Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21516 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.15/09/2017),  n. 21516

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3738/2016 proposto da:

OLCESE S.P.A. in amministrazione straordinaria, in persona dei

Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE LUCIANO PORTINARO;

– ricorrente –

contro

F. COMBUSTIBILI DI F.G., in persona del titolare,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSSELLA REPETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2833/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 2833 del 2015 (pubblicata il 30 giugno 2015), in accoglimento del gravame proposto da F. Combustibili di F.G., ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva accolto la domanda revocatoria di alcuni pagamenti, proposta – ai sensi della L. Fall., art. 67,comma 2, da Olcese S.p.A. in A. S., dichiarando prescritta l’azione revocatoria fallimentare, introdotta con atto consegnato all’ufficiale giudiziario nei termini utili ma pervenuto all’intimato oltre gli stessi, perciò non idoneo ad interromperli, considerata la natura processuale dell’atto.

Il ricorrente assume, di contro, in uno con la natura di eccezione in senso stretto e con l’errore compiuto dal giudice di merito sul dies a quo della fattispecie estintiva del diritto, l’opposto indirizzo adottato dalla SC.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse sia osservazioni adesive (della parte ricorrente) che osservazioni critiche (da parte della controricorrente).

Con riferimento al dies a quo per l’esperimento dell’azione revocatoria, sotto il vigore delle nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999 (cd. Legge Prodi -bis), la seconda doglianza del ricorso risulta pienamente fondata alla luce del principio di diritto già affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8539 del 2000; Sez. 1, Sentenza n. 26323 del 2006) secondo cui, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, “secondo il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 49, l’azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal commissario straordinario (…) “soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento”.

Non può trovare, quindi, applicazione il regime del dies a quo stabilito dalla legge anteriore, di cui il giudice di merito ha fatto applicazione, e secondo cui la revocatoria fallimentare sarebbe esperibile solo dalla data che dispone l’apertura della procedura e la nomina del commissario (Cass. n. 13244/11 e 17200/14) secondo il regime della legge anteriore, ossia della L. 3 aprile 1979, n. 95.

Divenendo, perciò, rilevante la terza doglianza del ricorso per cassazione (autorizzazione del piano di cessione con D.M. 9 giugno 2005; domanda revocatoria portata alla notifica il 9 giugno 2010, ricevuta il successivo giorno 12), contenente la critica alla seconda e consequenziale ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, essa deve essere esaminata e considerata manifestamente fondata (con assorbimento del primo motivo di ricorso, il cui esame non è necessario), alla luce dell’orientamento di questa Corte espresso dalle sezioni unite, con la Sentenza n. 24822 del 2015 (secondo cui “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario”), ciò che imponeva al giudice di merito la verifica del se ” il diritto non po(tesse) farsi valere se non con un atto processuale”, così come richiesto nel detto arresto.

Di conseguenza il secondo ed il terzo mezzo del ricorso devono essere accolti (assorbito il primo) e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

PQM

 

La Corte:

Accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso (assorbito il primo), cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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