Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21516 del 19/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21516 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 7601-2012 proposto da:
IMMOBILIARE BALDINI DI BALDINI GIANCARLO & C. SNC
04417740489, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
CIANI ERARDO CNIRRD35L16I085X, CARPINI ALESSANDRO
CRPLSN40T21D612G, COLACRESI RITA CLCRTI41E62D612K,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BACHELET 12, presso lo
studio dell’avvocato CIANCAGLINI LUIGI, rappresentati e difesi
dall’avvocato BIAGI LUCA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
SECOS SRL 04497370488, in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Data pubblicazione: 19/09/2013

Avvocati TOMMASO ROLFO, PALOSCIA GABRIELE giusta
mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 511/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 febbraio 2012 il Tribunale di Firenze, in relazione
alla opposizione proposta da Immobiliare Baldini di Giancarlo Baldini
& C. s.n.c., nonché da Alessandro Carpini, Rita Colacresi ed Erardo
Ciani avverso l’atto di precetto intimato da Secos s.r.l. per il pagamento
della complessiva somma di euro 3.092,09, ha dichiarato la propria
incompetenza — ratione valotis — a conoscere la controversia, per essere
competente il Giudice di Pace di Firenze.
Ha rilevato in motivazione il decidente: a) nella proposta opposizione
gli attori avevano chiesto che, accertata l’inesistenza della notifica del
titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice
di Pace di Firenze il 29 aprile 2009 su richiesta di Secos s.r.1., venisse
dichiarata la nullità del precetto intimato dalla predetta società;

b)

l’opposta, costituitasi in giudizio, aveva, tra l’altro, eccepito
l’incompetenza per valore del giudice adito; c) la proposta opposizione
si risolveva nella contestazione, in proposkione argomentativa assai maggiore,
della sussistenza del credito indicato nel precetto; ci) conseguentemente
il mezzo azionato, ancorché qualificato come opposizione agli atti
esecutivi, era sostanzialmente, una opposizione alla esecuzione, in
Ric. 2012 n. 07601 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

30/01/2012, depositata il 13/02/2012;

relazione alla quale dovevano trovare applicazione i criteri di
competenza per valore stabiliti dall’art. 17 cod. proc. civ.; e) nella
fattispecie, la causa, di valore inferiore ad euro 5.000,00, rientrava nella
competenza del Giudice di Pace.
Avverso detta pronuncia propongono ricorso per regolamento di

Alessandro Carpini, Rita Colacresi ed Erardo Ciani, formulando un
solo motivo.
Resiste con controricorso Secos s.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nell’unico motivo, denunciando violazione degli artt. 617 e 480,
terzo comma, cod. proc. civ., gli impugnanti contestano la
qualificazione data dal giudice di merito al mezzo di tutela azionato.
Sostengono che le loro deduzioni avevano ad oggetto esclusivamente
un vizio relativo alla regolarità formale del titolo esecutivo, costituito
dalla mancata, preventiva notifica dello stesso, di talché l’opposizione
proposta era opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ.
Aggiungono che le contestazioni relative alla debenza della somma di
euro 864,80, indicata in precetto, non avevano mai rivestito il rango di
autonomo motivo di opposizione, costituendo una semplice
puntualizzazione fatta per scrupolo. In tale contesto il giudice
competente non poteva essere che il giudice dell’esecuzione, e quindi il
Tribunale di Firenze.

2 Le critiche sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.
Valga considerare, sotto il primo profilo, che gli impugnanti, a
sostegno delle loro doglianze, si sono limitati a richiamare, in maniera
affatto generica, le conclusioni dell’atto di opposizione — allegando di
avere ivi chiesto la declaratoria di nullità e/o invalidità del relativo atto
di precetto per i motivi dedotti e per quelli deducendi in corso di giudkio
Ric. 2012 n. 07601 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-3-

competenza Immobiliare Baldini di Giancarlo Baldini & C. s.n.c.,

nonché le parole ipese dal difensore negli scritti difensivi afferenti al
procedimento di opposi Rione. E tanto in palese violazione del disposto
dell’art. 366 n.6 cod. proc. civ., che impone, a pena di inammissibilità
del ricorso, la specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali il
motivo è fondato, con l’indicazione della sede processuale in cui essi

motivazione).

3 Sotto altro, concorrente profilo, va poi rilevato, da un lato, che
l’opposizione a precetto di cui all’art. 615, comma primo, cod. proc.
civ., integrando una ipotesi di opposizione soltanto preannunciata, al
fine di contestare il diritto della parte istante a procedere in excutivis, dà
in via di principio luogo ad un normale giudizio di cognizione
finalizzato alla negazione dell’esistenza stessa del credito fatto valere in
sede esecutiva, di talché essa deve essere proposta, con citazione,
dinanzi al giudice competente per materia o per valore ovvero per
territorio (confr. Cass. civ. 17 marzo 1998, n. 2847); dall’altro, che, per
consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione
di discostarsi, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di
interpretare gli atti processuali di parte e quindi di individuarne il
significato e il contenuto giuridico, come pure di valutare il grado di
espressività e di concludenza del comportamento delle parti, risultando
circoscritto il sindacato della Corte di cassazione ai soli, eventuali vizi
di motivazione (confr. Cass. civ. 3 aprile 2013, n. 8115; Cass. civ. 19
maggio 2004, n. 9471).

4 Nella fattispecie il decidente ha adeguatamente esplicitato che il
nucleo centrale della proposta opposizione era la contestazione della
debenza di parte della somma portata dal precetto, coerentemente
qualificando, sulla base di tale premessa, l’opposizione proposta come
opposizione alla esecuzione.
Ric. 2012 n. 07601 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-4-

sono reperibili (cfr. Cass. sez. un. 22 maggio 2012, n.8077 in

A fronte di tale iter argomentativo, le deduzioni degli impugnanti,
sono, come detto, oscure e aspecifiche.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.200,00 (di cui curo
200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Roma, 3 luglio 2013

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle

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