Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2152 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. III, 25/01/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15314/2020 proposto da:

Ubi Factor, Unione Banche Italiane per il Factoring Spa quale

cessionario credito, vantato da Istituto Figlie di Nostra Signora al

Monte Calvario, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via A. Vesalio, 22, presso lo

studio dell’avvocato Irti Natale, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Pellicano Saverio;

– ricorrente –

contro

Ausl Roma (OMISSIS), Istituto Figlie Di Nostra Signora Al Monte

Calvario Ospedale Cristo Re, Liquidazione Giudiziale Dei Beni

Istituto Figlie Di Nostra Signora Al Monte Calvario in persona

liquidatore: D.S.v., Regione Lazio;

– intimato –

nonché contro

Regione Lazio, elettivamente domiciliata in Roma Via Marcantonio

Colonna N. 27, presso lo studio dell’avvocato Avvocatura Regionale

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ciotola

Tiziana, ed all’avvocato Bianchi Adelmo;

– controricorrente –

nonché contro

Azienda Sanitaria Locale Roma (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma Via Livorno 6 presso lo studio dell’avvocato De Santis Guido,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alvarez De

Castro Valerio, e Russo Valentini Maria Rosaria;

– controricorrente –

nonché contro

Istituto Figlie Di Nostra Signora Al Monte Calvario Ospedale Cristo

Re, elettivamente domiciliato in Roma Via Virgilio 18 presso lo

studio dell’avvocato Gerosa Roberto, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Grisolia Carmine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32505/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 12/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1.- La società Ubi Factor, in qualità di cessionaria dei crediti vantati dall’Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, ente proprietario dell’Ospedale Cristo Re, ha agito nei confronti della Regione Lazio e della Asl Roma (OMISSIS), per il pagamento della somma di 37.815.089,29 di Euro, pretesa, per l’appunto, quale corrispettivo, in parte, del credito ceduto.

Per quanto interessa il presente giudizio, il fatto processuale può così essere riassunto.

Il Tribunale di Roma, in primo grado, ha riconosciuto in parte le somme dovute ad Ubi Factor condannando la Asl al pagamento di 27.795.727,10 Euro: questa sentenza è stata oggetto di appello principale sia da parte dell’Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, sia da parte della Asl che da parte di Ubi Factor e di appello incidentale da parte della Regione Lazio.

La Corte di appello di Roma, oltre a ritenere la legittimazione passiva della Regione Lazio anziché della Asl, ha riconosciuto una somma più o meno pari a quella decisa dal Tribunale, ma soprattutto, per quanto interessa il presente giudizio, ha ritenuto che la cessione della maggior parte dei crediti dall’istituto a Ubi Factor non era opponibile alla Regione Lazio, in quanto avvenuta dopo che la Regione stessa aveva pagato quei crediti al cedente, ossia all’Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario.

Con distinti ricorsi hanno proposto impugnazione contro questa sentenza sia Ubi Factor che la Regione Lazio: nel giudizio risultante dalla riunione si sono poi costituite le altre parti.

2.- Per quanto interessa il presente ricorso, La Corte di Cassazione, con decisione 32505 del 2019, ha dichiarato inammissibili terzo e quarto motivo del ricorso di Ubi Factor sostenendo che, quanto al terzo motivo, erroneamente Ubi Factor aveva denunciato omessa pronuncia, ex art. 112, c.p.c., quando invece si trattava di una omessa motivazione, e questa erronea indicazione rendeva inammissibile la censura; quanto al quarto motivo, premesso che a dispetto della rubrica, esso doveva intendersi non come censura di violazione di legge, bensì di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, la ricorrente non aveva indicato la localizzazione processuale di questo fatto, ossia l’atto del processo in cui il fatto omesso era emerso, né aveva la ricorrente dimostrato che fosse decisivo, vantando crediti del (OMISSIS) ed avendo, per contro, depositato documentazione del (OMISSIS).

3.- Ricorre Ubi Factor per revocazione di quest’ultima sentenza, attribuendole un errore di fatto nell’aver ritenuto che la circostanza di cui si lamentava l’omesso esame non era stata sufficientemente indicata dalla ricorrente quando invece lo era. Ubi Factor, inoltre, domanda che, revocata la sentenza per errore di fatto, il suo originario ricorso venga deciso nel merito con accoglimento del motivo dichiarato precedentemente inammissibile e dunque con riforma della sentenza della Corte di appello di Roma.

