Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21516 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 25/10/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 25/10/2016), n.21516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.L., S.C., Elettivamente domiciliate in

Roma, via Alberto Caroncini, n. 2, nello studio dell’avv. Ottavio

Grandinetti, che le rappresenta e difende, giusta procure speciali

in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROSOLINI, Elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle

Belle Arti, n. 6, nello studio dell’avv. Andrea Palazzolo

rappresentate e difese dall’avv. Guglielmo Rustico, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA,

Elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte

di Cassazione; rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Angelico,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 1403,

depositata in data 8 novembre 2011, resa nel proc. n. 588/89;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

marzo 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per le ricorrenti l’avv. Grandinetti;

udito il P.M., nella persona del Sost. Procuratore Generale dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del quinto

motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l – La Corte di appello di Catania, pronunciando sull’opposizione alla stima relativa alle indennità di espropriazione e di occupazione temporanee avanzate da M.L., quale erede di S.F. e da S.C., erede di S.A., in relazione alla sottoposizione a procedimento ablativo di un terreno nel Comune di (OMISSIS) per la realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare, ha in primo luogo escluso la legittimazione passiva dell’IACP della Provincia di Siracusa ed ha dato atto della definizione, con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Siracusa in data 24 marzo 2005, del giudizio intrapreso dalle stesse attrici sulla base della natura illegittima della medesima occupazione, esclusa da detto tribunale, dichiaratosi incompetente in merito alla determinazione delle indennità relative alla legittima procedura espropriativa.

1.1 – Nel merito, la corte territoriale ha ritenuto di disattendere le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio all’uopo nominato, il quale aveva attribuito al terreno un valore unitario di lire 200.000 al mq con riferimento al 2 maggio 1989, data del decreto di espropriazione, in netto contrasto con le deduzioni delle stesse attrici e del loro consulente di parte, che avevano indicato valori nettamente inferiori, e, comunque, all’esito di un’applicazione non corretta tanto del metodo c.d. di trasformazione, quanto di quello comparativo, non essendo state indicate, relativamente al secondo, le fonti dei dati acquisiti tramite “informazioni”.

1.2 – La sentenza impugnata ha quindi individuato il valore unitario del terreno sulla base della consulenza tecnica d’ufficio espletata nell’ambito dei giudizio già svoltosi davanti al Tribunale di Siracusa; valore determinato all’esito di un esame di atti di compravendita stipulati nel medesimo periodo e relativi ad aree ricadenti nella medesima zona, peraltro corrispondente al risultato raggiunto, attraverso il sistema analitico, da altro consulente nominato nell’ambito di quello stesso giudizio.

Sulla base di tale parametro, pari a Lire 25.000 a mq, il valore di mercato del terreno è stato determinato in Lire 103.875,000, pari ad Euro 53.647,00, ordinandosene il deposito, al netto di quanto già versato ed esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, con gli interessi in misura legale dalla data del decreto di espropriazione.

1.3 – L’indennità di occupazione è stata determinata sulla base degli interessi legali sulla somma sopra indicata, da calcolarsi per ogni anno di occupazione legittima.

1.4 Per la cassazione di tale ricorso le sig.re M. e S. propongono ricorso, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso il Comune di Rosolini e l’IACP della Provincia di Siracusa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo si deduce omessa, ovvero insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la corte territoriale utilizzato la consulenza depositata dall’ing. P.G. in data (OMISSIS), e quindi, fondata su valori non attuali, sia perchè anteriori alla nota pronuncia della Corte costituzionale n. 348 del 2007, sia perchè relativi ad atti di cessione, influenzati dalla condivisione, da parte degli espropriati, dell’indennità offerta, sia perchè risultanti da atti pubblici di compravendita, nei quali le parti, per ragioni di natura fiscale, avevano interesse a dichiarare prezzi inferiori rispetto a quelli reali.

2.1 – Con il secondo mezzo il vizio motivazionale viene denunciato tanto in relazione alla valutazione critica effettuata dalla corte territoriale in merito alla consulenza tecnica redatta dal dott. Areddia nel giudizio concernente la determinazione dell’indennità, quanto in merito a specifiche carenze dell’elaborato dell’ing. P., che non avrebbe specificato i criteri per la quantificazione dei costi inerenti alle opere di urbanizzazione, sia in relazione all’omessa acquisizione degli allegati all’elaborato dello stesso ing. P..

2.2 – Con la terza censura il vizio motivazionale viene prospettato in relazione sia all’omessa considerazione delle deduzioni delle attrici, sia per la pretermissione del dato inerente a una diversa valutazione di un suolo limitrofo, di proprietà delle stesse e parimenti espropriato, nell’ambito di un giudizio conclusosi con sentenza definitiva.

2.3 – Con il quarto motivo, deducendo violazione dell’art. 115 c.p.c. ed omessa motivazione, si lamenta il rigetto delle reiterate richieste di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

2.4 Con l’ultimo mezzo si denuncia vizio motivazionale e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla statuizione con la quale le spese di consulenza sono state poste a carico delle attrici.

3. I primi quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente correlati, sono in parte inammissibili, ed in parte infondati.

3.1 – Quanto al primo profilo, deve considerarsi che nel ricorso non sono riportate, nella loro integralità, le premesse e le argomentazioni delle consulenze richiamate, ragion per cui, a cagione di tale inosservanza del principio di autosufficienza, questa Corte non è in grado di effettuare una valutazione completa delle critiche svolte, soprattutto sotto il profilo motivazionale, alla decisione impugnata.

3.2 – Di certo, la parte “destruens” della decisione impugnata, con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità delle conclusioni cui era pervenuto il consulente d’ufficio nominato dalla stessa Corte d’appello, dott. A., appare sorretta da congrua e condivisibile motivazione. Infatti, a prescindere dall’argomento, “ad abundantiam”, secondo cui il valore considerato da tale tecnico risultava superiore a quello indicato dalle stesse attrici e dal loro consulente di parte (ragion per cui i rilievi inerenti a tale aspetto non assumono decisiva rilevanza), la critica fondata sull’utilizzazione, nell’ambito del c.d. metodo analitico ricostruttivo, dell’indice fondiario, trova riscontro nel costante orientamento di questa Corte a tale riguardo (Cass., 22 marzo 2013, n. 7288; Cass., Sez. un., 14 maggio 2010, n. 11729; Cass., 29 novembre 2006, n. 25363), al pari di quella relativa all’invalidità del metodo di stima comparativo applicato senza l’indicazione di specifici elementi di riferimento (Cass., 28 gennaio 2010, n. 1901; Cass., 8 giugno 2007, n. 13428).

3.3 – Quanto all’adesione alle conclusioni della consulenza tecnica espletata nell’ambito del giudizio, concernente la natura risarcitoria della pretesa, già svoltosi fra le stesse parti, deve richiamarsi il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse Cass., 20 gennaio 2015, n. 840; Cass. 7 maggio 2014, n (Ndr: testo originale non comprensibile) 14 maggio 2013, n. 11555; Cass., 2 luglio (Ndr: testo originale non comprensibile), n. 11426).

3.4 – Nè colgono nel saegno i rilievi inerenti alla mancata (Ndr: testo originale non comprensibile) di detta relazione: (Ndr: testo originale non comprensibile) come emerge dalla decisione impugnata si trattava di documentazione (Ndr: testo originale non comprensibile) stesse attrici, ciò che rileva è (Ndr: testo originale non comprensibile) dei dati richiamati ai fini dell’applicazione del metodo sintetico-comparativo, nella specie non contestata. La corte di appello, in proposito, ha dato atto che “il consulente tecnico d’ufficio, nell’ambito della stima sintetico comparativa, è pervenuto a stimare il terreno in un importo pari a Lire 25.000 a mq facendo riferimento alla documentazione prodotta dalle stesse attrici e avente ad oggetto atti di compravendita stipulati nel periodo in esame per terreni ricadenti nella stessa zona e ciò dopo averne dettagliatamente messo in luce gli elementi di analogia e diversità”.

