Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21519 del 20/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21519 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 9807-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013

contro

1977

TURINI ANTONIA, SALAMON LORENZA nq. di socie della
galleria

d’arte

contemporanea

in

liquidazione,

elettivamente domiciliate in ROMA VIA LUCREZIO CARO
62,

presso

FIORAVANTE,

lo

studio

dell’avvocato

CARLETTI

rappresentate e difese dall’avvocato

Data pubblicazione: 20/09/2013

ALLEGRO ENRICO giusta delega in calce;
– controricorrenti
nonchè contro

GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA MODERNA OSTUNI SRL IN
LIQUIDAZIONE;
– intimato –

MILANO, depositata il 01/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 52/2004 della COMM.TRIB.REG. di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Lombardia, con sentenza n. 52/5/04,
depositata 1’1.2.2005, ha rigettato proposto dall’Ufficio avverso

l’accertamento ai fini IRPEG ed ILOR relativo all’anno 1992,
nei confronti della “Galleria d’Arte Contemporanea e Moderna Ostuni S.r.l.”, già denominata “Il Gabinetto Salamon S.r.l.”. I
giudici d’appello hanno considerato che: 1) il gravame appariva
privo di motivi specifici d’impugnazione, perché si limitava a
riproporre le argomentazioni svolte in primo grado; 2) il giudice
di prime cure aveva esaminato correttamente le poste in bilancio,
rilevando la genericità delle affermazioni dell’Ufficio, non
supportate da documentazione certa.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
l’Agenzia delle Entrate, con due articolati motivi. Questa Corte
dopo aver rinviato il processo, ex art 3, co 2 bis, del DL n. 40 del
2010, ha disposto, con ordinanza del 10.7.2012, la rinnovazione
della notifica. Tale incombente è stato eseguito nei confronti
delle socie Lorenza Salamon ed Antonia Turini, dato che la
Società contribuente era stata, nelle more, cancellata dal registro
delle imprese. Le predette socie hanno depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, esaminata la ritualità dell’instaurazione
del rapporto processuale relativo al presente giudizio di
cassazione, sia in relazione alla tempestività della notifica del

j-/

la sentenza con cui la CPT aveva per gran parte annullato

ricorso che alla legittimazione processuale delle socie Salamon e
Turrini. 2. Sotto il primo profilo, risulta che il ricorso è notificato
a mezzo posta, con piego spedito il 17.3.2006 (non è noto

irrilevante, essendo la stessa spedizione avvenuta entro il
termine lungo di cui all’art. 327 cpc) ed indirizzato alla Società
contribuente, nella sua sede, e presso il procuratore costituito nel
domicilio eletto. 3. Consta che la prima notifica sia stata rifiutata
(cfr. relata del 22.3.2006), mentre la seconda non è stata
consegnata per irreperibilità del destinatario perchè trasferito
(cfr. relata del 27.3.2006). 4. L’ordine di rinnovazione della
notifica del ricorso, emesso da questa Corte il 10.7.2012, è stato
eseguito nei confronti delle socie Salamon e Turrini, in quanto la
Società è stata cancellata dal registro delle imprese il precedente
19.11.2009. 5. L’Agenzia ricorrente, con la memoria depositata
il 17.12.2009, ha affermato che le notifiche presso la sede
dovevano darsi “per eseguite”, perchè rifiutate dal destinatario.
Le controricorrenti hanno, per contro, negato la loro
legittimazione, non dovendo rispondere dei debiti fiscali della
Società, e non avendo alcuna veste in proprio, né partecipato ai
pregressi gradi di giudizio.
6. Così ricostruita la vicenda, va osservato che la notifica
del ricorso per cassazione alla parte personalmente (il rifiuto alla
ricezione da parte della stessa equivale a consegna a mani
proprie, ai sensi degli artt. 138, co 2, cpc) è nulla, in quanto

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quando consegnato all’Ufficiale Giudiziario, ma il dato è

l’atto avrebbe dovuto esser indirizzato al difensore costituito nel
giudizio d’appello (notifica che, come si è detto, non è andata a
buon fine), ma non è inesistente, ed è dunque sanabile in forza

seguito dell’ordine emesso ai sensi dell’art. 291 cpc (o anche
effettuata dal ricorrente di propria iniziativa, anticipando detto
ordine), senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda
posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Cfr.
Cass. n. 19702 del 2011; n. 9242 del 2004; SU n. 10696 del
2002).
7. La notifica è stata correttamente indirizzata nei confronti
delle socie, data la cancellazione della Società dal registro delle
imprese. 8. Con la recente sentenza n. 6070 del 2013, le SU di
questa Corte, proseguendo nell’indirizzo ermeneutico di cui alle
precedenti sentenze n 4060 e n. 4061 del 2010, hanno, infatti,
affermato i seguenti principi: a) a seguito della cancellazione dal
registro delle imprese di una società, si verifica l’estinzione della
società medesima, fatto che impedisce che la stessa possa
ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio; b) se
l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in
pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina
un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e
segg. cpc con possibile successiva eventuale prosecuzione o
riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei
soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cpc; c) qualora

