Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21519 del 27/07/2021
Cassazione civile sez. III, 27/07/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 27/07/2021), n.21519
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34425-2019 proposto da:
B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio
dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTORE PROVINCIA DI TORINO;
– intimati –
avverso il provvedimento iscritto al R.G. n. 19526/2018 del GIUDICE
DI PACE DI TORINO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/1/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che:
con provvedimento emesso in data 3/4/2019, il Giudice di pace di Torino ha disposto, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, la proroga del periodo di trattenimento di B.I. presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “(OMISSIS)” di Torino, in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione emesso nei relativi confronti;
a sostegno del provvedimento impugnato, il Giudice di pace ha evidenziato come le motivazioni poste dalla Questura di Torino a fondamento della richiesta di proroga del periodo di trattenimento fossero fondate, essendosi la pubblica amministrazione attivata, presso le autorità diplomatiche sul punto già investite, ai fini della più sollecita acquisizione della documentazione indispensabile all’esecuzione del provvedimento di espulsione;
il provvedimento del giudice di pace è stato impugnato per cassazione da B.I., con ricorso fondato su due motivi;
nessun intimato ha svolto difese in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 5; della Direttiva CE 2008/115; degli artt. 24 e 111 Cost.; dell’art. 6, par. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per avere il giudice a quo disposto la proroga del trattenimento richiesta dalla Questura di Torino ad esito di un’udienza celebrata in assenza dell’interessato;
con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5; dell’art. 15, parr. 3 e 6 della Direttiva CE 2008/115, per avere il giudice a quo disposto la proroga del trattenimento in esame, in difetto dei relativi presupposti di legge;
il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza di ogni altra censura;
osserva sul punto il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2 e art. 28, comma 2, si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, cui rinvia l’art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito (cfr. Sez. 1 -, Sentenza n. 28423 del 07/11/2018, Rv. 651451 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12709 del 20/06/2016, Rv. 640098 – 01);
nel caso di specie, il giudice a quo ha erroneamente disatteso l’eccezione sollevata dalla difesa dell’interessato relativa alla mancata diretta partecipazione di quest’ultimo all’udienza di discussione della richiesta di trattenimento, ritenendo “sufficientemente garantito il diritto di difesa” per la presenza del difensore, e dunque non ritenendo di dover adottare alcun provvedimento inteso a consentire allo straniero di partecipare all’udienza e di essere sentito;
avendo il giudice di pace erroneamente disatteso la ridetta eccezione sollevata della difesa dell’odierno ricorrente – non potendo ritenersi sufficientemente garantito il diritto di difesa per la sola presenza del difensore, dovendo, viceversa, provvedersi per la partecipazione del diretto interessato, ai fini della sua audizione – la censura in esame deve ritenersi fondata;
sulla base di tali premesse, in accoglimento del primo motivo di ricorso (assorbito il secondo), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Giudice di pace di Torino, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia al Giudice di pace di Torino, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 25 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021