3.5 – Alla luce di quanto testè evidenziato, l’anteriorità del deposito di detto elaborato rispetto alla decisione della Corte costituzionale n. 348 del 2007 non assume alcun rilievo, posto che – come non è contestato il risultato della ricerca consiste nell’individuazione del valore di mercato del terreno. Giova poi richiamare il principio, già affermato da questa Corte (Cass., 21 febbraio 2014, n. 4187; Cass., 16 marzo 2012, n. 4210), secondo cui, in tema di indennità di espropriazione, il metodo sintetico-comparativo si risolve nell’attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili omogenei, con riferimento tanto agli elementi materiali, quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili, quanto alla condizione giuridica. Ne consegue che, nell’individuazione degli immobili con caratteristiche affini, l’esigenza di omogeneità richiede il motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati, senza che assuma rilievo la fonte da cui i valori sono tratti, potendosi trattare anche di cessioni volontarie di terreni limitrofi di proprietà dello stesso espropriato, purchè il giudice di merito, al fine di determinare l’importo dovuto a titolo di indennità di esproprio, desuma dagli atti riguardanti la procedura approdata alla cessione volontaria gli elementi di valutazione del fondo, salve le correzioni aggiuntive imposte dalla logica espropriativa.

Mette conto di aggiungere che il riferimento all’inattendibilità dei dati per essere stato il prezzo delle compravendite simulato per ragioni di natura fiscale si fonda su un’illazione del tutto indimostrata e che, quanto al valore accertato in altro giudizio, richiamato nel terzo motivo, non sono state compiutamente allegate le circostanze deponenti nel senso della omogeneità fra i due fondi.

3.6 – Una volta confermata la legittimità e la correttezza del metodo sintetico-comparativo di valutazione del fondo espropriato da parte della sentenza impugnata, le critiche relative alle conclusioni raggiunte con il metodo analitico-ricostruttivo (richiamate ai soli fini di confortare i risultati già acquisiti) appaiono prive di decisività (cfr. Cass., 31 maggio 2007, n. 12771), tanto più che esse appaiono generiche e viziate dalla già evidenziata inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso.

Tutte le altre doglianze rivolte a contestare le scelte, anche di natura processuale, compiute dalla Corte territoriale si concretano in una sostanziale istanza di revisione delle stesse, nonchè in un non consentito sindacato sulla valutazione delle risultanze probatorie rientrante nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, laddove si ritiene sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso.

3.7 – Non può, in particolare, condividersi la censura concernente il sostanziale rigetto dell’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, che – secondo il prevalente orientamento di questa Corte – costituisce un potere discrezionale del giudice, non sindacabile in questa sede, neppure sotto il profilo motivazionale (Cass., 30 giugno 2014, n. 14774; Cass., 19 luglio 2013, n. 17693; Cass., 24 settembre 2010, n. 20227).

4 – Meritevole di accoglimento appare il quinto motivo: la Corte di appello, che ha applicato il principio della soccombenza relativamente alle spese di lite, ha immotivatamente derogato dallo stesso in relazione a quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio, che a tale principio, nei rapporti fra le parti, non si sottraggono (Cass., 15 settembre 2008, n. 23586): così facendo, per altro, ha violato il principio secondo cui non è consentito condannare la parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali.

5 – La sentenza impugnata, quindi, va cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, nel senso che le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio vanno poste a carico del Comune di Rosolini.

6 – Applicati i principi di cui all’art. 91 c.p.c. e segg., va confermato il regolamento delle spese processuali, quanto al giudizio di merito, come effettuato nella decisione impugnata, mentre quanto al presente giudizio di legittimità, tenuto conto del carattere marginale della censura accolta, ne va disposta la compensazione fra tutte le parti.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, che rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, pone le stese di consulenza tecnica d’ufficio a carico del Comune di Rosolini, confermando, nel resto, il regolamento delle spese processuali inerenti al giudizio di merito. Compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità fra le ricorrenti e le altre parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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