Resistono con controricorso la Asl Roma, la Regione Lazio e l’Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario la cui difesa e però sostanzialmente adesiva ai motivi di ricorso. Il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ratio della decisione impugnata.

4.- Ubi Factor, nel precedente ricorso per Cassazione, aveva osservato che la cessione del credito a suo favore era opponibile sia alla Regione che alla Asl, in quanto, al momento della cessione, i crediti ceduti non erano ancora stati soddisfatti. Ciò dipendeva da un particolare criterio di imputazione dei pagamenti che la stessa Regione Lazio si era imposta, con il Decreto della Giunta regionale n. 602 del 2004, in base al quale il pagamento dei crediti non era riferibile a quelli maturati quel mese stesso, ma era semmai riferibile ai crediti sorti nei quattro mesi precedenti con la conseguenza che, ad esempio, il pagamento effettuato ad (OMISSIS) non era relativo al credito maturato in quel mese, ma era relativo al credito maturato a giugno dello stesso anno e con l’ulteriore conseguenza che il credito ceduto ad (OMISSIS) non era ancora estinto, e non lo era certamente con il pagamento di (OMISSIS), in quanto quest’ultimo pagamento era diretto ad estinguere il debito di quattro mesi prima, mentre il credito di (OMISSIS), in ragione del criterio di imputazione dei pagamenti sopra citato, sarebbe stato pagato a (OMISSIS).

4.1.- Per far valere questa tesi, Ubi Factor aveva proposto due motivi di ricorso per Cassazione: il terzo ed il quarto, con i quali aveva prospettato un’ omessa pronuncia su tale sua eccezione (il metodo di pagamento era tale che i crediti che aveva comprato al momento della cessione non erano già estinti) e dunque violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della Corte d’appello di Roma, che non aveva affatto preso in considerazione questo ragionamento, oltre che violazione di legge nella misura in cui la stessa Corte d’appello aveva dato credito alla tesi opposta secondo cui il pagamento dei crediti non era sfasato ma era destinato ad estinguere quelli sorti nel mese stesso del loro pagamento, con la conseguenza che al momento della cessione essi erano stati già soddisfatti.

La Corte di Cassazione, nella precedente decisione qui oggetto di revocazione, ha ritenuto inammissibile il terzo motivo poiché non di omessa pronuncia doveva parlarsi ma semmai di omessa motivazione, ed ha altresì ritenuto inammissibile il quarto motivo dopo averlo qualificato non già come rivolto a denunciare una violazione di legge ma semmai l’omesso esame di un fatto controverso e rilevante: l’inammissibilità di quest’ultimo motivo è stato basata in quella decisione sulla circostanza che, avendo allegato Ubi Factor l’omesso esame di un fatto, non aveva però indicato dove questo fatto era processualmente emerso, né il modo in cui era emerso e soprattutto non aveva dato prova della sua decisività, avendo fatto la ricorrente riferimento a pagamenti o a metodi di pagamento del (OMISSIS) quando invece il suo credito era del (OMISSIS).

La fase rescindente.

5.- Con un unico motivo Ubi Factor denuncia un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la precedente pronuncia di questa Corte. La ricorrente prende atto della qualificazione del motivo di ricorso offerta dalla precedente decisione, che come si è detto ha qualificato il quarto motivo non già come contenente censura di violazione di legge bensì come contenente censura di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, e, come conseguenza di tale diversa qualificazione, ha ritenuto non sufficientemente descritto il fatto, o meglio, non indicato il luogo in cui tra gli atti processuali tale fatto era emerso, e soprattutto ha ritenuto non indicata la decisività del fatto stesso ai fini della decisione.

5.1.- Osserva, tuttavia, Ubi Factor che in realtà nel ricorso per Cassazione era chiaramente indicato l’atto del processo da cui questo fatto risultava, e tale atto era per l’esattezza l’atto di appello della Asl, nonché il prospetto dei pagamenti a quell’atto di appello allegato. Vale a dire che UBI Factor aveva, a fronte dell’atto di appello della Asl e dei prospetti di pagamento allegati, eccepito che quei pagamenti non erano estintivi del credito ma erano riferiti ai crediti maturati quattro mesi prima, ed aveva pertanto illustrato di conseguenza il criterio regionale sopracitato di imputazione dei pagamenti a favore delle strutture accreditate: inoltre la stessa Ubi Factor allega che nel ricorso per Cassazione precedente, ed esattamente a pagina 28, si era riferita ai pagamenti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), per dire che essi, in base al criterio stabilito nel (OMISSIS), non erano tali da aver estinto i crediti ceduti al momento della loro cessione.

