della corte d’appello di trento sezione

distaccata di bolzano, depositata l’11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, non infirmata dalla memoria depositata dalla parte ricorrente.

2. La Corte d’appello di Bolzano, in parziale accoglimento dell’impugnazione svolta dall’INPS, ha revocato l’avviso di addebito per il pagamento dei contributi, in riferimento all’anno 2005, relativi alla disposta iscrizione alla gestione commercianti e confermato l’insussistenza dell’obbligazione contributiva per H.L., quale socio accomandatario della s.a.s. Merkur.

3. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione nella predetta Gestione, atteso che la mera attività di riscossione dei canoni di locazione era inerente al godimento dei beni immobili e non configurava esercizio di attività commerciale.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps, anche quale mandatario della S.C.C.I., con un solo motivo.

5. La parte intimata ha resistito con controricorso.

6. Con unico motivo del ricorso l’Inps denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, così come modificato della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e segg., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313, 2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; contesta che l’attività svolta dalla parte intimata fosse esclusa da quelle per le quali e prevista l’iscrizione alla Gestione Commercianti assumendo, al contrario, che la stessa possedeva carattere commerciale, così come si evinceva dalla visura camerale della società, della quale la parte intimata era l’unico socio accomandatario; inoltre, quest’ultima aveva solo allegato, senza darne prova, circostanze idonee ad escludere la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale da parte di società non costituita come società semplice. In sintesi, per l’INPS l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti per il socio accomandatario della s.a.s. sorge automaticamente in ragione della posizione rivestita all’interno della società, essendo l’accomandatario l’unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della s.a.s..

7. Il ricorso e qualificabile come manifestamente infondato, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità e dei principi affermati, da ultimo, dalle decisioni di questa Corte, sentenze nn. 17370 e 17643 del 2016, la cui motivazione si riproduce integralmente.

8. Invero, la difesa dell’istituto previdenziale pretende di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo, che non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della ratio decidendi, correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’attuale intimato, il quale si limitava a riscuotere i canoni degli immobili locati, cioè a goderne i frutti.

9. In concreto, secondo il condiviso ragionamento dei giudici d’appello, si trattava di un’attività non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione degli immobili concessi in locazione.

10. Il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.

11. Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1973, n. 160, art. 29, comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni c/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.

12. Quindi il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v., in tal senso, Cass. sez. 6-Lav., Ordinanza n. 3143 del 2013, richiamata da Cass. 17643/2016

13. Il principio di diritto ripetutamente espresso nelle più recenti decisioni di questa Corte è dunque il seguente: “ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, e della L. n. 45 del 1986, art. 3, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore” (Cass. n. 3835/2016, in continuità con i principi affermati da Cass., SU, 3240/2010).

14. Quanto alla specifica attività di mem riscossione dei canoni di un immobile affittato, in continuità con la decisione richiamata nel paragrafo che precede, si e da ultimo precisato che: “l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. 19 gennaio 2010, n. 845). Ciò in quanto l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti” (così Cass. nn. 17370, 17643, 23360, 23439 del 2016).

15. Nel ricorso all’esame vengono peraltro introdotti ulteriori elementi di critica avverso la sentenza impugnata, evocando circostanze di fatto che si assumono pacifiche tra le parti, oneri di allegazione e prova idonei a superare la presunzione legislativa che la società in oggetto svolgesse vera e propria attività commerciale, un preteso accordo simulatorio alla base del contratto societario (atto simulato) e relativi criteri di riparto degli oneri probatori che non si sono tradotti, rispettivamente, in puntuali mezzi d’impugnazione devoluti alla Corte di legittimità ovvero che non consentono di superare, quanto alle circostanze di fatto, profili di novità delle censure, puntualmente allegando l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e la puntuale devoluzione al giudice del gravame.

16. In conclusione il ricorso va rigettato.

17. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nell’interpretazione del progressivo assetto legislativo.

18. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive con formi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA