Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21516 del 18/10/2011
Cassazione civile sez. II, 18/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 18/10/2011), n.21516
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.C., BE.CA., elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato
SARAGO’ TIBERIO, (st. ABBRIGNANI) rappresentati e difesi
dall’avvocato RICCIO ANTONINA;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO INTERNO, PREFRA PALERMO UFF TERRITORIALE GOVERNO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 645/2004 del GIUDICE DI PACE di CEFALU’,
depositata il 28/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
B.C. e Ca. propongono ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro la Prefettura UTG di Palermo, che non svolge difese, avverso la sentenza del Giudice di pace di Cefalù n. 645/04, che ha rigettato l’opposizione all’o.i. n. 3047 ESD/2004 del 16.4.2004 emessa a seguito di verbale per eccesso di velocità perchè, ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, gli accertamenti sono correttamente effettuati mediante l’impiego di dispositivi e di mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento sulle autostrade, su strade extraurbane e sulle altre strade individuate con apposito decreto del Prefetto.
Gli opponenti non avevano fornito la prova delle circostanze di fatto indicate circa l’assenza di segnaletica e la presenza di fitta vegetazione. Col primo motivo si lamenta violazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 perchè possono essere utilizzati ed installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo, di cui viene data informazione; si formula quesito conseguente; col secondo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione anzi motivazione solo apparente nel riferimento a circolari citate e col terzo motivo violazione della L. n. 689 del 1981, art. 83 e dell’art. 2697 c.c. perchè era onere dell’amministrazione la preventiva informazione.
Preliminarmente si da atto dell’avvenuta produzione della cartolina di notifica del ricorso con apposita nota di deposito.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata, dopo il richiamo della normativa indicata, ha dedotto che il procedimento regolato dalla L. n. 689 del 1981 non configura una impugnazione dell’atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, concludendo sulla assenza della prova delle circostanze di fatto dedotte dagli opponenti.
Al riguardo deve rilevarsi che l’impostazione difensiva circa l’assenza di informazioni e la presenza di fitta vegetazione è contraddittoria e logicamente incompatibile e che la sentenza, sia pure genericamente, fa riferimento alle deduzioni del Prefetto, al potere – dovere del Giudice di esaminare l’intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale dell’atto, ma estesa, nell’ambito delle deduzioni delle parti, all’esame completo del merito della pretesa fatta valere con l’ingiunzione, per stabilire se essa sia in tutto od in parte fondata.
Ma, dopo questa premessa, manca una conclusione logica e plausibile con particolare riferimento alle deduzioni del Prefetto in ordine alla situazione dei luoghi (segnaletica informativa e presenza di vegetazione), preliminare rispetto ad un eventuale onere della prova a carico degli opponenti. Donde l’accoglimento del ricorso ed il rinvio per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese al GP di Cefalù, in persona di altro Magistrato.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011