Il motivo è fondato.

6.- Innanzitutto, la ricorrente denuncia correttamente un errore di fatto e non già di valutazione giuridica in quanto attribuisce alla decisione precedente di questa Corte di non essersi accorta che il fatto, del cui omesso esame ci si occupava, era in realtà indicato nella sua collocazione processuale nel precedente ricorso per Cassazione: non si attribuisce alla decisione precedente di avere erroneamente valutato o qualificato il fatto stesso, ma di non essersi avveduta che quel fatto, contrariamente a quanto assunto, era stato “localizzato” tra gli atti processuali di appello.

6.1.- Inoltre, dalle pagine 14 e seguenti del ricorso, risulta chiaramente che Ubi Factor aveva indicato l’atto processuale da cui emergeva quel fatto, e precisamente l’aveva indicato nell’atto di appello della Asl.

In secondo luogo, da quella stessa esposizione risulta altresì che anche la decisività del fatto emergeva dal precedente ricorso: l’esposizione del ricorrente mirava, attraverso il deposito dei documenti relativi all’anno (OMISSIS), che altro non erano se non i provvedimenti regionali che stabilivano il criterio di pagamento dei crediti come sfasato, ossia come riferito non già a quelli maturati in quel mese bensì a quelli dei quattro mesi precedenti, a dimostrare che questo sistema di imputazione valeva anche negli anni (OMISSIS) (OMISSIS) in cui erano maturati i crediti ceduti e dunque oggetto di giudizio.

Con la conseguenza dunque che avendo, nel ricorso precedente, indicato l’atto processuale da cui il fatto controverso emergeva (atto di appello della ASL), ed avendo altresì descritto la decisività di tale fatto (il criterio di pagamento indicato nella delibera del 2004 rendeva i crediti del (OMISSIS) e (OMISSIS) ancora non soddisfatti), la statuizione contenuta nella precedente decisione di questa Corte, secondo cui invece quelle indicazioni mancavano, costituisce errore di fatto che giustifica la revocazione.

La fase rescissoria.

7.- La revocazione per errore di fatto della precedente decisione di questa Corte impone, poiché v’e’ espressa domanda da parte del ricorrente, di pronunciare dunque nel merito del ricorso dichiarato inammissibile che viene qui riproposto con due motivi l’uno subordinato all’altro: con il primo la ricorrente censura la decisione di appello per omesso esame di un fatto rilevante, ed in ciò si adegua alla qualificazione della originaria censura fatta dalla precedente decisione della Corte e di conseguenza assume che di quel fatto la Corte d’appello non ha fatto esame alcuno.

In via subordinata, con il secondo motivo, qualora si dovesse disattendere la qualificazione della censura come fatta dalla precedente Corte, e ritenerla come censura invece di violazione di legge anziché di omesso esame, la società ricorrente assume che la decisione della Corte d’appello di Roma è viziata per violazione degli artt. 1193 e 1362 c.c., ed assume che la Delib. della Regione sul criterio di imputazione del pagamento avrebbe dovuto essere intesa come una dichiarazione fatta dal debitore ai sensi dell’art. 1193 c.c., per l’appunto, ossia una dichiarazione circa l’ordine dei debiti da estinguere, qualificazione che invece la Corte di Appello ha disatteso.

Il primo dei due motivi è fondato e comporta l’assorbimento del secondo. Infatti, ove si ritenga che, a differenza di quanto ritenuto dalla precedente decisione di questa Corte, nel grado di appello la società ricorrente aveva indicato un preciso fatto da cui risultava che i crediti azionati non erano affatto estinti al momento della cessione, e dunque erano opponibili al debitore ceduto, e ove si ritenga, come è necessario che sia, che quel fatto introduceva un tema di decisione, perlomeno sotto forma di eccezione, ne deve derivare che occorreva una pronuncia motivata su tale questione: invece, nella sentenza di appello non v’e’ riferimento alcuno a tale fatto, cosicché, alternativamente, la censura di omesso esame o quella di difetto assoluto di motivazione, entrambe contenute alternativamente nel primo dei due suddetti motivi del giudizio rescissorio, deve ritenersi fondata.

P.Q.M.

La Corte revoca la sentenza n. 32505/2019 di questa Corte, del 3/12 ottobre 2019, ed esaminato l’originario ricorso, accoglie il primo motivo della domanda rescissoria, dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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