Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21519 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 25/10/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 25/10/2016), n.21519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13595/2011 proposto da:

COMUNE DI MONTESARCHIO, (OMISSIS), in persona del Vice Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 7, presso

l’avvocato GIUSEPPE ABBAMONTE (STUDIO TITOMANLIO ABBAMONTE), che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L., (c.f. (OMISSIS)), M.R. (c.f. (OMISSIS)),

C.C. (c.f. (OMISSIS)), C.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso l’avvocato

ANTONELLA TOMASSINI, rappresentati e difesi dagli avvocati SILVANO

TOZZI, ALESSANDRO PAGANO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 564/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MINGOIA EUGENIO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19.02.2008 al Comune di Montesarchio, G.L., M.R., C.F. e C.C. adivano la Corte di appello di Napoli per la determinazione dell’indennità dovuta per l’occupazione legittima della porzione di terreno in loro comproprietà, estesa mq 4654 salvo verifiche, occupazione protrattasi dal (OMISSIS), per la realizzazione di un parcheggio comunale. Con memoria del 25.07.2008 gli attori precisavano che l’esatta superficie occupata era di complessivi mq 7.508.

Con sentenza dell’11-23.02.2011 l’adita Corte di Napoli, nel contraddittorio delle parti, determinava l’indennità in questione per il periodo quinquennale di occupazione legittima, protrattosi dal (OMISSIS) (data dell’immissione in possesso) al (OMISSIS), in Euro 230.163,60, oltre interessi legali, applicando il criterio degli interessi legali calcolati sul valore venale del terreno, stimato in complessivi Euro 1.561.664,00 al (OMISSIS), data in cui veniva anche posta l’irreversibile trasformazione. Al riguardo, la Corte, rilevata preliminarmente la tardività del deposito delle comparse conclusionali del Comune convenuto e quindi delle allegate osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio, delle quali quindi reputava non doversi tenere conto nella decisione, recepiva le valutazioni dell’ausiliare, da cui riteneva emergere pure l’edificabilità del terreno di mq 7.508, dato che all’epoca dell’occupazione, in base al piano di fabbricazione vigente dal (OMISSIS), era incluso in zona URP (uso pubblico da reperire) e che le aree ad esso limitrofe in zone B residenziali di completamento, mentre solo successivamente, nel (OMISSIS), era stato urbanisticamente destinato a verde pubblico.

Avverso questa sentenza il Comune di Montesarchio, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 20-23.05.2011 a G.L., M.R., C.F. e C.C., che il 28.06.2011 hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Comune di Montesarchio denunzia:

“Violazione della L. 23 giugno 1865, n. 2359, artt. 71, 72 e 39 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 3. Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo per il giudizio”.

Il ricorrente si duole che il terreno occupato sia stato qualificato come edificabile.

2. “Violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22 bis, 43 e 50, errata applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per contraddittorietà ed erroneità della motivazione nonchè per difetto assoluto di motivazione per inosservanza degli elementi minimi previsti dall’art. 132 c.p.c., n. 4, quanto all’esposizione dei motivi di fatto e di diritto assolutamente carenti. Deduce essenzialmente che, quand’anche fosse reputato applicabile il criterio di computo dell’indennità di occupazione legittima introdotto dal TU espropriazioni n. 327 del 2001 (1/12), comunque la base di calcolo sarebbe stata erroneamente riferita al valore venale di area edificabile.

3. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa considerazione e motivazione sui fatti decisivi per il giudizio – Difetto di motivazione della sentenza”, relativamente alle dimensioni dell’area temporaneamente occupata, che si assume di estensione pari a mq 4.654, inferiore a quella determinata dai giudici di merito.

Il primo motivo del ricorso è fondato; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento degli altri due motivi del ricorso.

La Corte di merito ha determinato l’indennità di occupazione temporanea dovuta dal Comune Montesarchio per il periodo 1998-2003, considerando il terreno che ne era stato oggetto come edificatorio, malgrado la sua espressa destinazione urbanistica ad usi pubblici nel P.d.F. all’epoca vigente; ha in particolare privilegiato il fatto che le zone limitrofe fossero, invece, urbanisticamente classificate come B residenziali di completamento (e che solo successivamente al (OMISSIS) la zona fosse stata destinata a verde pubblico). In base a questo contesto ha, quindi, determinato il valore venale dei terreni recependo la c.t.u. che li aveva valutati in Euro 208 mq., valore al quale ha poi commisurato l’indennizzo da occupazione temporanea legittima.

Il Comune ricorrente a) ha trascritto la vicenda urbanistica della zona URP dove è ubicato l’immobile con il contestuale certificato urbanistico che confermava detta destinazione; b) ha sostenuto che in base a quella destinazione urbanistica la natura del suolo era comunque inedificabile, a nulla rilevando la destinazione delle aree vicine; c) ha ribadito tale qualifica anche al lume dell’art. 37 del TU espropriazioni, se reputato applicabile alla fattispecie.

In effetti, la ricognizione legale sulla natura del terreno occupato risulta essere stata erroneamente effettuata in base al non utilizzabile criterio dell’edificabilità di fatto, valorizzando la vicinanza a zone edificabili, mentre avrebbe dovuto trovare applicazione il tradizionale principio (cfr., tra le numerose altre e da ultimo Cass. n. 13172 del 2016; n. 11503 del 2014) secondo cui in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 359 del 1992 (ora recepito nel D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37), ha prescelto. quale unico criterio per individuare la destinazione urbanistica del terreno espropriato, quello dell’edificabilità legale, sicchè un’area va ritenuta edificabile solo ove risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, e non anche quando la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, che comporta un vincolo di destinazione preclusivo ai privati di tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello “ius aedificandi” connesso con il diritto di proprietà ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia.

Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo motivo, e cassare l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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