Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21518 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13290/2016 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVONAROLA, n.

39, presso lo studio dell’avvocato ALDO MONTINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO RUBECHI;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (P.I. (OMISSIS));

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, R.G. n. 9859/2015,

depositato il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli Nord, con il decreto reso nel proc. n. 9859 del 2016 (pubblicato il 13 aprile 2016 ma notificato il 19 successivo), ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl proposta, in relazione alla domanda di ammissione del proprio credito privilegiato, ai sensi dell’art. 2751-bis C.C., n. 1, dalla signora G.E., in quanto dipendente della società fallita, difettando ogni utile allegazione idonea alla ricostruzione del thema probandum per l’accertamento del credito dedotto.

Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice esclusa.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni. Il ricorso per cassazione, articolato in quattro mezzi, risulta inammissibile sotto una pluralità di profili: a) perchè non corredato della prova della richiesta di notificazione e della effettuata notificazione medesima (oltre che della comunicazione del decreto decisorio dell’opposizione allo stato passivo, L. Fall., ex art. 99, u.c., in copia autentica (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9987 del 2016)); b) perchè non censura adeguatamente ed in modo autosufficiente la ratio decidendi sul deficit di allegazioni rilevanti.

Alla sostanziale reiezione del ricorso, sia pure in forma di inammissibilità dell’impugnazione, non conseguono le spese processuali, non essendosi costituita la curatela intimata, ma solo l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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