Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21517 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. II, 18/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 18/10/2011), n.21517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE PARMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato

ROSSI ADRIANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LAVANDERIA MODERNA DI GIUFFREDI ANNAMARIA & C SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 249/2005 del GIUDICE DI PACE di LANGHIRANO,

depositata il 01/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato ROSSI Adriano, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Parma propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro Lavanderia Moderna di Giuffredi Anna Maria e C snc, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del GP di Langhirano n. 249/05 che, dichiarata la contumacia del Comune per irregolare costituzione e, conseguentemente non dedotta l’eccezione di incompetenza per territorio, ha accolto l’opposizione a verbale n. 23810/2004V della P.M. di detto comune per mancata contestazione immediata perchè la pattuglia era impegnata in altra contestazione e la strada non risultava in alcun decreto prefettizio.

Si denunzia col primo motivo violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e dell’art. 83 c.p.c. per essere stato considerato non costituito il Comune con memoria a firma del comandante della P.M.;

col secondo della L. n. 689 del 1981, art. 22 e dell’art. 204 bis C.d.S. perchè doveva essere dichiarata la eccepita incompetenza territoriale del GP di Langhirano. essendo inderogabilmente competente il GP di Parma, col terzo dell’art. 142 C.d.S., dell’art. 383 reg. C.d.S. etc. circa la mancata contestazione immediata. Le censure sono fondate.

1) Nella speciale procedura di opposizione a verbale l’amministrazione può difendersi con lo stesso organo che ha emanato l’atto, senza possibilità di sindacato.

Il funzionario comunale sta in giudizio senza autorizzazione in forza della sola qualifica, qui non contestata; ciò in conformità del principio secondo cui la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume, costituendo, un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che non può essere messa in discussione in giudizio, ove, come nella fattispecie, non sia sorta alcuna contestazione al riguardo (Cass. 17 luglio 2001 n. 9710).

2) Il GP era tenuto a dichiarare anche di ufficio l’incompetenza per territorio e non poteva considerare non costituito e contumace il Comune.

3) Questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n. 24066, 21.6.01 n. 8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, età).

L’art. 384 reg. att. C.d.S. identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo. La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.

Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore.

Donde l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza ed il rinvio al GP di Parma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, al GP di Parma.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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