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della rinnovazione della notifica disposta, come nella specie, a

l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia
verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più
stato possibile l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei

d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la
stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può
eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è
occorso.
9. Nel caso in esame, non era possibile far constare l’evento
interruttivo, perché intervenuto nel corso del giudizio di
cassazione, sicchè la rinnovazione della notifica, disposta agli
effetti di cui al punto 6., doveva esser indirizzata, così come è
stato fatto, ai soci. 10. Costoro, infatti, sono sempre destinati a
succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società
cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, fermo però
restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di
responsabilità riferito all’ammontare di quanto abbiano riscosso
in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 cc). Con la
conseguenza che ove tale limite di responsabilità dovesse
rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie
ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito
dell’interesse ad agire, ma non sulla legittimazione passiva del
socio medesimo (così Cass. SU n. 6070 del 2013, cit).
11. L’istanza di riunione del presente procedimento ad
altri pendenti tra le stesse parti, avanzata dalla ricorrente in seno

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riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena

alla memoria del 17.12.2009, va rigettata non ravvisandosi, né
essendo state prospettate esigenze (ad esempio, volte a garantire
l’economia dei giudizi, e ad escludere il rischio di formazione di

12. Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 36 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992,
dei principi generali in materia di sentenza, contenzioso e
appello tributario, deducendo che la sentenza è nulla perché
dotata di motivazione apparente, assolutamente inidonea a far
trapelare il ragionamento seguito dalla CTR. 13. Va, anzitutto,
rilevato che l’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza,
secondo cui “l’appello appare privo di motivi specifici
d’impugnazione”, piuttosto che esplicativa di una declaratoria
d’inammissibilità del gravame, costituisce una forma pleonastica
per ribadire l’infondatezza degli argomenti a sostegno della
ripresa svolti in prime cure e ribaditi coi motivi d’appello, tenuto
conto che dalla suddetta valutazione, come rileva la ricorrente, la
CTR non trae alcuna conseguenza, né in parte motiva né nel
dispositivo, ed, al contrario, procede a confermare, nel merito, la
sentenza di primo grado. 14. Procedendo alla sua valutazione, il
motivo è fondato. I giudici d’appello hanno concluso per
l’infondatezza della pretesa dell’Ufficio, relativa a cinque,
distinte, riprese (il ricorso avverso due delle originarie sette
riprese era stato rigettato dalla CTP) partitamente indicate in
seno al ricorso, sulla scorta della seguente motivazione “va

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giudicati contrastanti) per disporla.

ribadito nel presente contesto che il giudice di prime cure ben ha
esaminato e valutato le poste di bilancio rilevando la fondatezza
della tesi adombrata dal contribuente e la genericità delle

documentazione certa”.
15. Così motivando, la CTR si è, però, sottratta al dovere
di esporre le ragioni della decisione, vizio che comporta la
nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 2° co, n. 4,
c.p.c., e 118, 1°co, disp. att. c.p.c., che costituiscono attuazione
del principio costituzionale di cui all’art. 111 Cost., in virtù del
quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati (Cass. n. 13990/2003, n. 12114/2004). 16. Va, infatti,
ribadito che: a) la motivazione “per relationem” della sentenza
pronunciata in sede di gravame in tanto è legittima, in quanto -a
differenza che nel caso in esame- il giudice d’appello, nel
recepire la decisione di prime cure esprima, sia pure in modo
sintetico, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di
impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo
desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti
appagante e corretto (Cass. n. 15483/2008); b) ricorre il caso del
di difetto assoluto di motivazione o della motivazione apparente,
quando il giudice di merito apoditticamente neghi, come nella
specie, che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al
contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un
qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a

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affermazioni dell’Ufficio in quanto non supportate da

ESEN’IT I)
AI SENSI
N. 131 TAB. ALL

ALATBRIA TRIBUTARIA

specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo
risultato (Cass. n. 871 del 2009).
17. La sentenza va, in conclusione, cassata, restando

violazioni di legge ed insufficienza motivazionale, con rinvio
alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un
nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo,
cassa e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.

assorbito il secondo motivo, con cui sono state dedotte plurime

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