Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21517 del 20/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21517 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 9798-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1975

TURINI ANTONIA, SALAMON LORENZA nq. di socie della
galleria

d’arte

contemporanea

in

liquidazione,

elettivamente domiciliate in ROMA VIA LUCREZIO CARO
62,

presso

FIORAVANTE,

lo

studio

dell’avvocato

CARLETTI

rappresentate e difese dall’avvocato

Data pubblicazione: 20/09/2013

ALLEGRO ENRICO giusta delega in calce;
– con troricorrenti nonchè contro

GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA & MODERNA SRL IN
LIQUIDAZIONE;
intimato

avverso la sentenza n. 53/2004 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 01/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Lombardia, con sentenza n. 53/5/04,
depositata 1’1.2.2005, confermando la decisione di primo grado,

Gabinetto Salamon S.r.1″, poi denominata “Galleria d’Arte
Contemporanea e Moderna – Ostuni S.r.l.”, a fini ad IRPEG ed
ILOR, anno 1993 e recuperato a tassazione più di un miliardo di
lire, per distinte voci relative a rimanenze iniziali e finali, a
sopravvenienze attive, e ad indeducibilità di interessi passivi. I
giudici d’appello hanno considerato che: 1) il gravame era privo
di motivi specifici d’impugnazione, limitandosi a riproporre le
argomentazioni svolte in primo grado; 2) l’accertamento si
fondava su presunzioni insufficienti avendo l’Ufficio recepito
solamente la segnalazione della GdF, senza svolgere
accertamenti autonomi; 3) la fattispecie rientrava “tra i contratti
con mandato a vendere posto che con la cessione del bene si
realizza l’atto di compravendita, in nome e per conto del
mandante”.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso
l’Agenzia delle Entrate. Questa Corte dopo aver rinviato il
processo, ex art 3, co 2 bis, del DL n. 40 del 2010, ha disposto,
con ordinanza del 10.7.2012, la rinnovazione della notifica,
incombente che è stato eseguito nei confronti delle socie Lorenza
Salamon ed Antonia Turini dato che la Società contribuente è
stata, nelle more, cancellata dal registro delle imprese. Le

i

ha annullato la rettifica del reddito dichiarato dalla Società “Il

predette socie hanno depositato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, esaminata la ritualità dell’instaurazione

cassazione, sia in relazione alla tempestività della notifica del
ricorso, che alla legittimazione processuale delle socie Salamon
e Turrini. 2. Il ricorso risulta notificato a mezzo posta, con piego
spedito il 17.3.2006 (non è noto quando consegnato all’Ufficiale
Giudiziario, ma il dato è irrilevante, essendo la stessa spedizione
avvenuta entro il termine lungo di cui all’art. 327 cpc) ed
indirizzato alla Società contribuente, nella sua sede, e presso il
procuratore costituito nel domicilio eletto. 3. Consta che la prima
notifica sia stata rifiutata il 22.3.2006, mentre la seconda non è
stata consegnata per irreperibilità del destinatario perchè
trasferito (cfr. relata del 27.3.2006) 4. L’ordine di rinnovazione
della notifica del ricorso, emesso da questa Corte il 10.7.2012, è
stato eseguito nei confronti delle socie Salamon e Turrini, in
quanto la Società è stata cancellata dal registro delle imprese in
data 19.11.2009. 5. L’Agenzia ricorrente, con la memoria
depositata il 17.12.2009, ha affermato che le notifiche presso la
sede dovevano darsi “per eseguite”, perchè rifiutate dal
destinatario. Le controricorrenti hanno, per contro, negato la loro
legittimazione, affermando di non dover rispondere dei debiti
fiscali della Società, e di non aver alcuna veste in proprio, non
avendo neppure partecipato ai pregressi gradi di giudizio.

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del rapporto processuale relativo al presente giudizio di

6. Così ricostruita la vicenda, va osservato che la notifica
del ricorso per cassazione alla parte personalmente (il rifiuto alla
ricezione da parte della stessa equivale a consegna a mani

l’atto avrebbe dovuto esser indirizzato al difensore costituito nel
giudizio d’appello (notifica che, come si è detto, non è andata a
buon fine), ma non è inesistente, ed è dunque sanabile, con
effetto ex tunc, in forza di rinnovazione disposta, come nella
specie, a seguito dell’ordine emesso ai sensi dell’art. 291 cpc (o
anche effettuata dal ricorrente di propria iniziativa, anticipando
detto ordine), senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda
posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (cfr.
Cass. n. 19702 del 2011; n. 9242 del 2004; SU n. 10696 del
2002).
7. La notifica è stata correttamente indirizzata nei confronti
delle socie, data la cancellazione della Società dal registro delle
imprese. 8. Con la recente sentenza n. 6070 del 2013, le SU di
questa Corte, proseguendo nell’indirizzo ermeneutico di cui alle
precedenti sentenze n 4060 e n. 4061 del 2010, hanno, infatti,
affermato i seguenti principi: a) a seguito della cancellazione dal
registro delle imprese di una società, si verifica l’estinzione della
società medesima, fatto che impedisce che la stessa possa
ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio; b) se
l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in
pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina

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proprie, ai sensi degli artt. 138, co 2, cpc) è nulla, in quanto

un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e
segg. cpc con possibile successiva eventuale prosecuzione o
riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei

l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia
verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più
stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei
riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena
d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la
stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può
eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è
occorso.
9. Nel caso in esame, non era possibile far constare l’evento
interruttivo, perché intervenuto nel corso del giudizio di
cassazione, sicchè la rinnovazione della notifica, disposta agli
effetti di cui al punto 6, doveva esser indirizzata, così come è
stato fatto, ai soci. 10. Costoro, infatti, sono sempre destinati a
succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società
cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, fermo però
restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di
responsabilità riferito all’ammontare di quanto abbiano riscosso
in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 cc). Con la
conseguenza che ove tale limite di responsabilità dovesse
rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie
ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito

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soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cpc; c) qualora

dell’interesse ad agire, ma non sulla legittimazione passiva del
socio medesimo (così Cass. SU n. 6070 del 2013, cit).
11. L’istanza di riunione del presente procedimento ad

memoria del 17.12.2009, va rigettata, non ravvisandosi, né
essendo state prospettate esigenze (ad esempio, volte a garantire
l’economia dei giudizi, e ad escludere il rischio di formazione di
giudicati contrastanti) per disporla.
12. Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 36 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, dei
principi generali in materia di contenzioso tributario, deducendo
che la sentenza è nulla perché dotata di motivazione apparente,
assolutamente inidonea a far trapelare il ragionamento seguito
dalla CTR. 13. Va anzitutto rilevato che l’affermazione T secondo
cui “l’appello appare privo di motivi specifici d’impugnazione”,
piuttosto che esplicativa di una declaratoria d’inammissibilità del
gravame, costituisce una forma pleonastica per ribadire
l’infondatezza degli argomenti a sostegno della ripresa svolti in
prime cure e ribaditi coi motivi d’appello, tenuto conto che dalla
suddetta valutazione, come rileva la ricorrente, la CTR non trae
alcuna conseguenza, né in parte motiva né nel dispositivo, ed, al
contrario, procede a confermare, nel merito, la sentenza di primo
grado. 14. Procedendo alla sua valutazione, il motivo è fondato.
La sentenza dà conto in narrativa (che occupa 4 delle 5 pagine,
di cui si compone) delle doglianze dell’Ufficio, fa riferimento a

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altri pendenti tra le stesse parti, avanzata dalla ricorrente con la

presunzioni insufficienti ed afferma trattarsi di un mandato a
vendere, quando il thema decidendum descritto a pagina due
riferisce che la ripresa a tassazione attiene a cinque, distinte, voci

attive, nonché ad indeducibilità di interessi passivi. 14. I giudici
d’appello hanno, insomma, concluso per l’infondatezza della
pretesa dell’Ufficio, omettendo, del tutto, di indicare la fonte di
detto convincimento in riferimento alle varie, distinte, riprese ed
alla relativa incidenza nella ricostruzione dell’imponibile, e
facendo, inoltre, riferimento ad un mandato con rappresentanza
alla vendita che non riguarda alcuna delle voci rettificate. 15. La
sentenza, priva delle argomentazioni atte a palesare le ragioni
della decisione, è nulla per violazione degli artt. 132, 2° co, n. 4,
c.p.c., e 118, l’co, disp. att. c.p.c., che costituiscono attuazione
del principio costituzionale di cui all’art. 111 Cost., in virtù del
quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati (Cass. n. 13990/2003, n. 12114/2004), non apparendo
sufficiente il mero recepimento della decisione di prime cure,
tenuto conto dell’indirizzo di questa Corte (Cass. n.
15483/2008), secondo cui la motivazione per relationem della
sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima, quando -a
differenza che nel caso in esame- il giudice d’appello, nel far
proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in
modo sintetico, le ragioni della conferma in relazione ai motivi
di impugnazione proposti, in modo che il percorso

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relative ad abbattimento di rimanenze iniziali, a sopravvenienze

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argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due
sentenze risulti appagante e corretto.
16. La sentenza va cassata, restando assorbito il secondo

insufficienza motivazionale, con rinvio alla CTR della
Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame del
merito e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
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La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo,
cassa e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.

motivo, con cui sono state dedotte plurime violazioni di legge ed

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