Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21517 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5938/2016 proposto da:

MALINA S.R.L. in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO BRUNI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PATRIZIA MASSA;

– ricorrente –

contro

ZILCO 2 S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 536/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 18/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza n. 536 del 2015 (pubblicata il 15 luglio 2015), ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da Malina srl, la quale era rimasta parzialmente soccombente nel giudizio di concorrenza sleale, svoltosi contro la Zilco due srl, atteso che “se si confrontano le motivazioni della sentenza appellata con le contestazioni sollevate nell’atto di appello e con le conclusioni ivi formulate emerge, con tutta evidenza, che lo stesso non è stato redatto in modo conforme alla disposizione del novellato art. 342 c.p.c.”.

La ricorrente assume l’errore di diritto e di omessa motivazione compiuto dal giudice di appello.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni adesive della parte ricorrente.

La seconda doglianza del ricorso, in particolare, costituente la ragione più liquida proposta, è anche manifestamente fondata non emergendo dalla motivazione, al di là di generiche affermazioni circa la non conformità dell’atto alle disposizioni di legge, le ragioni della inammissibilità (peraltro, risultando – per quanto in modo disordinato e con sequenza successiva formulate, in modo percettibile, le censure (non esaminate dal giudice di merito) sulla illogicità della motivazione della sentenza di primo grado (p. 11), sul deficit probatorio avversario, sulla lacunosa ed errata ricostruzione dei fatti (p. 12) e sulla quantificazione dei danni).

Di conseguenza: il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa, anche per spese di questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.

PQM

 

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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